Una rinuncia non libera, da sola, un posto nella graduatoria dei vincitori. Libera quel posto soltanto se la nomina rinunciata copriva uno dei posti previsti dal bando, e non un posto residuo affidato all’integrazione con gli idonei. La differenza non è di poco conto. Decide se l’Ufficio scolastico regionale debba reintegrare la graduatoria dei vincitori oppure limitarsi a utilizzare, sui posti che restano, i candidati che abbiano superato la prova orale senza entrare in quella graduatoria.
Il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, all’articolo 12, comma 1, fissa il perimetro. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, nella misura delle rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.
Una regola diversa, e successiva, riguarda gli idonei. L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, integra, per i concorsi banditi dall’anno 2023, la graduatoria per un triennio decorrente dall’anno della pubblicazione, con i candidati che hanno raggiunto o superato il punteggio minimo della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. A quella integrazione si attinge fermo restando il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori, sui posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo e nel limite delle assunzioni annuali autorizzate. Il procedimento della scuola secondaria cui si riferisce il quesito è quello bandito con il decreto dipartimentale 10 dicembre 2024, n. 3059, pubblicato dal Ministero: decreto dipartimentale 10 dicembre 2024, n. 3059.
Le due operazioni non si scambiano. La reintegrazione dei vincitori sostituisce, dentro il numero dei posti banditi, chi rinuncia a una nomina collocata in quella quota. L’integrazione con gli idonei non assorbe quella quota e non la amplia. Il fatto che, in una fase, le sedi disponibili superino i posti del bando autorizza semmai l’utilizzo degli idonei nei limiti appena ricordati. Non autorizza a trattare come vincitore chi sia stato chiamato soltanto su un posto residuo.
IL QUESITO
Sono un aspirante all’immissione in ruolo nella scuola secondaria, idoneo in una procedura concorsuale bandita nel 2024. La graduatoria dei vincitori è stata formata nel limite dei posti del bando e, in una fase successiva, è stata reintegrata fino a una certa posizione. Nella prima fase, essendo disponibili ulteriori sedi, sono stati individuati anche candidati attraverso l’integrazione con gli idonei. Un candidato chiamato in quel primo turno risulta qualificato come idoneo, mentre un candidato a lui successivo è stato inserito, con decreto ulteriore, nella graduatoria dei vincitori. In seguito alcuni nominati, tra i quali il candidato qualificato come idoneo e candidati tratti dalla graduatoria dei vincitori, hanno rinunciato perché destinatari di assunzione in una procedura concorsuale successiva. Sono collocato dopo l’ultima posizione già reintegrata. Chiedo se quelle rinunce obblighino l’Ufficio a convocarmi in surroga.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Lettrice, gentile Lettore, la convocazione non è automatica. Essa è sostenibile soltanto se le rinunce riguardino posti della graduatoria dei vincitori, se l’ordine di merito, una volta applicate riserve e preferenze, abbia raggiunto la Sua posizione, e se residuino assunzioni autorizzate. Il numero delle rinunce, da solo, non corrisponde al numero delle surroghe dovute.
Il nodo è rappresentato dalla nomina qualificata come idoneo. Quella qualifica va rispettata se l’atto di individuazione abbia coperto un posto residuo, utilizzabile dopo le immissioni dei vincitori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 45 del 2025. In questo caso la rinuncia successiva non libera un posto della graduatoria dei vincitori, e non può essere sommata alle rinunce dei vincitori per calcolare le reintegrazioni. La qualifica va invece riconsiderata se la nomina abbia coperto una vacanza già aperta, dentro la quota dei posti banditi, da una rinuncia anteriore all’immissione in ruolo. L’articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 205 del 2023 stabilisce, in quella ipotesi, di integrare la graduatoria dei vincitori con il candidato che abbia superato le prove e segua in ordine di merito.
Soltanto in questo secondo scenario la rinuncia di quel candidato è rinuncia da vincitore e alimenta una ulteriore reintegrazione, sempre nel limite dei posti banditi. Le rinunce dei candidati già tratti dalla graduatoria dei vincitori producono lo stesso effetto, ciascuna per il posto che occupavano. La conseguenza non è un nuovo concorso e non è l’ampliamento della graduatoria oltre i posti del bando. È la sostituzione, nell’ordine del merito, di chi è decaduto da quella graduatoria. L’articolo 12, comma 6, dello stesso decreto precisa che la rinuncia al ruolo da una graduatoria di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
Restano i limiti che la norma non consente di superare. Lo scorrimento è soggetto alla procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiama l’articolo 12, comma 5, del decreto ministeriale n. 205 del 2023. L’articolo 12, comma 4, attribuisce alle graduatorie validità annuale, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all’immissione in ruolo anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni e nel limite delle facoltà assunzionali. L’integrazione con gli idonei, dal canto suo, dura un triennio dall’anno di pubblicazione e si utilizza secondo l’ordine di priorità temporale indicato dal decreto-legge n. 45 del 2025, senza pregiudizio del diritto dei vincitori.
La tutela praticabile, prima di ogni altra iniziativa, si traduce in un’istanza di accesso agli atti e di riesame rivolta all’Ufficio scolastico regionale. L’istanza deve chiedere l’atto che qualifica la nomina controversa, i decreti di reintegrazione, le rinunce formalmente acquisite e il prospetto dei posti vacanti e delle assunzioni autorizzate. Non deve domandare genericamente uno scorrimento fino a una posizione. Deve ricostruire il passaggio: quante vacanze si sono aperte nella quota dei vincitori, quante reintegrazioni sono già state disposte, e se l’ordine di merito imponga la convocazione successiva. Soltanto quell’esame consente di dire se la pretesa abbia un fondamento, e nessun esito può essere anticipato.
PER CHI INTENDA APPROFONDIRE
Il tema interessa gli aspiranti all’immissione in ruolo nella scuola secondaria risultati idonei nelle procedure bandite dall’anno 2023, e in particolare coloro che si collocano dopo l’ultima posizione già reintegrata nella graduatoria dei vincitori. Lo Studio Legale Esposito Santonicola esamina la documentazione individuale sul canale WhatsApp 366 18 28 489, messaggio scritto o vocale.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Nessun esito processuale può essere garantito in anticipo. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
