A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

L’apertura delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028 e delle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) per l’anno scolastico 2026/2027 ripropone, con urgenza, la questione della valutazione del servizio militare di leva prestato dal personale scolastico al di fuori di un rapporto di impiego. Lo Studio Legale Esposito-Santonicola ha predisposto due iniziative giudiziarie collettive, in sede amministrativa, finalizzate a ottenere il pieno riconoscimento del servizio militare tanto per il personale docente quanto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La doppia problematica, oggetto di disamina

Migliaia di lavoratori della scuola pubblica italiana – docenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici – hanno prestato il servizio militare di leva obbligatorio, il servizio civile sostitutivo o il servizio volontario (civile o militare) in un periodo nel quale non avevano firmato alcun contratto di lavoro con l’amministrazione scolastica. Il Ministero ha costantemente operato una differenziazione di trattamento nella valutazione di tale servizio: al personale che aveva prestato il servizio militare durante un rapporto di lavoro con la scuola è stato riconosciuto il punteggio pieno (6 punti per anno per il personale A.T.A., 12 punti per anno per i docenti), mentre a chi lo aveva svolto al di fuori di un rapporto di impiego è stato attribuito un punteggio largamente inferiore ovvero nessun riconoscimento.

Per il personale A.T.A., la lamentata discriminazione assume proporzioni particolarmente rilevanti: la differenza tra il punteggio pieno di 6 punti per anno e quello ridotto di 0,60 punti per anno è pari a dieci volte, con un impatto determinante sulla posizione in graduatoria e, in definitiva, sulle concrete possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Per i docenti, la mancata attribuzione dei 12 punti, per il periodo di servizio militare, produce un analogo pregiudizio, capace di incidere in modo decisivo sull’ordine di graduatoria.

Il fondamento normativo e giurisprudenziale

L’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce che il periodo di servizio militare di leva è «valido a tutti gli effetti», senza operare alcuna distinzione fondata sulla sussistenza o meno di un rapporto di impiego. L’articolo 485, comma 7, del medesimo decreto legislativo ribadisce il principio per il personale docente, dichiarando il servizio militare e il servizio civile sostitutivo validi a tutti gli effetti. L’articolo 2050, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) prescrive che i periodi di effettivo servizio militare siano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili. L’articolo 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione sancisce, infine, che l’adempimento del dovere di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha edificato nel corso degli ultimi quattro anni un orientamento di un certo tipo. Le sentenze n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 7383/2022, n. 266/2023, n. 11235/2023, n. 2854/2025 e, da ultimo, n. 2197/2026 hanno tutte confermato il principio della piena equivalenza valutativa del servizio militare, indipendentemente dalla sussistenza di un preesistente rapporto di impiego. In particolare, la sentenza n. 2197 del marzo 2026 ha respinto l’impugnazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, confutando analiticamente ogni argomento difensivo proposto dall’Avvocatura dello Stato e precisando che la norma speciale dell’articolo 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 prevale sulla disciplina generale del Codice dell’ordinamento militare.

Sul versante del personale docente, il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, con sentenza n. 17972 del 2025, ha annullato la clausola dell’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 che limitava la valutazione del servizio militare al solo servizio prestato in costanza di nomina, riconoscendo che tale limitazione produce un effetto discriminatorio. Per il personale A.T.A., il TAR Lazio, Sezione Quinta, con ordinanza cautelare n. 6510 del novembre 2025, ha accolto la domanda cautelare proposta da trentacinque ricorrenti, ordinando all’Amministrazione di attribuire la valutazione piena del servizio militare nelle graduatorie permanenti.

Il precedente del Tribunale di Napoli per il personale A.T.A.

Un ulteriore e significativo precedente è costituito dall’ordinanza cautelare, non reclamata, emessa nell’agosto 2025 dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, su ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile patrocinato dallo Studio Legale Esposito-Santonicola. Il Giudicante ha riconosciuto al servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego una duplice valenza: quale annualità piena computabile ai fini del raggiungimento dei 23 mesi e 16 giorni di servizio previsti dall’articolo 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali, e quale titolo per l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per ciascun profilo professionale A.T.A. Il Giudicante ha inoltre ordinato la rimozione di ogni impedimento informatico alla presentazione della domanda sul sistema ministeriale POLIS. La pronuncia è consultabile al seguente indirizzo: https://scuolalex.it/tribunale-di-napoli-il-servizio-militare-vale-contemporaneamente-come-annualita-piena-e-6-punti-nelle-graduatorie-ata/

Le due iniziative giudiziarie collettive dello Studio legale Esposito Santonicola

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, lo Studio Legale Esposito-Santonicola ha predisposto due distinte iniziative giudiziarie collettive, in sede amministrativa, ciascuna calibrata sulle specificità della graduatoria di riferimento.

  • Per il personale docente, l’iniziativa è finalizzata a ottenere il riconoscimento di 12 punti per l’anno di servizio militare o assimilato svolto non in costanza di nomina, ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028. L’adesione è rivolta ai docenti che abbiano prestato il servizio militare di leva, il servizio civile sostitutivo o il servizio volontario dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento e in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica.
  • Per il personale A.T.A “24 mesi”, l’iniziativa mira a ottenere, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, l’annullamento delle determinazioni ministeriali che reiterano la differenziazione di punteggio e il riconoscimento del punteggio pieno di 6 punti per anno (0,50 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni) per il periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego, con contestuale richiesta di misure cautelari. L’iniziativa è rivolta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserito o aspirante all’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. di cui all’articolo 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l’anno scolastico 2026/2027.

Il personale docente e personale A.T.A. della scuola pubblica che abbia prestato servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo o servizio volontario non in costanza di rapporto di impiego e intenda ottenerne il pieno riconoscimento nelle prossime graduatorie può richiedere informazioni allo Studio Legale Esposito-Santonicola inviando un messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.

Le istruzioni operative e la modulistica per la preadesione al ricorso collettivo A.T.A. 24 mesi sono disponibili al seguente indirizzo: https://scuolalex.it/preadesione-al-ricorso-amministrativo-per-il-riconoscimento-del-servizio-militare-nelle-graduatorie-ata-24-mesi-a-s-2026-2027/ .

Le istruzioni operative e la modulistica per l’adesione al ricorso collettivo GPS docenti sono pubblicate di seguito: https://scuolalex.it/ricorso-per-lattribuzione-di-12-punti-anno-di-servizio-militare-o-assimilato-aggiornamento-g-p-s-per-il-biennio-scolastico-2026-2028/

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