Il congedo straordinario disciplinato dall’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 consente al lavoratore di assentarsi per assistere il familiare con disabilità in situazione di gravità, per un periodo che non può superare complessivamente due anni per ciascuna persona assistita e nell’arco della vita lavorativa. Per tutta la sua durata il comma 5-ter riconosce «un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento», entro un tetto annuo, e la copertura da contribuzione figurativa, mentre il comma 5-quinquies esclude che esso rilevi per ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto e, «per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater», rinvia all’art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo il quale il congedo ivi regolato «non è computato nell’anzianità di servizio». Per il personale ATA iscritto nelle graduatorie provinciali permanenti, formate mediante i concorsi per titoli previsti dall’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la questione è tutt’altro che astratta: si tratta di stabilire se i mesi dedicati all’assistenza concorrano al servizio valutabile e, dunque, al punteggio che governa l’ordine delle immissioni in ruolo.
Sul punto il Governo ha assunto una posizione netta il 28 luglio 2026, con la risposta scritta all’interrogazione a risposta immediata n. 5-05675, pubblicata in allegato al bollettino della VII Commissione della Camera dei deputati. Pur qualificando il congedo straordinario come «uno dei principali strumenti attraverso i quali l’ordinamento garantisce il diritto della persona con disabilità grave a ricevere assistenza continuativa nell’ambito del proprio nucleo familiare», la risposta ha richiamato una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 gennaio 2013 che, nella ricostruzione governativa, avrebbe ritenuto quei periodi «utili quale anzianità di servizio ai soli fini del trattamento pensionistico». Ne è discesa la conclusione che il congedo, in forza del combinato disposto del comma 5-quinquies e dell’art. 4, comma 2, «non risulta valutabile ai fini della procedura cosiddetta 24 mesi»: un orientamento che, a giudizio del Governo, «trova conforto nella recente giurisprudenza di merito» e che potrebbe mutare soltanto mediante «un apposito intervento di carattere normativo». La risposta ha infine definito «giuridicamente distinta» la regola del contratto integrativo sulla mobilità 2025-2028 — che, a dire degli interroganti, non fa venir meno per lo stesso congedo la maturazione del punteggio di servizio — in quanto riferita a rapporti a tempo indeterminato già instaurati.
Il quesito di questa settimana raccoglie le domande che più volte giungono allo Studio da collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici i quali, avendo fruito del congedo negli anni passati, temono la decurtazione di un punteggio finora riconosciuto. Il testo vigente dell’art. 42 non reca, ad oggi, alcuna previsione che risolva espressamente la questione, la cui soluzione resta perciò affidata all’interpretazione. Già nel luglio scorso lo Studio aveva esaminato le ragioni del sì e del no; gli sviluppi successivi consentono ora di tradurre quell’analisi in indicazioni operative.
IL QUESITO
Sono collaboratrice scolastica, inserita nella graduatoria provinciale permanente della mia provincia. Negli anni scorsi ho fruito del congedo straordinario per assistere un familiare con disabilità grave e l’Ufficio territoriale ha sempre valutato quei periodi ai fini del punteggio. Ho letto che il Ministero ritiene ora il congedo non valutabile. Conservo una nota della Funzione Pubblica del 2013 che, a quanto mi risulta, parla di anzianità di servizio; l’art. 4 della legge n. 53 del 2000, inoltre, riguarda un congedo non retribuito, mentre il mio è stato indennizzato.Mi domando se una risposta resa in Parlamento possa prevalere su norme che regolano la scuola da oltre trent’anni, se il punteggio già attribuito possa essermi tolto e se, in mancanza di contestazioni, esso resti comunque acquisito.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile A.T.A.,
una risposta a un’interrogazione parlamentare non è fonte del diritto: non modifica le norme, non vincola il giudice e, da sola, non sottrae alcun punteggio. Essa rende palese, tuttavia, l’interpretazione che il Ministero intende seguire e alla quale è prevedibile che gli Uffici si conformino. La decurtazione acquista rilievo giuridico soltanto quando si traduce in un atto, ossia nella graduatoria provvisoria e poi definitiva ovvero in un provvedimento di rettifica, ed è quell’atto che occorre individuare e contestare. Nel diritto scolastico, del resto, avere ragione e conservare il punteggio non coincidono: la prima condizione si costruisce sugli argomenti, la seconda sugli atti e sui tempi.
