Il Tribunale di Termini Imerese (Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo) ha stabilito che i 24 CFU mantengono il loro valore abilitante per l’insegnamento, anche se sono stati sostituiti dai nuovi percorsi da 60 CFU. Quando un ricorso viene accolto, gli effetti retroagiscono al momento dell’inoltro dell’atto giudiziario.

Questo significa che chi possiede i 24 CFU, con giudizio in fase di definizione, può ancora accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), indipendentemente dall’introduzione delle nuove abilitazioni.

Quesito/Consulenza informativa

Gentili avvocati

Sono una docente con laurea magistrale in biologia e possiedo i 24 CFU. Quasi due anni fa, ho presentato ricorso al Giudice del Lavoro per il riconoscimento di tali titoli come abilitanti per l’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto.

Con l’avvento dei percorsi abilitanti da 60 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, mi sono scoraggiata.

Molti ritengono che la valenza abilitante dei 24 CFU sia stata superata con l’introduzione dei 60 crediti formativi, rendendo inutile il mio ricorso.

Mi permetto di chiedere: questa affermazione corrisponde al vero?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

La sua preoccupazione è comprensibile, ma vorrei rassicurarla sul fatto che, nonostante l’imprevedibilità dell’esito finale, il suo ricorso non è diventato inutile con l’introduzione dei nuovi percorsi abilitanti da 60 CFU. Ecco perché:

a) Secondo logica processuale e sostanziale, la validità di un atto o di un titolo deve essere valutata in base alla normativa vigente al momento della sua acquisizione o presentazione del ricorso. Nel suo caso, i 24 CFU sono stati conseguiti e la domanda giudiziaria è stata presentata quando i nuovi percorsi abilitanti non erano ancora noti e/o avviati.

b) Se il suo ricorso venisse accolto, l’effetto sarebbe retroattivo. Ciò significa che la situazione verrebbe ripristinata come se l’atto impugnato (normativa ministeriale che non ha riconosciuto i 24 CFU come abilitanti) non fosse mai stato applicabile nei suoi confronti.

Infatti, posso confermare che, qualche giorno fa, il Tribunale di Termini Imerese ha emesso una doppia sentenza significativa riguardante il valore abilitante della laurea/diploma unita ai 24 CFU, a beneficio di una diplomata presso il Conservatorio e di una laureata.

Le sentenze pubblicate dal Magistrato del Lavoro dott.ssa Giorgia Marcatajo, tenendo conto del regime normativo vigente al momento della presentazione del ricorso, hanno riconosciuto il valore abilitante della laurea/diploma in combinazione con i 24 CFU, rappresentando, in sostanza, che i percorsi per il conseguimento dei 24 CFU e quelli abilitanti abbiano perseguito le medesime finalità, esaltando, per un caso specifico, il valore abilitante del diploma AFAM conseguito “secondo il vecchio ordinamento”.

Il Tribunale ha ritenuto che la volontà del Legislatore, al momento del deposito del ricorso, fosse quella di considerare il titolo accademico più 24 CFU come abilitante all’insegnamento, al pari dei percorsi abilitanti tradizionali (TFA, PAS, SSIS). Pertanto, il Giudice di Termini Imerese si è pronunciato a favore del diritto dei ricorrenti all’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto “per ben sei classi di concorso”.

In conclusione, l’affermazione secondo cui il suo ricorso sarebbe diventato inutile non corrisponde al vero.

Le recenti sentenze del Tribunale di Termini Imerese dimostrano che i Giudici stanno considerando attentamente la situazione di coloro che hanno conseguito i 24 CFU prima dell’introduzione dei nuovi percorsi. Il suo ricorso mantiene quindi la validità e potenziale efficacia.

Per affrontare al meglio queste situazioni, si consiglia di contattare gli avvocati Esposito e Santonicola tramite WhatsApp, a partire dal 26 agosto 2024, inviando messaggi scritti o vocali al numero 3661828489 oppure tramite email all’indirizzo segreteriasantonicola@scuolalex.com.