Si discute dell’applicazione delle riserve (L. 68/99) agli elenchi aggiuntivi e del principio della graduatoria unica
Il caso segnalato…A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Un gruppo di docenti ha lamentato una possibile anomalia nella procedura di assegnazione delle supplenze finalizzate al ruolo, per l’anno scolastico 2025/26.
Dopo aver ricevuto la nomina il 1° agosto, si sono visti revocare l’incarico a seguito di un secondo bollettino…
Parliamo di beneficiari della riserva dei posti secondo la Legge 68/99, inseriti negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), che avevano ricevuto l’attesa nomina per un’assunzione a tempo determinato “finalizzata all’immissione in ruolo”.
Pochi giorni dopo, un secondo bollettino emesso dagli Uffici Scolastici Provinciali (USP) ha revocato tutte le loro nomine, adducendo come motivazione un generico “errore tecnico” dell’algoritmo.
Tuttavia, da un’attenta analisi delle graduatorie e dei bollettini effettuata dai docenti stessi, emergerebbe un quadro ben diverso e preoccupante. La revoca avrebbe colpito, in modo mirato, i titolari di riserva L. 68/99 “provenienti dagli elenchi aggiuntivi”.
Secondo la ricostruzione riportata a noi legali, la procedura utilizzata, nel primo bollettino, sarebbe stata in linea con la normativa vigente: l’algoritmo aveva prima accantonato i posti destinati ai riservisti, assegnando le restanti quote secondo il meritocratico punteggio e attribuendo, in ultimo, i posti accantonati ai titolari del diritto di riserva. Esauriti i riservisti presenti nelle graduatorie principali, il sistema avrebbe correttamente attinto dagli elenchi aggiuntivi, come previsto dalla circolare ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025, punto 5.3, e dall’Allegato A, lettera b.7.
Nel secondo bollettino, diversamente, l’algoritmo avrebbe mutato approccio: verificata l’assenza di riservisti nelle graduatorie di specializzazione ante-2025, i posti sarebbero stati immediatamente assegnati a docenti senza titolo di riserva, ignorando completamente lo scorrimento previsto verso gli elenchi aggiuntivi.
Questa modifica operativa avrebbe di fatto annullato il diritto alla riserva, vanificando il principio di tutela previsto dalla Legge 68/1999, che mira a garantire l’inserimento lavorativo delle categorie protette.
A rendere la situazione poco trasparente sarebbe stato un diniego all’accesso agli atti, avanzato dai docenti per comprendere le dinamiche esatte dell’algoritmo. La richiesta sarebbe stata respinta, dagli uffici competenti, per presunte “questioni di privacy”, lasciando gli insegnanti senza risposte ufficiali e nell’impossibilità di difendere le proprie ragioni in modo documentato.
ANALISI NORMATIVA DELLO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA: IL PRINCIPIO DELLA “GRADUATORIA UNICA” SI APPLICA ANCHE AI DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI
La circolare ministeriale n. 157048 del 9 luglio 2025, che disciplina le procedure di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2025/2026, conferma inequivocabilmente l’applicazione delle riserve L.68/99 “anche agli elenchi aggiuntivi”.
Il punto 5.3 della circolare, intitolato “Assunzione personale avente diritto alla riserva dei posti”, stabilisce che:
“Il diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3) e al decreto-legge n. 44 del 2023 (articolo 1, comma 9-bis), opera nei confronti del personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, nonché del personale ATA…”. La formulazione “graduatorie provinciali” include necessariamente gli elenchi aggiuntivi, che costituiscono parte integrante del sistema GPS secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024
L’elemento normativo più significativo, da richiamare nel caso in esame, è rappresentato dall‘Allegato A, lettera B.7, di cui alla circolare 157048/2025 che rende note le “Istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026”, stabilendo, tra l’altro, le modalità applicative delle riserve nei seguenti termini:
“Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la Circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 4110 del 22/02/2007, e Sezione Lavoro, n. 19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge n. 68 del 1999, come graduatoria unica”.
In particolare: “Tale disposto deve essere applicato, nel rispetto della ratio delle citate sentenze, anche in relazione alle assunzioni previste attingendo dalle altre tipologie di graduatorie, considerando come unica graduatoria, a mero titolo esemplificativo, anche quelle del concorso ordinario, ivi comprendendo anche i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi”.
SE NE DEDUCE CHE…
L’algoritmo utilizzato nel secondo bollettino avrebbe potuto operare, nella vicenda segnalata, una distinzione artificiosa tra graduatorie principali ed elenchi aggiuntivi, limitando l’applicazione delle riserve alle prime e escludendo i secondi.
Questa operazione contrasterebbe frontalmente con il principio della graduatoria unica stabilito dalla giurisprudenza e richiamato dall’Allegato A, lettera B.7, comportando un progressivo svuotamento dell’efficacia della Legge 68/99.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
«Poiché si tratta di un’azione volta all’assunzione, anche finalizzata al ruolo, la competenza giurisdizionale spetta al giudice ordinario “in funzione di giudice del lavoro”. Gli interessati devono pertanto mirare a ottenere una sentenza costitutiva idonea a produrre direttamente gli effetti della nomina», precisa l’avvocato Aldo Esposito.
«Invece, incombe sull’amministrazione l’onere di dimostrare che la revoca sia stata determinata da ragioni oggettive e non discriminatorie», conclude l’avvocato Ciro Santonicola.
Ultima osservazione dei legali: “il diniego di accesso agli atti, opposto dall’amministrazione per ragioni di privacy, appare manifestamente illegittimo quando fondato su un richiamo generico alla riservatezza, senza un’adeguata motivazione circa la mancata valutazione di soluzioni alternative che avrebbero potuto consentire un accesso parziale o condizionato ai documenti richiesti”.
Per essere tutelati in presenza di “revoche d’incarichi da GPS anche finalizzati al ruolo, che non abbiano conto dei titoli di riserva, è possibile inviare messaggi WhatsApp, scritti o vocali, al 366 18 28 489, all’attenzione degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.