“RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO PER IL PERSONALE ATA EX LSU PROVENIENTE DA COOPERATIVE: ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO E RELATIVE DOMANDE GIUDIZIALI”
OBIETTIVO: OTTENERE IL RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO E LA CORRESPONSIONE DELLE EVENTUALI DIFFERENZE RETRIBUTIVE SPETTANTI.
IN ALTRE PAROLE, SI TRATTA DI UNA RICHIESTA DI REVISIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE ATA EX LSU, AL FINE DI OTTENERE IL PIENO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SOSTANZIALMENTE RESO PER IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, ANCORCHE’ FORMALMENTE INQUADRATO PRESSO SOGGETTI TERZI.
A CHI E’ RIVOLTA L’INIZIATIVA?
AL PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI – GIA’ INQUADRATO PRESSO COOPERATIVE (IN QUALITA’ DI SOCIO LAVORATORE O CON ALTRE FORME CONTRATTUALI ATIPICHE), MA SOSTANZIALMENTE IMPIEGATO PRESSO ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, E SUCCESSIVAMENTE STABILIZZATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 205/2017, AL QUALE NON SIA STATO RICONOSCIUTO, AI FINI DELLA CARRIERA E DELLA RETRIBUZIONE, IL SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO.
PREMESSA
Come noto, il personale ATA ex LSU (Lavoratori Socialmente Utili), formalmente alle dipendenze di cooperative, ha per anni prestato la propria attivita’ lavorativa all’interno delle istituzioni scolastiche statali, svolgendo mansioni del tutto corrispondenti a quelle dei collaboratori scolastici di ruolo. Tali lavoratori, pur essendo inquadrati in rapporti formalmente atipici, erano in concreto inseriti a pieno titolo nell’organizzazione del Ministero dell’Istruzione: assoggettati al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del dirigente scolastico, sottoposti al controllo delle presenze, alla gestione di ferie e permessi secondo le modalita’ proprie del pubblico impiego.
La Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto la stabilizzazione di tale personale, riconoscendo implicitamente – secondo l’interpretazione avallata dalla piu’ recente giurisprudenza – la natura sostanzialmente statale del servizio reso. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sistematicamente negato il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, determinando una ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto ai colleghi ex LSU assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali tale servizio era invece stato riconosciuto.
PERCHE’ NASCE LA PROBLEMATICA GIURIDICA?
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha costantemente rifiutato di computare, ai fini della ricostruzione di carriera e dell’inquadramento negli scaglioni retributivi, il servizio prestato dal personale ATA ex LSU durante il periodo di formale inquadramento presso le cooperative. Tale diniego si fonda sulla contestabile interpretazione secondo cui, in assenza di un valido contratto di lavoro subordinato con l’Amministrazione scolastica, non potrebbe configurarsi alcun servizio utile ai fini della progressione di carriera.
Di conseguenza, il personale stabilizzato si e’ visto negare il riconoscimento di anni di servizio effettivamente prestato, con grave pregiudizio economico e giuridico.
COSA NE PENSA LA MAGISTRATURA?
La questione ha formato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, che ha visto contrapporsi due orientamenti.
Da un lato, un filone piu’ tradizionale ha sostenuto che l’art. 2126 del Codice civile – norma che assicura tutela al lavoro prestato anche in assenza di un valido contratto – offra una protezione di carattere meramente economico, senza poter fondare alcun diritto alla progressione di carriera; tale lettura si ancora al principio secondo cui un rapporto nullo non puo’ produrre effetti giuridici per il futuro (quod nullum est nullum producit effectum).
Dall’altro lato, un diverso e piu’ evoluto orientamento, in linea con i principi di derivazione europea, ha propugnato il pieno riconoscimento del servizio prestato, facendo leva sulla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato: secondo questa prospettiva, se il rapporto consiste, nella sostanza, in un lavoro subordinato a termine, esso deve essere integralmente computato ai fini dell’anzianita’ di servizio.
La sentenza della Corte d’Appello di Palermo – Sezione Lavoro del 12 gennaio 2026 ha ritenuto fondato il secondo orientamento, affermando che il servizio pre-ruolo prestato dal personale ATA ex LSU, pur formalmente inquadrato presso cooperative, va computato ai fini della ricostruzione di carriera e delle conseguenti pretese retributive. Tale pronuncia, pur non vincolante erga omnes, costituisce un precedente giurisprudenziale significativo.
I PRINCIPI DI DIRITTO RICHIAMATI A SUPPORTO DEL RICORSO
-Al fine di qualificare correttamente la natura di un rapporto di lavoro, occorre guardare oltre il nomen iuris – ossia la denominazione formale del contratto – per analizzare le concrete modalita’ di svolgimento della prestazione;
– L’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del dirigente scolastico, il controllo delle presenze, la gestione di ferie e permessi sono ritenuti elementi rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con l’Amministrazione scolastica;
– Si valorizza la formulazione della Legge n. 205/2017, laddove il legislatore qualifica i destinatari della procedura di stabilizzazione come titolari di “contratti di lavoro per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici”, ravvisando un implicito riconoscimento della natura sostanzialmente statale del servizio reso;
– Si censura la disparita’ di trattamento tra i lavoratori ex LSU provenienti da cooperative e i colleghi ex LSU assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai quali il servizio pre-ruolo era invece stato riconosciuto;
– Si afferma che il Ministero non possa legittimamente discostarsi dalla qualificazione implicita emergente dalla volonta’ dello stesso legislatore che ha provveduto a sanare la situazione di precariato.
