Quesito 1

Redazione del PEI 2025/26: scadenza al 31 ottobre e carenza di docenti di sostegno

La scadenza al 31 ottobre per la redazione del PEI non può comprimere le garanzie procedurali previste dalla normativa.

Il D.I. 182/2020 (modificato dal D.I. 153/2023) stabilisce che i docenti di sostegno, in quanto contitolari, sono parte integrante del GLO. Una seduta del GLO svolta in assenza del docente di sostegno, salvo motivata eccezione documentabile, espone la scuola a rischio di invalidità o annullabilità dei provvedimenti adottati in quella seduta.

Quesito 2

Famiglia che si rifiuta di partecipare al GLO

La partecipazione della famiglia al GLO costituisce elemento essenziale del modello inclusivo. Il quadro normativo di riferimento trova la sua base fondamentale nell’art. 15 della Legge 104/1992, laddove, al comma 10, stabilisce che ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale. La norma utilizza il termine “partecipazione”, che indica chiaramente la centralità del ruolo genitoriale nel processo di inclusione scolastica.

La scuola ha l’obbligo di garantire la regolare convocazione dei genitori con strumenti idonei (PEC, raccomandata, altri mezzi formali) e di documentare ogni tentativo di coinvolgimento nei verbali del GLO.

L’eventuale mancata presenza della famiglia non invalida automaticamente il PEI, purché risulti agli atti la convocazione formale e la tracciabilità della procedura di partecipazione. Diversamente, l’omissione della convocazione o la carenza di idonea documentazione possono configurare vizio procedurale, sindacabile davanti al giudice amministrativo, posto che – come evidenziato dalla sentenza del TAR Milano n. 1774/2024 – la mancata sottoscrizione del PEI da parte dei genitori e la mancata condivisione dei verbali del GLO costituiscono vizi procedurali rilevanti, in quanto impediscono la piena partecipazione della famiglia al processo educativo individualizzato.

Quesito 3

Famiglia che chiede obiettivi irrealistici nel PEI

Le richieste familiari devono essere considerate con attenzione, ma il PEI non può ridursi a recepirle automaticamente. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, la valutazione degli alunni con disabilità tiene conto del Piano Educativo Individualizzato, che indica per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, prevedendo che le prove di esame e di verifica siano adeguate alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali dell’alunno. In base al D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal D.I. 153/2023, il PEI è elaborato dal Gruppo di lavoro operativo sulla base del Profilo di funzionamento, e definisce, attraverso osservazioni sistematiche, i punti di forza, le difficoltà, gli obiettivi e gli esiti attesi nelle diverse dimensioni del percorso scolastico, assicurando interventi didattici ed educativi individualizzati e coerenti con i bisogni dell’alunno.

Il Tribunale civile di Verona, nella sentenza n. 2534 del 2024, ha stabilito che “in tema di insegnamento, anche per quanto riguarda gli alunni con disabilità, vige il principio della discrezionalità tecnica, il quale stabilisce che la progettazione e l’applicazione delle strategie didattiche rientrano nella competenza esclusiva del corpo docente”. Il principio è ulteriormente specificato dalla stessa pronuncia: “i genitori non possono sostituirsi alla figura dell’insegnante né imporre specifiche metodologie didattiche”.

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)  – composto “dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe” – elabora il Piano Educativo Individualizzato sulla base del Profilo di Funzionamento e delle osservazioni sistematiche, individuando punti di forza, difficoltà, obiettivi ed esiti attesi nelle diverse dimensioni del percorso scolastico. Il verbale delle riunioni del GLO deve riportare le posizioni espresse dai partecipanti e documentare l’eventuale mancata condivisione del PEI da parte della famiglia.

Quesito 4

Percorso differenziato imposto contro la volontà della famiglia

Ai sensi dell’art. 15 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001, nella scuola secondaria di secondo grado, qualora il Piano Educativo Individualizzato preveda un percorso didattico differenziato, il consiglio di classe deve darne formale comunicazione alla famiglia, che può accettare o rifiutare la proposta. In caso di accettazione, la valutazione avviene in relazione al percorso differenziato e lo studente consegue un attestato delle competenze acquisite; in caso di rifiuto, lo studente è valutato secondo i programmi ministeriali.

Un percorso differenziato imposto unilateralmente dalla scuola sarebbe illegittimo ed esporrebbe l’atto alla possibile impugnazione in sede giurisdizionale, in assenza di una congrua motivazione adottata dal Consiglio di classe, supportato dall’equipe multidisciplinare.

Quesito 5

Assenza degli specialisti ASL al GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) deve essere convocato formalmente con la partecipazione di tutte le figure previste, inclusi gli operatori dell’ASL. La scuola è tenuta a trasmettere tempestiva convocazione e a sollecitare la presenza degli specialisti. Tale obbligo procedurale trova fondamento nel principio di collaborazione interistituzionale stabilito dall’articolo 13 della Legge 104/1992, che prevede “la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati”.

Qualora, nonostante regolare convocazione e reiterati solleciti, i rappresentanti dell’ASL non partecipino, la riunione conserva validità (TAR Campania Napoli, sentenza n. 720 del 2023). È tuttavia necessario che nel verbale siano riportate l’assenza e le comunicazioni intercorse, allegando, ove disponibili, eventuali contributi scritti degli operatori sanitari. La responsabilità della mancata partecipazione grava sull’ente sanitario inadempiente e non sull’istituzione scolastica.

Quesito 6

Imposizione di orario scolastico ridotto senza consenso familiare

La riduzione dell’orario scolastico, incidendo sul diritto all’istruzione tutelato dall’art. 34 Cost., assume carattere eccezionale e può essere valutata solo previo pieno coinvolgimento della famiglia e dopo l’esaurimento delle misure di sostegno e personalizzazione disponibili. L’istituzione scolastica deve documentare le soluzioni alternative adottate (risorse aggiuntive, metodologie didattiche individualizzate, formazione del personale). Una riduzione imposta unilateralmente, senza consenso familiare e adeguata motivazione, è suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e può generare responsabilità risarcitorie. Il rispetto del principio di leale collaborazione scuola-famiglia costituisce presupposto di legittimità del provvedimento.

Quesito 7

PEI 2025/26 – Scrutinio finale con mancato raggiungimento obiettivi

Nello scrutinio finale della scuola secondaria di secondo grado, la valutazione degli studenti con disabilità deve essere effettuata dal Consiglio di classe tenendo conto degli obiettivi e dei criteri stabiliti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), che costituisce parametro centrale di riferimento.

Il PEI costituisce parametro centrale della valutazione, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza (TAR Lombardia, Milano, sez. III, sent. n. 1057/2022). La decisione deve essere motivata in modo specifico e circostanziato, dando conto sia del livello di conseguimento degli obiettivi, sia delle strategie e degli strumenti di sostegno effettivamente attivati, dimostrando che siano state esperite tutte le misure necessarie a favorire il successo formativo. Non sono ammissibili motivazioni di carattere meramente organizzativo dell’istituto scolastico, estranee al percorso educativo dell’alunno.

Per un confronto iperfocalizzato sul tuo caso PEI/GLO (modifiche, percorso personalizzato e/o differenziato, insufficiente copertura delle ore di sostegno, scrutinio finale): scrivici su WhatsApp al 3661828489 (Studio Legale Esposito Santonicola).

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