ACCOGLIMENTO GIUDIZIARIO – NOVITA’ ASSOLUTA: Il Tribunale di Napoli (dott.ssa Maria Lucantonio) considera il servizio militare “non in costanza del rapporto di impiego” quale annualità piena per l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi e, contemporaneamente, quale punteggio pieno (punti 6) per ogni profilo professionale.

Un risultato – probabilmente primo in Italia – che, alla luce della riconosciuta effettività del servizio militare con l’attribuzione di punti 6 per ogni profilo professionale, è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa.

A cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

ORDINANZA CAUTELARE FAVOREVOLE CONTRO IL “DINIEGO DIGITALE” DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Caso paradigmatico di tutela dei diritti costituzionali nell’era dell’amministrazione digitale

Lo Studio Legale Esposito Santonicola comunica l’importante successo ottenuto presso il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, che, con ordinanza del 20 agosto 2025, ha accolto integralmente il ricorso cautelare presentato a tutela del Sig. G., riconoscendo il suo diritto all’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA (le cosiddette graduatorie 24 mesi), con il pieno riconoscimento del servizio militare di leva “non svolto in costanza di nomina” quale annualità spendibile per il raggiungimento dei 23 mesi e 16 giorni, e non solo…

La controversia ha avuto origine da una tipica situazione dell’era digitale: il sistema informatico ministeriale POLIS (Presentazione On Line delle Istanze) aveva impedito, al dipendente ATA, di presentare la domanda di aggiornamento delle graduatorie 24 mesi per l’A.S. 2025/2026, finalizzate all’immissione in ruolo, restituendo un messaggio di errore che negava la sussistenza dei requisiti minimi di servizio.

Il paradosso della vicenda risiedeva nel fatto che il diritto al pieno riconoscimento del servizio militare di leva, a prescindere dalla costanza di nomina, era già stato definitivamente sancito dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 07383/2022 passata in giudicato. Tuttavia, l’algoritmo ministeriale continuava a non riconoscere tale servizio, creando una barriera digitale insormontabile tra il cittadino e l’esercizio di un diritto soggettivo perfetto.

IL PRECEDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO: UN GIUDICATO CRISTALLINO

La questione del riconoscimento del servizio militare nelle graduatorie del personale scolastico non costituiva, per il caso in esame, materia opinabile. Il Consiglio di Stato, attraverso la citata sentenza n. 07383/2022 (ottenuta sempre dai legali Esposito e Santonicola), aveva già stabilito, con chiarezza, che il servizio militare di leva prestato (dal febbraio 1997 al febbraio 1998) dovesse pienamente computarsi “come servizio scolastico effettivo” nelle graduatorie ATA.La pronuncia si fondava sul principio costituzionale sancito dall’art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui l’adempimento del servizio militare obbligatorio non può in alcun modo pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino; principio che trova attuazione specifica nell’art. 569, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, laddove stabilisce: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

LA STRATEGIA DEI LEGALI ESPOSITO-SANTONICOLA: IL PRINCIPIO DEL “DEDOTTO E DEDUCIBILE”

Lo Studio Legale Esposito Santonicola, con nuovo ricorso ex art. 700 al Giudice del Lavoro di Napoli, ha impostato la difesa su un principio giuridico di elevata consistenza: quello del “dedotto e deducibile”. Secondo tale principio, il giudicato non copre soltanto quanto specificamente deciso dal giudice (il “dedotto”), ma si estende anche a tutte le conseguenze giuridiche logicamente e necessariamente connesse (il “deducibile”).

In particolare, se il Consiglio di Stato aveva riconosciuto la piena valutabilità del servizio militare quale servizio effettivo per le graduatorie ATA di terza fascia (dedotto), tale principio doveva estendersi anche alle graduatorie di prima fascia e alle graduatorie 24 mesi (deducibile), non sussistendo ragioni logiche o giuridiche per differenziazioni.

L’INNOVATIVA TEORIA DEL “DINIEGO DIGITALE”

Il ricorso ha sviluppato un’innovativa teoria: il cosiddetto diniego digitale. Quando un sistema informatico della Pubblica Amministrazione impedisce l’esercizio di diritti soggettivi perfetti, attraverso messaggi di errore o blocchi automatici, tale comportamento costituisce un provvedimento amministrativo tacito di diniego, impugnabile e sindacabile dal giudice.

Nel caso del Sig. G., il messaggio “Errore – Impossibile inoltrare l’istanza. Per i profili Assistente Tecnico, Collaboratore Scolastico, non sono stati dichiarati 24 mesi di servizio valido per l’accesso alle graduatorie permanenti” rappresentava una violazione ed elusione del giudicato, configurando una nullità radicale ai sensi dell’art. 21-septies della Legge 241/1990.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE: ACCOGLIMENTO INTEGRALE

Il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Lucantonio, ha accolto integralmente le argomentazioni dello Studio Legale Esposito Santonicola, riconoscendo “sia il fumus boni iuris che il periculum in mora”.

