Ergastolo professionale” nelle graduatorie ATA di terza fascia: l’esclusione perpetua per destituzione, licenziamento disciplinare, dispensa o decadenza al vaglio del giudice amministrativo e della Corte Costituzionale.

Una sanzione amministrativa può davvero valere più di una condanna penale e durare per sempre? La logica del ricorso al TAR del Lazio avverso il prossimo aggiornamento delle graduatorie, sollevando la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione alla luce della sentenza n. 329 del 2007 della Corte costituzionale.

Esiste, nel diritto del pubblico impiego, una categoria di lavoratori che il tempo sembra avere dimenticato. Sono coloro che, anni o talvolta decenni or sono, furono destituiti, dispensati, licenziati per ragioni disciplinari ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, e che oggi si vedono opporre quel remoto provvedimento come una barriera insormontabile all’ingresso nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA. Per costoro la pagina non si volta mai: la preclusione non conosce scadenza, non si arrende alla riabilitazione, non contempla il merito eventualmente riconquistato negli anni. È, nella loro percezione, un fine pena mai.

Il paradosso che essi denunciano è ritenuto tanto semplice quanto bruciante. Chi abbia riportato persino una condanna penale può, a determinate condizioni, tornare a prestare servizio, poiché l’amministrazione è chiamata a valutare in concreto la natura e la gravità del reato in rapporto alle funzioni da svolgere; chi invece sia incorso in un provvedimento amministrativo di destituzione o di decadenza si vede sbarrare la strada per sempre, senza che alcuno si interroghi su quanto grave fosse davvero il fatto, su quanto tempo sia trascorso, su quale condotta abbia tenuto da allora. La sanzione amministrativa finisce così per pesare più di quella penale: un esito che urta il senso comune ancor prima del diritto.

Non si tratta di una suggestione astratta, ma di una previsione scritta. L’attuale disciplina delle graduatorie di terza fascia — il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 21 maggio 2024, n. 89, relativo al triennio scolastico 2024-2027 — stabilisce, all’articolo 3, comma 2, che non possono partecipare alla procedura, fra gli altri, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La medesima clausola, per le condanne penali, opera invece in modo radicalmente diverso: esclude soltanto chi sia stato condannato “per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione”, rimettendo dunque all’amministrazione una valutazione caso per caso che, per i provvedimenti disciplinari, è viceversa del tutto pretermessa.

Poiché le graduatorie di terza fascia hanno cadenza triennale, il prossimo aggiornamento, atteso per la primavera del 2027 (triennio 2027-2030), riproporrà con ogni probabilità la stessa clausola escludente. Ed è proprio quella la sede e il momento in cui la questione potrà essere portata dinanzi al giudice. Conviene, peraltro, sgombrare subito il campo da un equivoco: non si naviga affatto in acque inesplorate. La Corte costituzionale, con la sentenza 27 luglio 2007, n. 329, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, proprio del meccanismo che faceva discendere automaticamente e a tempo indeterminato, dalla decadenza dall’impiego, il divieto di concorrere ad altro impiego nell’amministrazione dello Stato, senza alcuna ponderazione della proporzione fra la gravità del comportamento e la severità della preclusione. E quel principio, lungi dall’essersi affievolito, è stato ribadito dalla stessa Corte con la sentenza 11 marzo 2024, n. 40. Su queste fondamenta poggia la risposta che segue.

IL QUESITO

Avvocato, possibile che alcuni colleghi che hanno anche subito una condanna penale abbiano ancora la possibilità di essere ricollocati nelle graduatorie di terza fascia ATA, e alcuni di noi sarebbero, in ragione di questi provvedimenti, vittime di una sorta di ergastolo professionale in assenza di una condanna penale? Da qui nasce la domanda: è possibile impugnare il prossimo aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia nella parte che ci impedisce di essere riammessi negli elenchi per gli incarichi? Vogliamo una soluzione concreta per poter entrare nuovamente nel mondo del lavoro.

(Quesito proposto, a nome proprio e di un gruppo di colleghi del personale ATA esclusi a seguito di destituzione, dispensa, licenziamento disciplinare o decadenza.)

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Ata,

La nostra risposta è che esiste una via processuale in sede amministrativa: l’impugnazione, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie nella parte escludente, con la sollecitazione di una questione di legittimità costituzionale.

Il foro potenzialmente competente è il TAR del Lazio, sede di Roma. Il decreto di aggiornamento delle graduatorie ATA è infatti un atto del Ministero dell’istruzione e del Merito a portata nazionale, e per gli atti statali i cui effetti non sono circoscritti a una singola regione la competenza appartiene, in via funzionale e inderogabile, al giudice amministrativo del Lazio, ai sensi dell’articolo 13 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). L’oggetto dell’impugnazione è il decreto, nella parte in cui preclude l’inserimento di chi sia stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto; il provvedimento sarà censurato non appena se ne manifesti la concreta lesività, vale a dire al momento dell’esclusione o della mancata inclusione in graduatoria, nel rigoroso rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni. È prudente, sin dalla presentazione della domanda, allegare la propria condizione e contestare formalmente la clausola, così da consolidare la posizione processuale.

