Destituzione, dispensa, licenziamento e decadenza: i profili di illegittimità di un divieto automatico e privo di scadenza
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, Studio Legale Esposito Santonicola
Con il rinnovo 2027/2030 delle graduatorie di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) tornerà verosimilmente ad applicarsi la clausola che esclude, in via automatica e senza alcun termine finale, chi abbia subito destituzione, dispensa, licenziamento o decadenza dall’impiego. Gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola considerano tale preclusione illegittima e hanno predisposto le istruzioni per la preadesione al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio.
Una preclusione che il tempo non estingue
Le graduatorie di circolo e di istituto oggi in vigore, formate in base al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 21 maggio 2024, n. 89, perderanno efficacia al termine dell’anno scolastico 2026/2027. All’articolo 3, comma 2, quel decreto nega l’accesso alla procedura, fra gli altri, a chi sia stato destituito, a chi sia stato dispensato dall’impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento e a chi sia stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (lettera b), nonché a chi sia stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (D.P.R. n. 3/1957), ovvero sia incorso nella sanzione della destituzione (lettera c). Per nessuna di queste ipotesi il decreto stabilisce un termine oltre il quale l’esclusione cessi di operare.
Il risultato è una barriera che non si attenua con gli anni e che impedisce all’Amministrazione di esaminare la singola vicenda: quanto grave sia stato davvero il fatto, quanto tempo sia passato, come l’interessato si sia comportato da allora e se abbia ottenuto la riabilitazione sono circostanze destinate a restare fuori da ogni valutazione. Per rappresentare la durata illimitata di questo sbarramento, lo Studio legale Esposito Santonicola ricorre all’immagine, volutamente figurata, dell’«ergastolo professionale»: un provvedimento di natura amministrativa, adottato talvolta molti anni or sono, continua a chiudere l’accesso agli incarichi di supplenza senza che alcuno sia chiamato a riconsiderarlo.
Il decreto per il triennio 2027/2030 sarà un atto nuovo, autonomo rispetto ai decreti che hanno governato le tornate precedenti. Chi intenda contestare la preclusione dovrà pertanto impugnarlo anche se in passato abbia subito l’esclusione senza reagire; per chi abbia invece già contestato in giudizio un’esclusione precedente, occorrerà verificare in via preliminare gli effetti dell’eventuale giudicato. Anche chi sia rimasto fuori dalle graduatorie nei trienni già trascorsi potrà quindi far valere le proprie ragioni nei confronti del nuovo decreto.
Il fondamento giuridico nella lettura dello Studio legale Esposito Santonicola
Il riferimento principale è la sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329 (Presidente Bile, Redattore Cassese), nata anch’essa dal contenzioso scolastico: la questione era sorta nel giudizio di un’insegnante che una pregressa decadenza aveva estromesso dalle graduatorie permanenti. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, l’articolo 128, secondo comma, del D.P.R. n. 3/1957, nella parte in cui non obbligava l’amministrazione a valutare il provvedimento di decadenza, così da commisurare alla gravità della condotta l’esclusione da ogni altro impiego statale. Nella motivazione pesa, in modo determinante, la constatazione che quel divieto operava in automatico e «per una durata illimitata nel tempo», secondo uno schema incompatibile con il principio, richiamato dalla Corte, che vuole la sanzione adeguata all’illecito amministrativo.
Nella stessa direzione si muove la sentenza 11 marzo 2024, n. 40 (Presidente Barbera, Redattore D’Alberti), che, in nome del principio di eguaglianza, ha caducato la disposizione per la quale la guida in stato di ebbrezza, quando costituisce reato, comportava di per sé l’esclusione dal concorso per allievi finanzieri. Il giudice delle leggi vi ha ravvisato «un meccanismo automatico di esclusione», che privava l’amministrazione del potere di apprezzare l’illecito, mentre nelle procedure di reclutamento delle altre Forze di polizia la medesima condotta forma oggetto di una valutazione individuale.
Sul versante normativo, la preclusione si fonda, per i destituiti e i dispensati, sull’articolo 2, quinto comma, del D.P.R. n. 3/1957; per i dichiarati decaduti, sull’articolo 128, secondo comma, dello stesso decreto, come integrato dalla pronuncia del 2007; per i licenziati per motivi disciplinari, sull’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che ha natura di regolamento. Ad avviso dello Studio legale Esposito Santonicola, un divieto perpetuo, che non ammette alcuna ponderazione individuale, si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, con la tutela del lavoro assicurata dagli articoli 4 e 35 e con il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’articolo 97, secondo comma, al quale non gioverebbe la rinuncia definitiva a professionalità destinate a non essere mai più riconsiderate.
La strada processuale
L’impugnazione sarà proposta dinanzi al TAR del Lazio, sede di Roma, e avrà ad oggetto il decreto ministeriale di aggiornamento per il triennio 2027/2030. In via principale si domanderà di annullare la clausola, previa lettura conforme a Costituzione delle norme su cui essa si fonda: per i dichiarati decaduti, la clausola risulterebbe incompatibile con l’obbligo di valutazione introdotto nell’articolo 128, secondo comma, dalla pronuncia del 2007; quanto ai licenziati, la preclusione deriverebbe da una fonte di rango regolamentare, che il giudice amministrativo può sindacare direttamente. In via subordinata, qualora il dato letterale della legge non si presti a una lettura adeguatrice, si solleciterà il TAR a rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’articolo 2, quinto comma, del D.P.R. n. 3/1957, secondo quanto previsto dall’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per ciascun ricorrente assumeranno rilievo gli anni ormai decorsi, la reale consistenza dell’addebito, il percorso compiuto da allora e l’eventuale riabilitazione.
Il commento dello Studio Legale Esposito Santonicola
A parere degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la questione investe un equilibrio delicato. Nessuno mette in dubbio che l’amministrazione debba poter contare sulla lealtà e sull’affidabilità di chi la serve; ma una preclusione priva di eccezioni e di scadenze finisce per trattare allo stesso modo vicende tra loro lontanissime e per negare rilievo a ogni evoluzione successiva della persona. L’iniziativa non intende riaprire i procedimenti che hanno condotto ai provvedimenti espulsivi, né metterne in discussione i presupposti: chiede soltanto che all’automatismo e alla perpetuità della preclusione subentri una valutazione in concreto, affidata all’Amministrazione, che tenga conto della serietà dell’addebito, degli anni trascorsi e del comportamento successivo, ai fini dell’attribuzione delle supplenze.
Istruzioni operative per la preadesione Le istruzioni, con i requisiti di partecipazione, l’elenco della documentazione, le modalità di adesione e le avvertenze che accompagnano l’iniziativa, sono rese disponibili attraverso il seguente link: https://scuolalex.it/preadesione-al-ricorso-contro-lesclusione-automatica-e-perpetua-dalle-graduatorie-di-terza-fascia-del-personale-ata/
Per richiedere informazioni, è possibile contattare lo Studio legale Esposito Santonicola inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489. Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata, né garantisce esiti processuali.
