Un nostro lettore, con riferimento al recentissimo Decreto Ministeriale n. 156/2025 e alla questione del riconoscimento del servizio triennale quale titolo abilitante, si rivolge allo Studio Legale Esposito Santonicola, lamentando la possibile svalutazione, ancora una volta, dell’esperienza maturata sul campo.

PREMESSA NECESSARIA

Il Decreto Ministeriale n. 156 del 24 febbraio 2025 segna l’avvio dei nuovi percorsi universitari di formazione iniziale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.

Tali percorsi sono strutturati in differenti moduli di CFU (crediti formativi universitari) a seconda della categoria di aspiranti docenti:

  • 60 CFU per i neolaureati senza servizio pregresso;
  • 30 o 36 CFU per chi possiede determinate qualifiche o esperienze, come i vincitori di concorso non abilitati o i docenti con 24 CFU conseguiti entro il 2022.

Il decreto stabilisce inoltre criteri di selezione nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, introducendo quote riservate per determinati candidati. In particolare, è confermata una riserva del 45% dei posti in favore dei docenti con almeno tre anni di servizio (36 mesi) negli ultimi cinque anni scolastici, di cui almeno uno sulla specifica classe di concorso. Rientrano in questa quota anche i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario-bis del 2022.

In sintesi, la normativa introduce i nuovi percorsi abilitanti, senza prevedere un automatismo di abilitazione per il solo fatto di aver insegnato per almeno tre anni.

Domanda: il DM 156/2025 considera già abilitati i docenti con almeno tre anni di servizio?

No. Il decreto non riconosce automaticamente come abilitati i docenti con tre anni di servizio: essi devono comunque frequentare e superare uno dei percorsi formativi previsti. La riserva del 45% garantisce solo una corsia preferenziale nell’accesso ai corsi abilitanti, ma non esonera dall’obbligo di conseguire formalmente l’abilitazione.

In altri termini, il servizio triennale permette di concorrere con priorità per un posto nel corso abilitante, ma non costituisce di per sé un titolo abilitante riconosciuto dall’amministrazione scolastica. Anche i docenti con anni di esperienza dovranno completare uno dei percorsi previsti (es. corso da 30 CFU) per ottenere l’abilitazione.

Tale impostazione amministrativa, tuttavia, si scontra con un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esperienza pluriennale di insegnamento può assumere valore abilitante, come vedremo nei prossimi punti.

Domanda: il possesso dei tre anni di servizio può essere considerato un titolo abilitante?

Dal punto di vista tecnico-legale, esistono importanti riferimenti normativi e giurisprudenziali a sostegno dell’idea che tre anni di servizio siano equiparabili a un’abilitazione.

A livello europeo, la Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, ha riconosciuto l’esperienza didattica pluriennale come indice di qualificazione professionale.

Anche la normativa italiana ha recepito questo principio. Ad esempio, il Decreto-Legge 126/2019 (convertito in L. 159/2019) – disciplinando un concorso straordinario per la stabilizzazione dei precari – equipara lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio al possesso di un titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso. In questa direzione si è espresso il Consiglio di Stato, laddove ha affermato (Sez. VI, sentenza n. 4167/2020) che l’aver insegnato per oltre tre anni nella scuola statale è un titolo equivalente all’abilitazione.

In sostanza, chi ha maturato 36 mesi di servizio ha già svolto un’attività formativa sul campo tale da potersi considerare formato alla funzione docente. Sebbene tanto non sia stato ancora tradotto in un’esenzione dai percorsi formativi, potrebbe rappresentare la base per un nuovo riconoscimento giudiziario del valore abilitante dell’esperienza didattica.

Domanda: quali sentenze espongono il valore abilitante del servizio triennale?

Due pronunce, in particolare, offrono un approfondimento giurisprudenziale sulla questione:

Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4167/2020.

  • Il Consiglio di Stato ha stabilito che oltre tre anni di servizio nella scuola statale equivalgono a un’abilitazione all’insegnamento. Richiamando la Corte di Giustizia UE (caso Mascolo) e la normativa nazionale, ha esposto l’equiparazione giuridica tra 36 mesi di servizio e il titolo abilitativo.
  • Tribunale di Napoli (Sez. Lavoro), sentenza del novembre 2024 (Giudice dott.ssa Maria Rosaria Palumbo).

Il Tribunale del Lavoro ha dichiarato che un docente con tre anni di servizio possiede un titolo equipollente a un’abilitazione formale (TFA, PAS, SSIS). Ha pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione di inserire il docente nella I fascia GPS e nella II fascia d’istituto, garantendogli lo stesso status giuridico dei docenti abilitati.

Questi precedenti potrebbero quindi aprire la strada a nuovi ricorsi per il riconoscimento dell’abilitazione basata sull’esperienza maturata.

Domanda: Quali percorsi legali sono possibili per i docenti con tre anni di servizio limitati nell’accesso ai percorsi abilitanti?

I docenti con almeno tre anni di servizio statale che, pur avendo superato le prove di un concorso (PNRR) senza entrare in graduatoria, risultano privi di abilitazione formale e limitati nell’accesso ai percorsi abilitanti, possono presentare ricorso amministrativo.

In sede giudiziaria, è possibile sostenere che:

  • Il percorso professionale e il superamento delle prove concorsuali attestano competenze equivalenti a quelle dei docenti abilitati tramite formazione iniziale.
  • La mancata valorizzazione dell’esperienza viola il principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 1999/70/CE.
  • Il DM 156/2025 crea una disparità ingiustificata tra i vincitori di concorso e i candidati idonei che hanno comunque superato tutte le prove concorsuali.

Un’azione legale potrebbe quindi puntare a:

  1. L’annullamento del DM 156/2025, nella parte in cui non prevede il riconoscimento del servizio triennale come titolo abilitante.
  1. L’accesso diretto ai percorsi abilitanti senza ulteriori selezioni o limitazioni.
  1. Il riconoscimento dell’abilitazione sulla base della giurisprudenza già nota.

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