Quanto alla strategia, essa si muove lungo due direttrici, da spendere in ordine graduato. La prima è chiedere al TAR un’interpretazione costituzionalmente orientata della clausola: poiché la Corte costituzionale ha già stabilito, nel 2007, che la preclusione conseguente alla decadenza non può operare in automatico ma esige una valutazione di proporzionalità, il giudice ben può — e a nostro avviso dovrebbe — leggere la disposizione nel senso che l’amministrazione è tenuta a ponderare in concreto la gravità del fatto, il tempo trascorso e la condotta successiva, prima di sbarrare l’accesso; ne discende l’annullamento del decreto nella parte in cui l’esclusione è stata applicata meccanicamente, senza alcuna ponderazione. La seconda direttrice, da invocare in subordine, scatta là dove il tenore della norma non consenta una simile lettura adeguatrice: in tal caso si chiede al TAR di sollevare la questione di legittimità costituzionale in via incidentale. È bene chiarire che la questione, posta in questi termini, non può investire direttamente il decreto ministeriale, che è atto amministrativo e come tale è sindacabile dal solo giudice amministrativo; essa deve appuntarsi sulla norma di rango legislativo che sorregge la preclusione perpetua — segnatamente le disposizioni del testo unico degli impiegati civili dello Stato del 1957 che la clausola del decreto si limita ad eseguire — con il TAR nella veste di giudice rimettente.

Il cuore costituzionale della censura poggia anzitutto sull’articolo 3 della Costituzione. L’esclusione perpetua è ritenuta irragionevole e sproporzionata perché colpisce, con un’unica e indifferenziata conseguenza, una gamma eterogenea di situazioni, senza distinguere il fatto lieve da quello gravissimo, e perché si protrae illimitatamente nel tempo, indifferente alla riabilitazione e all’emenda. È esattamente il vizio che la Corte costituzionale ha colpito nella citata sentenza n. 329 del 2007, additando la necessità che l’amministrazione ponderi sempre la proporzione fra la gravità della condotta e la severità del divieto; ed è il medesimo difetto — l’automatismo che sottrae all’amministrazione ogni valutazione del caso concreto — che la Corte ha nuovamente sanzionato, in materia di accesso ai pubblici impieghi, con la sentenza n. 40 del 2024. A questo parametro si affiancano gli articoli 4 e 35 della Costituzione, che tutelano il lavoro come fondamentale diritto di libertà della persona e la libera scelta dell’attività: una barriera perpetua e insensibile al merito comprime in modo sproporzionato proprio quel diritto, negando per sempre la soddisfazione delle legittime aspettative professionali. Viene infine in rilievo l’articolo 97 della Costituzione, perché una preclusione così rigida non realizza alcun ragionevole bilanciamento fra la tutela della fiducia pubblica — obiettivo in sé legittimo — e l’interesse, anch’esso di rango costituzionale, a un reinserimento meritato e alla migliore utilizzazione delle risorse professionali disponibili. In una formula: non si può trasformare una sanzione temporanea in un marchio indelebile che finisce per valere più di una condanna penale.

Orbene, la posizione probabilmente più solida sarebbe quella di chi sia stato escluso a titolo di decadenza: qui la sentenza n. 329 del 2007 inciderebbe in modo diretto, sicché l’esclusione automatica, oggi, contraddice apertamente un principio già affermato dalla Corte. Per chi sia invece incorso in destituzione, dispensa o licenziamento disciplinare, la condotta fu già vagliata in un procedimento in contraddittorio, e dunque l’argomento non riguarda l’assenza di una valutazione iniziale, bensì la perpetuità e l’irreversibilità del successivo sbarramento: il fatto che esso non conosca alcun limite temporale, non dia rilievo al tempo trascorso e ignori ogni percorso di riabilitazione. È un’estensione coerente — ma più innovativa — del medesimo principio di proporzionalità, ed è corretto rappresentarLe che, su questo versante, il giudizio richiede un’argomentazione più raffinata. Proprio in tale ottica sarà determinante l’esame della documentazione individuale: il provvedimento originario e la sua motivazione, la gravità effettiva del fatto, gli anni nel frattempo trascorsi, l’eventuale riabilitazione e ogni elemento idoneo a dimostrare la sproporzione della preclusione rispetto al caso concreto.

In sintesi. Si impugna dinanzi al TAR del Lazio il prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia (atteso nella primavera 2027) nella parte che esclude in via perpetua e automatica chi sia stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto. Si chiede in via principale un’interpretazione costituzionalmente orientata che imponga all’amministrazione una valutazione di proporzionalità e, in subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale della norma di legge che sorregge la preclusione, per violazione degli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, sulla scorta della sentenza n. 329 del 2007 e della successiva n. 40 del 2024.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola assiste il personale ATA — collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici — destinatario di provvedimenti di destituzione, dispensa, licenziamento disciplinare o decadenza, che intenda valutare l’impugnazione del prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia. Chi desideri sottoporre la propria posizione può trasmettere la documentazione e una sintetica esposizione dei fatti tramite WhatsApp, con messaggio scritto o vocale, al numero 366 18 28 489.

La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.