Per lo stesso motivo, la prassi favorevole del Suo Ufficio non offre, di per sé, alcuna garanzia. L’Amministrazione può rettificare una valutazione che ora reputa erronea, ma deve farlo con un atto che, se non contestato, produce i propri effetti sulle nomine e sugli aggiornamenti successivi. Ove fossero toccati periodi già valutati in graduatorie definitive, potrebbero farsi valere il tempo trascorso, l’assenza di riserve nei provvedimenti precedenti e l’affidamento maturato, profili che rafforzano la difesa senza sostituirne il nucleo. Quanto alla nota del 2013, il Governo medesimo la riferisce all’anzianità utile ai soli fini pensionistici: prima di invocarla, conviene leggerla per intero.
Più fecondo, ma da riformulare, è il rilievo sull’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, che regola in origine un congedo durante il quale il dipendente «non ha diritto alla retribuzione». Il comma 5 dell’art. 42, tuttavia, configura il congedo straordinario proprio come il «congedo di cui all’articolo 4, comma 2», e il comma 5-quinquies ne richiama la disciplina in via residuale. Il legislatore ha derogato in modo esplicito al regime originario in punto di trattamento economico, con l’indennità, e di previdenza, con la contribuzione figurativa, ha escluso testualmente ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, e ha taciuto sull’anzianità di servizio. Per il Ministero il rinvio opera e porta con sé l’esclusione dall’anzianità; secondo la tesi favorevole, invece, l’elenco delle esclusioni è completo e la clausola residuale non può far rivivere una regola il cui presupposto, l’assenza di retribuzione e di contribuzione, è venuto meno per scelta della stessa normativa speciale.
Quanto alla legislazione scolastica, l’art. 570 del decreto legislativo n. 297 del 1994 considera le interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti «utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento», ma opera nell’ambito della valutazione dei servizi agli effetti della carriera, disciplinata dall’art. 569, e richiede in via generale un servizio «effettivamente prestato» e «regolarmente retribuito». Un sostegno argomentativo può trarsene accostandolo alla regola che, nella descrizione del Governo, l’ordinanza ministeriale n. 21 del 2009 detta per i titoli di servizio, valutando «i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.». Il confronto si sposta allora sulla natura del congedo straordinario, cui l’Amministrazione nega carattere retributivo distinguendo l’indennità dalla retribuzione effettiva: distinzione opinabile, trattandosi di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione, sia pure per le sole voci fisse e continuative ed entro un tetto annuo, e corrisposta dal datore di lavoro, ma che nessuno può oggi dare per superata.
Un ulteriore argomento proviene dal diritto dell’Unione. Con sentenza dell’11 settembre 2025, resa nella causa C-38/24 su rinvio della Corte di cassazione, la Corte di giustizia ha affermato che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità, posto dalla direttiva 2000/78/CE, si applica anche al lavoratore che, pur non essendo disabile, subisca tale discriminazione a causa dell’assistenza prestata al figlio con disabilità, che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure. La pronuncia riguardava le condizioni di lavoro del genitore, sicché la sua estensione al punteggio delle graduatorie va argomentata e non presupposta; resterebbe però arduo giustificare un criterio che penalizza, ai fini dell’immissione in ruolo, chi si è avvalso di uno strumento che l’ordinamento riconosce a tutela della persona con disabilità, specie a fronte della diversa regola che, per quanto riferito, vige nella mobilità.
Venendo alle Sue domande, il punteggio ottenuto in passato può dunque essere inciso e, in difetto di contestazione, non resta acquisito. Occorre anzitutto confrontare l’ultima graduatoria definitiva pubblicata con quella dell’anno precedente e, ove il periodo risulti escluso, individuare l’atto che ha prodotto l’effetto e acquisirne la motivazione con un’istanza di accesso. Nei successivi aggiornamenti conviene dichiarare comunque i periodi di congedo, indicandone espressamente la natura per non presentarli come servizio prestato, e proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria nel breve termine previsto dal bando. La tutela del punteggio individuale si chiede al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro: a norma dell’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il giudice disapplica gli atti amministrativi presupposti rilevanti per la decisione, se illegittimi. Se la decurtazione discendesse da una clausola generale del bando o dell’ordinanza, occorrerebbe valutare anche l’alternativa dell’annullamento dinanzi al giudice amministrativo, nei relativi termini di decadenza.
Chi intenda agire dovrà documentare decreti di concessione del congedo, contratti, domande, graduatorie e cedolini dai quali risulti l’indennità percepita. Finché il legislatore o la Corte di cassazione non avranno fatto chiarezza, il punteggio si difende nei tempi e nelle forme del procedimento, non nella consuetudine.
Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione del personale ATA — collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici — iscritto nelle graduatorie provinciali permanenti che abbia fruito del congedo straordinario per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489. La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito scuolalex.it, nell’approfondimento Congedo biennale per assistenza al disabile e graduatorie ATA: le ragioni del sì e del no a confronto.
