La Legge sulle zone montane ha riconosciuto ai docenti che insegnano nei comuni di montagna un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Lo Studio Legale Esposito Santonicola promuove ogni azione a tutela dell’attuazione tempestiva e dell’effettività di quel diritto, affinché ciò che il Parlamento ha riconosciuto non resti confinato sulla carta.

A chi sceglie di insegnare dove la scuola è presidio di comunità — tra i tornanti, nelle pluriclassi, nei piccoli borghi che resistono allo spopolamento — la Repubblica ha rivolto, con la recente legge sulle zone montane, un riconoscimento atteso da tempo. Quel riconoscimento, tuttavia, vive di attuazione, e l’attuazione è anzitutto questione di tempi e di coerenza. Lo Studio Legale Esposito Santonicola interviene perché il punteggio aggiuntivo nelle graduatorie provinciali per le supplenze divenga, già per il biennio 2026-2028, un beneficio concretamente esigibile e non una mera enunciazione di principio.

Quadro normativo: un diritto di rango primario

La Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 218 del 19 settembre 2025, ed entrata in vigore il 20 settembre 2025), delinea un disegno organico di sostegno alle terre alte. Il testo ufficiale è consultabile al seguente indirizzo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/19/25G00139/sg

Nell’ambito delle misure dedicate al sistema dell’istruzione, l’articolo 7, comma 4, della Legge n. 131/2025 prevede, segnatamente, un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie provinciali per le supplenze a favore del personale scolastico — con rapporto di lavoro tanto a tempo indeterminato quanto a tempo determinato — che abbia effettivamente prestato servizio, nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, dei quali almeno centoventi dedicati alle attività didattiche, con un ulteriore punteggio per chi abbia operato nelle pluriclassi della scuola primaria. La medesima cornice legislativa contempla, accanto a tale misura, un parallelo beneficio destinato a operare in sede di mobilità, la cui definizione è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale.

Non si tratta — giova precisarlo con nettezza — di una concessione di favore, bensì dell’attuazione puntuale di un preciso indirizzo costituzionale. La stessa legge, all’articolo 1, dichiara espressamente di muoversi «in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione», a mente del quale la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Il punteggio per il servizio in montagna si colloca, dunque, lungo la direttrice di una garanzia che la Carta fondamentale affida espressamente al legislatore, e che il legislatore ha inteso onorare riconoscendo il valore peculiare di chi insegna in contesti territoriali oggettivamente svantaggiati.

Orbene, una previsione di tale portata, per dispiegare i propri effetti nel concreto, presuppone l’adozione di atti attuativi: l’individuazione dei comuni montani destinatari delle misure e la definizione delle modalità di assegnazione del punteggio, demandata a un apposito decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. È in questo passaggio — dalla norma scritta alla regola operativa — che si annida il rischio ritenuto più insidioso.

Tale rischio assume, per gli scriventi, una nomenclatura tecnica corrispondente al periculum in mora, vale a dire al pregiudizio che deriva dal mero trascorrere del tempo. Un diritto riconosciuto in via legislativa che, in difetto di tempestiva attuazione, non riesca a trovare applicazione proprio nella finestra temporale in cui dovrebbe operare — quella dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze 2026-2028 — si risolverebbe, probabilmente, in una promessa svuotata. I docenti che hanno già maturato il servizio richiesto nelle scuole di montagna rischierebbero di vedere il proprio merito non computato nella graduatoria di riferimento, con un pregiudizio che il tempo rende, per sua natura, difficilmente reversibile.

Mette conto sottolineare un dato che talvolta sfugge al dibattito pubblico: il valore di un titolo nelle procedure di reclutamento scolastico non sarebbe mai astratto, ma rigorosamente ancorato alla graduatoria entro cui esso viene fatto valere. Un punteggio che maturi il proprio riconoscimento a graduatoria già formata, o a finestra di aggiornamento ormai chiusa, perde gran parte della propria capacità di incidere sulla collocazione dell’aspirante e, con essa, sull’effettiva chiamata in servizio. È in questa peculiare sensibilità, rispetto al fattore temporale, che la posizione dei docenti di montagna reclamerebbe una tutela non differibile.