COSA SI DOMANDERA’ IN GIUDIZIO?
Lo Studio Legale Esposito Santonicola, su incarico del singolo assistito, proporrà ricorso individuale al competente Giudice del Lavoro, formulando le seguenti domande:
1. L’ACCERTAMENTO DELLA NATURA SOSTANZIALMENTE SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERCORSO CON L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA, AI SENSI DELL’ART. 2126 C.C., DURANTE IL PERIODO DI FORMALE INQUADRAMENTO PRESSO LA COOPERATIVA;
2. IL RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, SIA SOTTO IL PROFILO GIURIDICO CHE ECONOMICO;
3. LA COLLOCAZIONE DEL LAVORATORE NELL’ESATTA POSIZIONE STIPENDIALE CONSEGUENTE ALLA CORRETTA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA;
4. LA CORRESPONSIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE TRA QUANTO EFFETTIVAMENTE PERCEPITO E QUANTO SAREBBE SPETTATO CON IL PIENO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO.
N.B. I legali invitano i ricorrenti a inoltrare, a mezzo raccomandata A/R (o PEC), al MIM e all’USR di appartenenza, la diffida/lettera (interruttiva della prescrizione) acclusa alle presenti istruzioni operative.
COSTI DELL’AZIONE GIUDIZIARIA:
Nel pieno rispetto delle vigenti normative e del Codice Deontologico Forense, lo Studio Legale fornirà a ciascun interessato un preventivo scritto, trasparente e personalizzato prima del conferimento dell’incarico.
Si precisa fin d’ora che, per coloro il cui reddito complessivo familiare lordo (anno 2025) risulti pari o superiore alla soglia di euro 40.978,92, sarà in ogni caso dovuto il versamento del Contributo Unificato di Giustizia pari a euro 259,00.
Per richiedere il preventivo gratuito e senza impegno, e conoscere le modalità di adesione, si invita a contattare i legali Esposito Santonicola attraverso messaggio whatsapp, scritto o vocale, al 3661828489.
COSA VA CONSEGNATO AL LEGALE PER L’AVVIO DEL RICORSO?
Di seguito, gli allegati funzionali al ricorso:
1) La scheda ricorrente (prospetto riepilogativo della condizione soggettiva del lavoratore, utile documento per i legali e per il giudicante);
2) La procura alle liti (atto di nomina degli avvocati), debitamente compilata in ogni parte, datata e firmata;
3) L’eventuale dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato (N.B.: coloro che supereranno i parametri reddituali non dovranno compilare ne’ consegnare l’allegato 3);
4) Modulo in autocertificazione;
5) Modulo autorizzativo al trattamento dei dati personali (privacy);
6) Diffida/lettera interruttiva dei termini di prescrizione (consegnare almeno la copia della lettera d’invio; la ricevuta di ritorno potra’ essere inoltrata, a mezzo e-mail, anche in un secondo momento);
7) Copia del contratto a tempo indeterminato (stabilizzazione ex L. 205/2017);
8) Copia della documentazione comprovante il servizio prestato presso la cooperativa (contratti, buste paga, attestazioni di servizio, ordini di servizio, ecc.);
9) Decreto di ricostruzione della carriera e domanda di ricostruzione presentata (se rinvenuta);
10) Ultimi 5 cedolini stipendiali (buste paga), laddove disponibili;
11) Copia del documento d’identita’ e del codice fiscale;
12) Copia del bonifico attestante il pagamento degli importi concordati in sede di preventivo e dell’eventuale Contributo Unificato (per i non esenti).
Il tutto, debitamente compilato, andra’ inoltrato, in formato PDF, al seguente indirizzo e-mail: segreteriasantonicola@scuolalex.com, con OGGETTO: RICORSO SERVIZIO PRE-RUOLO EX LSU, NOME E COGNOME DEL RICORRENTE.
La suindicata documentazione dovra’ essere successivamente spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Santonicola Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA).
Sulla parte esterna del plico sara’ utile apporre la dicitura “RICORSO SERVIZIO PRE-RUOLO EX LSU”.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO:
INTESTAZIONE: AVV. CIRO SANTONICOLA
IBAN: IT33T0306922124100000060423
CAUSALE: RICORSO SERVIZIO PRE-RUOLO EX LSU, NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DEL RICORRENTE.
IMPORTO DA CONCORDARE
COME SI POSSONO CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI?
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare lo studio legale al numero 3661828489, mediante messaggio WhatsApp scritto o vocale, ovvero all’indirizzo e-mail segreteriasantonicola@scuolalex.com.
N.B.: Successive istruzioni e strategie processuali saranno inoltrate dagli avvocati a mezzo e-mail.
Avv. Ciro Santonicola
Avv. Aldo Esposito
Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

