A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, ha accolto l’istanza cautelare monocratica proposta ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo, sospendendo il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato il riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il decreto presidenziale, emesso nel mese di marzo 2026, dispone la sospensione del diniego e la conservazione della posizione lavorativa della parte ricorrente fino alla camera di consiglio collegiale.

La vicenda trae origine dalla partecipazione di un docente — attualmente titolare di contratto di supplenza annuale su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS — a un percorso formativo di specializzazione svolto presso un ateneo spagnolo, comprensivo di insegnamenti teorici, laboratori e tirocinio pratico curriculare, con ammissione selettiva e valutazione finale di eccellenza. Il percorso formativo presentava una diffusa sovrapponibilità con le aree disciplinari previste dall’Allegato B del Decreto del Ministero dell’Istruzione del 30 settembre 2011, includendo, tra le altre, la psicologia dello sviluppo, l’educazione speciale, la pedagogia dell’inclusione, la didattica metacognitiva e cooperativa, la legislazione scolastica in materia di integrazione.

Presentata l’istanza di riconoscimento del titolo ai sensi dell’articolo 13 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il docente era stato inserito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2024/2026, prima fascia, classe di concorso ADSS, con riserva per titolo estero in attesa di riconoscimento, in conformità all’articolo 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell’Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024. Nonostante la tempestiva e completa trasmissione della documentazione integrativa via PEC, il Ministero ha adottato il provvedimento di diniego senza aver previamente comunicato alcun preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, senza aver attivato il soccorso istruttorio prescritto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della medesima legge, e senza aver preso in considerazione la documentazione trasmessa appena otto giorni prima.

A seguito del diniego, l’Ufficio Scolastico Regionale competente ha notificato l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di depennamento dalle GPS 2024/2026, fondato esclusivamente sul predetto provvedimento ministeriale. La concretizzazione di tale depennamento avrebbe determinato la risoluzione del contratto di supplenza in corso, la perdita della retribuzione e del servizio maturando, l’interruzione del progetto educativo individualizzato in favore dell’alunno con disabilità e la vanificazione della domanda di aggiornamento per il biennio 2026/2028.

Le ragioni del ricorso: la tesi giuridica dello Studio

Lo Studio ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio articolando cinque motivi di gravame, ciascuno fondato su un autonomo profilo di illegittimità del provvedimento ministeriale. Il primo motivo ha denunciato la violazione delle garanzie partecipative del procedimento amministrativo, segnatamente l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio ex articolo 6 comma 1, lettera b), della medesima legge.

Il secondo e più pregnante motivo ha investito il nucleo del provvedimento, denunciando la violazione degli articoli 13 e 14 della Direttiva 2005/36/CE, dell’articolo 22 del Decreto legislativo n. 206/2007, e dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Tali pronunce — la cui portata nomofilattica vincola l’intera giurisdizione amministrativa — prescrivono che il Ministero conduca una comparazione analitica e in concreto tra le competenze attestate dal titolo estero e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, e che in caso di differenze sostanziali disponga misure compensative proporzionate, nella forma della prova attitudinale o del tirocinio di adattamento a scelta del richiedente, anziché opporre un diniego netto.

Il ricorso ha altresì richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, la quale, pur precisando che gli articoli 45 e 49 del TFUE non impongono il riconoscimento automatico di titoli non riconosciuti come ufficiali dallo Stato d’origine, ha espressamente affermato che lo Stato membro ospitante resta libero di tener conto di un siffatto titolo nell’ambito della procedura di valutazione comparativa, al fine di verificare se le competenze da esso attestate siano equivalenti a quelle richieste dalla normativa interna. È stato inoltre evidenziato un ulteriore profilo di contraddittorietà intrinseca nell’azione ministeriale, poiché il medesimo Ministero che nega il riconoscimento del titolo spagnolo ai fini del sostegno ha al contempo ammesso i titolari di analoga formazione estera ai percorsi abbreviati INDIRE, previsti dall’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106, e dal Decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025.

Il provvedimento: le valutazioni del Presidente della Sezione

Il Presidente della Sezione Quarta Bis del TAR Lazio, Dott.ssa Pierina Biancofiore, ha accolto l’istanza cautelare monocratica proposta ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo, disponendo la sospensione del provvedimento di diniego impugnato fino alla camera di consiglio collegiale. Il decreto presidenziale ha rilevato, in particolare, il pregiudizio arrecato alla posizione lavorativa della parte ricorrente dal provvedimento di diniego, tenuto conto del contratto a tempo determinato su posto di sostegno in corso fino al 30 giugno 2026. La misura cautelare — perfettamente reversibile e non pregiudizievole per l’Amministrazione — consente al docente di proseguire il servizio e di salvaguardare la continuità didattica in favore dell’alunno con disabilità, in attesa della trattazione collegiale della vicenda.

A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, il decreto cautelare si inserisce in un contesto giurisprudenziale ormai consolidato dinanzi alla Sezione Quarta Bis del TAR Lazio, che ha reiteratamente censurato la prassi ministeriale di opporre dinieghi netti alle istanze di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in altro Stato membro dell’Unione Europea, senza procedere ad una effettiva valutazione comparativa in concreto e senza prevedere l’assegnazione di misure compensative ai sensi dell’articolo 14 della Direttiva 2005/36/CE. Le sentenze nn. 638/2026, 4725/2026 e 4722/2026 della medesima Sezione hanno annullato analoghi dinieghi, affermando con chiarezza che il Ministero è tenuto a riesaminare le istanze alla luce dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla disciplina europea.

Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, la pronuncia assume particolare rilievo anche alla luce della lamentata contraddittorietà dell’azione ministeriale: il medesimo Ministero che ha istituito i percorsi abbreviati INDIRE ai sensi del Decreto interministeriale n. 77/2025, ammettendo i titolari di formazione estera di sostegno al completamento della specializzazione, non può coerentemente negare in radice il valore formativo di quei medesimi titoli senza neppure valutare l’assegnazione di misure compensative proporzionate. La pronuncia cautelare conferma, pertanto, che la tutela giurisdizionale è pienamente operativa e che i docenti che si trovino in analoga situazione possono ottenere, anche in via d’urgenza, la sospensione dei provvedimenti lesivi e la conservazione della propria posizione lavorativa e in graduatoria, nelle more della definizione del giudizio di merito.

Docenti specializzati sul sostegno con titolo estero che hanno ricevuto un provvedimento di diniego del riconoscimento o un avviso di depennamento dalle GPS possono richiedere una consulenza preliminare, allo Studio Legale Esposito-Santonicola, contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale).

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