È esattamente questa la ragion d’essere dell’iniziativa dello Studio. Il contenzioso non muove da una lettura polemica della disciplina, né pretende di sostituirsi alle valutazioni dell’Amministrazione, alla quale compete la scelta dei modi tecnici dell’attuazione: esso mira, più limpidamente, a sollecitare e presidiare l’effettività di una previsione di rango primario, affinché la volontà espressa dal Parlamento si traduca in regola viva entro i tempi che la rendono utile. Emergerebbe, in ciò, un’idea esigente ma elementare dello Stato di diritto: che la legge, una volta promulgata, non sia un auspicio ma un comando, e che il riconoscimento di un diritto rechi con sé il dovere correlativo di renderlo praticabile.

Le ragioni dello Studio legale Esposito Santonicola: legalità, buon andamento, ragionevolezza

A parere dello Studio legale Esposito Santonicola, l’azione poggia su alcuni capisaldi dell’ordinamento, tutti ritenuti convergenti. Si richiama, anzitutto, il principio di legalità e la conseguente gerarchia delle fonti: l’atto attuativo, di natura secondaria, vive in funzione servente rispetto alla legge e non può — né con un contenuto difforme, né con la propria inerzia — vanificare il diritto che la norma primaria ha inteso introdurre. L’attuazione, in altri termini, sarebbe doverosa, non facoltativa: il rinvio della legge a un decreto ministeriale attiene alle modalità del beneficio, non alla sua spettanza, che la norma primaria ha già stabilito. La discrezionalità dell’Amministrazione si esercita – pur nel rispetto dei tempi necessari a garantire l’effettività della norma primaria – nella definizione dei criteri, non nel decidere se dare o meno seguito a un diritto che il legislatore ha già riconosciuto.

Si invoca, in secondo luogo, il principio di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’articolo 97 della Costituzione, che esige tempestività, coerenza e ordinata sequenza degli adempimenti. A presidio di tale principio milita, sul piano della legislazione ordinaria, l’articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che impone alla pubblica amministrazione di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso ed entro termini certi: regola che, nel caso in esame, illumina la strategia volta a diffidare l’amministrazione, per dare seguito, senza indugio, alla previsione di legge.

Emerge, infine, il principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. Sarebbe intrinsecamente irragionevole che un beneficio espressamente riconosciuto dalla legge restasse inoperante per la sola inerzia attuativa, determinando una disparità di trattamento, priva di giustificazione, tra i docenti che hanno prestato tale servizio e gli altri aspiranti, in contrasto con l’aspettativa legittimamente ingenerata dalla norma primaria.

Su queste basi, e secondo la prospettazione difensiva dello Studio, la posizione dei docenti interessati presenta un fumus boni iuris apprezzabile, ossia quell’apparenza di fondatezza del diritto che costituisce presupposto essenziale per ogni forma di tutela. È principio consolidato dell’ordinamento amministrativo che tanto il provvedimento espresso dell’Amministrazione quanto la sua eventuale inerzia siano suscettibili di sindacato giurisdizionale quando si pongano in contrasto con una norma primaria, o ne frustrino la concreta operatività, risolvendosi in un esercizio del potere manifestamente illogico, contraddittorio o irragionevole. Resta inteso, e lo Studio lo afferma con la cautela che la materia impone, che ogni valutazione dovrà essere condotta caso per caso e rimessa, in ultima analisi, all’apprezzamento dell’autorità competente.

A chi interessa questa iniziativa

Dietro le formule giuridiche vi sono persone e comunità vive. Vi sono i docenti che ogni mattina raggiungono aule lontane, che tengono in vita pluriclassi nelle quali un solo insegnante accompagna bambini di età diverse e che, con la loro presenza quotidiana, impediscono al territorio di spegnersi. La legge ha riconosciuto, finalmente, che quel servizio ha un valore concreto e che merita di pesare nelle graduatorie. Tutelare l’effettività di tale riconoscimento significa, in definitiva, tutelare la scuola di montagna come servizio pubblico essenziale e come fattore insostituibile di coesione del Paese.

Per i docenti interessati

Il personale scolastico, sia docente di ruolo che supplente, che abbia prestato servizio nelle scuole ubicate nei comuni montani e desideri verificare la propria posizione, può richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito Santonicola. È possibile contattare lo Studio con messaggio (scritto o vocale) al numero WhatsApp 366 18 28 48 9. Gli avvocati esamineranno ogni situazione con la massima riservatezza, illustrando con franchezza le concrete prospettive di tutela.

Studio Legale Esposito Santonicola — Avv. Aldo Esposito e Avv. Ciro Santonicola — Castellammare di Stabia (NA). Contatti: WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale); scuolalex.it

Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale; non configura consulenza legale personalizzata, né garantisce esiti processuali.