ABUSO DI PRECARIATO SCOLASTICO: ANCHE IL TRIBUNALE DI LODI CONDANNA IL MINISTERO. RICONOSCIUTE 5 MENSILITÀ DI RISARCIMENTO PER “DANNO COMUNITARIO PRESUNTO”.

L’indennità è ritenuta esaustiva per i danni subiti dal lavoratore nei periodi di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto…

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la recentissima sentenza di ottobre 2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in favore di un docente precario per l’abusiva reiterazione di contratti a termine. La decisione, emessa dal Giudice del Lavoro Dott. Francesco Manfredi e successiva a quella resa dal Tribunale di Arezzo https://scuolalex.it/precariato-scolastico-e-abuso-oltre-i-36-mesi-su-organico-di-fatto-condannato-il-ministero/, rappresenta un’ulteriore tassello giurisprudenziale per la tutela riconosciuta ai lavoratori della scuola vittime di precariato prolungato.

Il ricorrente, docente di scuola secondaria di primo grado, aveva cumulato diversi mesi di servizio precario attraverso una successione ininterrotta di contratti a tempo determinato.

La difesa, curata dagli avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, ha dimostrato che i contratti erano stati stipulati su posto effettivamente vacante, in assenza di ragioni sostitutive, e per soddisfare esigenze di carattere permanente e strutturale dell’amministrazione scolastica.

Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, respingendo le eccezioni del Ministero che sosteneva l’irrilevanza dei contratti su organico di fatto ai fini del computo dei 36 mesi; il Giudice ha chiarito che “priva di pregio appare l’argomentazione del MIM sulla distinzione tra organico cosiddetto di fatto e organico cosiddetto di diritto…”,ciò che rileva è esclusivamente il superamento del limite dei 36 mesi e l’assenza di esigenze provvisorie che giustifichino il ricorso al contratto a termine.

Consegue da tanto che “avendo la ricorrente allegato con precisione la reiterazione dei contratti a termine nell’arco temporale di cui al ricorso (in particolare dall’a.s. 2016/2017…), deducendone l’illegittimità in ragione dell’arco temporale indicato, del superamento del limite dei 36 mesi, dei diversi contratti annuali, delle ore effettivamente svolte quali risultanti dallo stato matricolare prodotto”, non essendo state dedotte dall’amministrazione resistente esigenze provvisorie giustificanti il ricorso al contratto a termine, devono dirsi dimostrati (dalla ricorrente) – secondo il giudicante – tanto l’assenza di esigenze di sostituzione, quanto la condotta illegittima tenuta da controparte, quanto gli elementi costitutivi del danno (presunto) subito.

Applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 5072/2016 in materia di “danno comunitario”, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il computo del trattamento di fine rapporto. La quantificazione è stata effettuata tenendo conto della gravità e della perduranza della condotta abusiva, che si è protratta per un periodo superiore ai 36 mesi.

La nuova sentenza resa nota dallo studio legale Esposito Santonicola, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, che mira a garantire una tutela effettiva e dissuasiva contro l’abuso del contratto a termine nel comparto scuola. Come sottolineato nella pronuncia, il lavoratore pubblico può vantare il diritto al risarcimento del danno presunto, essendo esonerato dalla prova dello stesso grazie all’agevolazione probatoria prevista dalla normativa di settore, interpretata in conformità alla direttiva europea 1999/70/CE.

Per partecipare al “ricorso per indennizzo per abuso di precariato – studio legale Esposito Santonicola“, che mira alla liquidazione di un’indennità compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’utilizzo reiterato di contratti a termine oltre i 36 mesi, si clicchi di seguito: https://scuolalex.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-indennizzo-da-abuso-di-contratti-a-termine-per-docenti-di-ogni-ordine-e-grado/

La stessa tipologia di ricorso è prevista anche a beneficio del personale ATA, come da informativa che segue: https://scuolalex.it/ricorso-al-giudice-del-lavoro-per-indennizzo-da-abuso-di-contratti-a-termine-per-personale-ata/

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