RICOLLOCAZIONE IN G.P.S. DEL DOCENTE TECNICO PRATICO (I.T.P.) ESCLUSO DA TUTTE LE GRADUATORIE – ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO NATALIZIO, TRIBUNALE DEL LAVORO DI PAVIA. 

IL BENEFICIARIO DI UNA PRONUNCIA CAUTELARE DEL TAR LAZIO (ROMA) – CHE DISPONEVA L’INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO (TRIENNIO 2017/20) “SULL’ASSUNTO DELLA VALENZA ABILITANTE DEL DIPLOMA I.T.P.” – SUCCESSIVAMENTE DECADUTA (NEL BIENNIO 2020/22), NON POTRA’ CHE VANTARE IL DIRITTO AD ESSERE INSERITO IN II FASCIA G.P.S…

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA 

La vertenza legale – tradotta in un ricorso urgente (ex art. 700 c.p.c.) ha tutelato, questa volta, la posizione di un docente precario tecnico pratico (I.T.P.), escluso dalla II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS Pavia).

I FATTI

Il docente interessato – titolare del Diploma di “Tecnico delle Industrie Elettroniche” – era stato inserito, nel triennio 2017/20, nelle graduatorie di seconda fascia (per le classi di concorso B015 e B003), in esecuzione di un’ordinanza emessa dal TAR LAZIO (ROMA), nell’estate 2018.

Si trattava di un contenzioso che aveva ad oggetto il riconoscimento dello “status di abilitati”, in favore del personale docente ITP, rientrante nella “Tabella B classi di concorso”.

Concluso il triennio 2017/2020 di validità delle graduatorie d’istituto, il docente interessato, nell’agosto 2020, inoltrava la domanda di inserimento nella prima fascia delle G.P.S. (classi di concorso B015 e B003, biennio 2020/2022), trasmettendola all’Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia, seguendo le indicazioni fornite dalla Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020.

La citata Ordinanza Ministeriale, all’art 3 comma 6, stabilisce che la prima fascia delle G.P.S., relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è costituita dai soggetti “in possesso del titolo di abilitazione”. A tal fine l’insegnate indicava, quale titolo di accesso alla prima fascia G.P.S., il possesso della pronuncia giudiziaria emessa dal TAR LAZIO (ROMA), che disponeva l’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto “sull’assunto della valenza abilitante del Diploma di Tecnico delle Industrie Elettroniche”. 

In virtù del menzionato inserimento nelle G.P.S., il docente stipulava un primo contratto a tempo determinato nell’A.S. 2020/21; ebbene, l’Istituzione Scolastica, eseguiti i controlli previsti dall’art. 8 dell’O.M. 60/2021, proponeva all’U.S.R. Lombardia (A.T.P. di Pavia) e alle “Scuole Polo” l’esclusione dalla prima fascia G.P.S. – in virtù del decadimento degli effetti favorevoli della pronuncia cautelare emessa dal T.A.R. – tuttavia omettendo la ricollocazione in seconda fascia G.P.S., atto dovuto al titolare di un diploma valido per l’accesso alle classi concorsuali B015 e B003.

Intervenuti nel contenzioso i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno rappresentato al Giudicante di Pavia, dott.ssa Donatella Oneto, che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione), con nota prot. N. 25089 del 06.08.2021, ha previsto quanto segue: “Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti – per ciascuno degli interessati – la carenza del titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all’esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI”.

In definitiva, il ricorrente vantava il diritto ad essere inserito (ricollocato) nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle G.I., per le classi di concorso B015 e B003 – in quanto precedentemente inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, triennio 2017/2020 – con il titolo di accesso rappresentato dal Diploma di “Tecnico delle Industrie Elettroniche”.

SI RIPORTANO GLI ESTRATTI DELLA PRONUNCIA GIUDIZIARIA RITENUTI ESSENZIALI

Il ricorso …è fondato e deve essere accolto…è intervenuta in senso favorevole al ricorrente la nota da questi invocata prot. N. 25089 del 06.08.2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico…chiara è la normativa nel prevedere la ricollocazione nella seconda fascia GPS, a cura dell’Ufficio, senza necessità di specifica domanda da parte del ricorrente che, in occasione delle precedenti graduatorie, era stato inserito in quelle corrispondenti alle attuali…Va dato atto che il ricorrente, causa la lamentata esclusione dalle graduatorie, non può essere oggetto di proposte contrattuali, con conseguente difficoltà nel procurarsi i mezzi di sostentamento. 

CONCLUSIONI

Il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l’art. 700 c.p.c., accerta e dichiara il diritto del ricorrente all’inserimento nella II fascia G.P.S. della Prov. di Pavia, biennio 2020/22, per le classi di concorso B003 e B015, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali.

PER AVVIARE I “RICORSI URGENTI, EX ART. 700 C.P.C., AL GIUDICE DEL LAVORO CONTRO L’ESCLUSIONE DEI DOCENTI DALLE G.P.S., OVVERO FINALIZZATI AL RECUPERO DI PUNTEGGI, SPETTANZE ECONOMICHE, POSIZIONI IN GRADUATORIA”, SI INOLTRI WHATSAPP SCRITTO O VOCALE (NO TELEFONATE), AL 366 18 28 489. IL LEGALE REPLICHERA’ CON VOCALE PERSONALIZZATO. 

SI RICORDA, INFINE, CHE IL NUMERO FISSO DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA 081 19 18 99 44 E’ ATTIVO DALLE ORE 09,45 ALLE ORE 12,30 E DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 19,30, OGNI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ; DALLE ORE 09,45 ALLE ORE 12,30 OGNI MARTEDÌ E GIOVEDÌ.