a cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Con sentenza resa nel giugno 2026 ai sensi dell’articolo 429 del codice di procedura civile, il Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del lavoro, ha definito, in parziale accoglimento di un ricorso patrocinato dallo Studio Legale Esposito-Santonicola, una controversia che intrecciava tre questioni di particolare delicatezza: il riparto di giurisdizione nel reclutamento scolastico, il momento di perfezionamento del contratto di lavoro pubblico e, soprattutto, l’operatività della riserva di posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in favore di una docente di sostegno inserita negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Il Tribunale ha accertato il diritto della docente a essere utilmente collocata fra i destinatari delle nomine finalizzate al ruolo, riconoscendo che la quota di riserva si computa sulla graduatoria considerata come unica, comprensiva degli elenchi aggiuntivi.
La vicenda: l’individuazione, la revoca in autotutela e l’esclusione
La ricorrente, docente specializzata per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, era inserita negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS della provincia di Oristano per la classe di concorso ADSS, concernente il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.
Riconosciuta invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa, appartiene alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 68 del 1999. Nel luglio 2025 presentava domanda di partecipazione alla procedura straordinaria di conferimento delle supplenze finalizzate all’immissione in ruolo su posto di sostegno, disciplinata dall’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e prorogata dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dichiarando espressamente il proprio titolo di riserva nella sezione dedicata della domanda informatizzata.
Con decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Oristano dell’agosto 2025, la docente risultava individuata quale avente diritto alla stipula del contratto finalizzato al ruolo presso un istituto tecnico della provincia, con inclusione a pieno titolo e riserva “N”, e accettava tempestivamente la proposta mediante la procedura informatizzata. Con bollettino pubblicato a distanza di pochi giorni, l’Ufficio sostituiva integralmente la precedente pubblicazione, annullando in autotutela le individuazioni già disposte, e la docente non figurava più fra i destinatari di nomina finalizzata al ruolo. Seguivano il reclamo e la diffida; con nota di riscontro del settembre 2025 l’amministrazione chiariva che l’iniziale individuazione era dipesa da un errore di programmazione del sistema informativo nazionale, dovendosi, secondo la sua prospettazione, computare le quote di riserva esclusivamente sulla prima fascia ordinaria. Alla docente veniva nel frattempo conferita una supplenza sino al termine delle attività didattiche, mentre il posto finalizzato al ruolo era assegnato ad altra insegnante. Il ricorso al Giudice del lavoro veniva depositato nel novembre 2025.
Le ragioni del ricorso: la tesi giuridica dello Studio Legale Esposito Santonicola
L’impianto difensivo ha richiamato la cornice costituzionale e legislativa del collocamento obbligatorio. La legge n. 68 del 1999, attuativa dei principi di solidarietà sociale e di tutela del lavoro delle persone con disabilità di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, impone ai datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di cinquanta dipendenti una quota di riserva pari al 7 per cento dei lavoratori occupati (articolo 3), assistita dall’obbligo di assumere i beneficiari fino a saturazione della quota (articoli 3 e 18). Ne discende che il candidato riservista può essere preferito ad aspiranti con punteggio superiore, in forza della funzione promozionale della riserva: non un privilegio, bensì lo strumento tecnico con il quale l’ordinamento rende effettivo il diritto al lavoro delle categorie protette.
Architrave della prospettazione è stato il principio della graduatoria unica, sancito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 22 febbraio 2007, n. 4110, e ribadito dalla Sezione Lavoro con la sentenza 11 settembre 2007, n. 19030: ai fini della copertura dei posti riservati la graduatoria deve essere considerata unitariamente, poiché ogni frammentazione in fasce, scaglioni o elenchi vanificherebbe l’effettività della tutela. In questa prospettiva, l’articolo 10, comma 5, dell’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2024, n. 88 — che pure prevede che l’inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisca sulla posizione dei soggetti già inseriti in prima fascia — è stato letto dalla difesa quale norma regolatrice dei rapporti interni fra aspiranti, inidonea, per il suo rango secondario, a derogare alla disciplina legislativa del collocamento obbligatorio. Conclusione corroborata dalla stessa amministrazione centrale che, con la nota ministeriale 9 luglio 2025, n. 157048, Allegato A, punto B.7, ha esteso il principio della graduatoria unica a ogni tipologia di graduatoria, “ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi”.
La decisione: le valutazioni dell’organo giudicante
L’amministrazione scolastica, costituita ai sensi dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, ha rappresentato che l’iniziale individuazione era dipesa da un errore di programmazione del sistema informativo nazionale, corretto in autotutela sull’intero territorio della Repubblica per ricondurre la procedura a legalità: nella sua prospettazione, gli elenchi aggiuntivi costituirebbero una coda delle GPS, scorribile soltanto a esaurimento della fascia ordinaria, sicché i titoli di riserva non potrebbero essere fatti valere oltre il singolo elenco, a salvaguardia delle posizioni degli aspiranti inseriti pleno iure (a pieno titolo).
Il Tribunale di Oristano, Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza, in persona della Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela, ha anzitutto affermato la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in adesione all’insegnamento delle Sezioni Unite (ordinanza 19 aprile 2023, n. 10538): la domanda non investiva l’annullamento di atti amministrativi generali, bensì l’accertamento di un diritto soggettivo all’assunzione radicato nella normativa primaria, che l’amministrazione applica con attività vincolata, salva la disapplicazione incidentale degli atti difformi.
Nel merito, il Tribunale ha condiviso la tesi della ricorrente: dopo l’entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, l’amministrazione scolastica è tenuta ad assumere gli insegnanti appartenenti alle categorie protette fino a saturazione della quota di riserva, quand’anche sopravanzati da aspiranti non riservisti collocati in fascia superiore, secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4110 del 2007, confermati dalle pronunce della Sezione Lavoro n. 19030 del 2007 e n. 23112 del 2008 e recepiti da conformi precedenti di merito richiamati in sentenza. Da qui l’accertamento del diritto della docente a essere utilmente collocata nell’elenco con riserva “N”, con il punteggio e l’ordine di nomina originari, e a essere assunta per l’anno scolastico 2025/2026 con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e seguenti, del decreto-legge n. 44 del 2023.
Riflessioni giuridiche: la portata della pronuncia secondo lo Studio
A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, la pronuncia merita attenzione sotto un triplice profilo. Sul piano delle fonti, essa riafferma che il reticolo di ordinanze, circolari e note che governa il reclutamento scolastico opera entro i confini tracciati dalla legge: nessuna disposizione organizzativa di rango secondario può comprimere l’effettività del collocamento obbligatorio, presidiato dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Sul piano sistematico, secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, viene chiarito che gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS concorrono a formare, ai fini del computo delle quote di riserva, un’unica graduatoria con la fascia ordinaria, in coerenza con l’indirizzo nomofilattico inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2007 e con le stesse istruzioni operative ministeriali.
Resta fermo che ogni vicenda esige una valutazione caso per caso, alla luce dei termini e delle peculiarità delle singole procedure.
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I docenti beneficiari della riserva di cui alla legge n. 68 del 1999, inseriti nelle GPS o negli elenchi aggiuntivi e che si trovino in una situazione analoga, possono richiedere una consulenza preliminare iperfocalizzata, allo Studio Legale Esposito-Santonicola, contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9.
