Una recentissima sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, sezione Lavoro, emessa in data 2 dicembre 2025, ha inferto una netta condanna al Ministero dell’Istruzione e del Merito, accogliendo pienamente il ricorso di una docente ingiustamente esclusa dalle nomine per le supplenze. L’autorevole decisione ha chiarito un punto controverso in materia di Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), distinguendo nettamente tra “rinuncia alla sede” e “rinuncia all’incarico”.
A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
La vicenda, patrocinata dallo Studio Legale Esposito Santonicola, ha visto protagonista una docente che, pur vantando il possesso di un punteggio superiore, si era vista scavalcare da altri candidati con punteggio inferiore nell’assegnazione di una cattedra per l’anno scolastico 2024/2025. Il Ministero aveva erroneamente interpretato la mancata indicazione di alcune sedi, nella domanda telematica, come una “rinuncia” all’intera procedura di nomina per quel turno, applicando in modo illegittimo l’articolo 12, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024.
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Giordano, ha invece accolto in toto la tesi difensiva, stabilendo che la mancata indicazione di specifiche sedi o classi di concorso nella domanda comporta esclusivamente l’impossibilità di concorrere per quelle specifiche posizioni non espresse, ma non può in alcun modo determinare l’esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per le sedi e le preferenze regolarmente indicate. Il Tribunale ha evidenziato come il Ministero abbia confuso due istituti giuridici ben distinti:
- La “rinuncia alla sede“: si verifica quando il docente, nella compilazione della domanda, omette volontariamente di indicare alcune scuole o distretti. Questo non preclude la sua partecipazione alle nomine per le sedi che ha invece scelto.
- La “rinuncia all’incarico“: si configura solo quando il docente, dopo aver ricevuto una proposta di assunzione per una delle sedi da lui indicate, decide di non accettarla.
L’operato del Ministero, che ha applicato le conseguenze della “rinuncia all’incarico” a un’ipotesi di semplice “rinuncia alla sede”, è stato pertanto giudicato illegittimo. Di conseguenza, il Tribunale ha disposto:
- Il risarcimento del danno in favore della docente, pari a tutte le retribuzioni perse a causa del mancato conferimento dell’incarico a tempo determinato.
- L’assegnazione del punteggio che le sarebbe spettato per il servizio non prestato, oltre a quello già maturato per una supplenza breve.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola invita chiunque ritenga di aver subito un’ingiustizia legata a un’errata interpretazione della normativa sulle nomine da GPS, a non esitare a chiedere una consulenza.
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