Fumus boni iuris: la pretesa del ricorrente trovava fondamento non solo nel giudicato del Consiglio di Stato, ma anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera e dell’accesso ai ruoli, in ogni settore …”.

Periculum in mora: in assenza di provvedimento d’urgenza, il ricorrente avrebbe rischiato di perdere concrete opportunità lavorative connesse alla graduatoria 2025/2026, anche finalizzate all’immissione in ruolo.

IL DISPOSITIVO: ORDINI PERENTORI: A) INSERIMENTO IN ATA 24 MESI, PERCHE’ IL SERVIZIO MILITARE CONTRIBUISCE, QUALE ANNUALITA’ PIENA, AL RAGGIUNGIMENTO DEI 24 MESI E B) VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PIENO (PUNTI 6) PER OGNI PROFILO PROFESSIONALE ATA (A.T., A.A. e C.S.) – TUTTO IN UNO!

Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione convenuta di:

  1. Rimuovere ogni impedimento informatico che precluda al ricorrente l’inoltro della domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali permanenti ATA per la provincia di Napoli, anno scolastico 2025/2026;
  1. Consentire la presentazione della domanda per tutti i profili professionali per i quali il ricorrente possiede i requisiti (Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico).
  1. Procedere al ricalcolo del punteggio del ricorrente, computando il servizio militare di leva (21/02/1997-20/02/1998) per l’intera durata di 12 mesi con attribuzione del punteggio pieno di 6 punti.

LA PORTATA DELLA PRONUNCIA SECONDO I LEGALI: PRECEDENTE RILEVANTISSIMO, PROBABILMENTE PRIMO IN ITALIA, UTILE RIFERIMENTO GIURISPRUDENZIALE PER MIGLIAIA DI LAVORATORI ATA NELLA MEDESIMA SITUAZIONE

La decisione del Tribunale di Napoli assume una portata che travalica, senza dubbio alcuno, il singolo caso, affermando principi di portata generale:

1. Supremazia del giudicato sull’algoritmo. Nessun sistema informatico, per quanto sofisticato, può prevalere su una decisione giudiziaria “passata in giudicato”. L’Amministrazione ha l’obbligo di adeguare i propri sistemi alle statuizioni giurisprudenziali.

2. Estensione logica del giudicato. Quando una sentenza riconosce un principio interpretativo generale, questo si applica a tutte le situazioni analoghe (ATA TERZA FASCIA, ATA PRIMA FASCIA E ATA 24 MESI), non potendo l’Amministrazione limitarne artificiosamente l’efficacia.

3. Tutela costituzionale del servizio militare. Il servizio militare obbligatorio, adempimento di un dovere costituzionale  – valorizzato, nel caso in esame, da una sentenza “passata in giudicato” – deve essere riconosciuto quale servizio effettivo e punteggio pieno, senza distinzioni artificiose tra le diverse tipologie di procedure reclutative.

4. Sindacabilità del diniego digitale. I sistemi informatici della Pubblica Amministrazione non possono costituire una “zona franca” sottratta al controllo giurisdizionale. Ogni impedimento digitale all’esercizio di diritti soggettivi è sindacabile in sede giurisdizionale.

I CONCRETI BENEFICI  PER IL  RICORRENTE:

L’esperienza lavorativa di parte ricorrente, sommando i 12 mesi di servizio militare ai 12 mesi di servizio scolastico presso diversi istituti della provincia di Napoli, gli consentirà – grazie al punteggio aggiuntivo – di concorrere sia per incarichi annuali sia per l’immissione in ruolo.

Si tratta di un risultato che, alla luce della riconosciuta effettività del servizio militare con l’attribuzione di 6 punti per ciascun profilo professionale, ha superato ogni ragionevole aspettativa.

Il caso rimarrà nella memoria di quanti hanno sempre ricercato la tensione verso la più ampia portata estensiva del potenziale racchiuso in una sentenza passata in giudicato, al di là della sua mera interpretazione letterale”, parole dell’Avvocato Aldo Esposito.


Per informazioni sulle tutele legali finalizzate alla “piena valutazione del servizio militare nelle graduatorie scolastiche”:

Studio Legale Esposito Santonicola

Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola

Messaggio WhatsApp (scritto o audio): 3661828489

Email: segreteriasantonicola@scuolalex.com

Il presente comunicato è redatto, a cura dello Studio Legale Esposito Santonicola, per informare l’opinione pubblica su una vicenda di rilevante interesse giuridico e sociale. Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali sono verificabili attraverso le fonti ufficiali.

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