Contratti a termine nella scuola: il Tribunale di Nocera Inferiore riconosce l’abuso oltre i 36 mesi e condanna il Ministero al risarcimento secondo la nuova disciplina «Salva Infrazioni»

Sentenza Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro (Giudice dott. Angelo De Angelis).

Riconosciuta un’indennità pari a 5 mensilità (€ 8.074,55), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo

A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

Con sentenza e motivazione contestuale, il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott. Angelo De Angelis, ha accolto il ricorso proposto nell’interesse di una docente che aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito mediante una successione di contratti a tempo determinato per complessivi sessantaquattro mesi, dal 2017 al 2025.

Il Giudice ha riconosciuto la sussistenza di un abuso nella reiterazione della contrattazione a termine nel settore scolastico e ha condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno.

La ricorrente ha documentato, per il tramite degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la serie dei contratti stipulati nel corso degli anni, evidenziando come il ricorso reiterato alle supplenze non avesse natura realmente temporanea ed eccezionale, ma fosse funzionale alla copertura di esigenze stabili e durevoli dell’amministrazione scolastica. Tale condotta, secondo la prospettazione difensiva accolta dal Tribunale, si poneva in contrasto tanto con la normativa interna sul lavoro a tempo determinato quanto con la normativa eurounitaria, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La ricostruzione dei livelli normativi

La pronuncia si segnala per il rigore dell’impianto argomentativo, che ricompone in modo organico e coerente i diversi livelli normativi – interno ed eurounitario – governanti il lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego e, segnatamente, nel settore scolastico. Il Tribunale muove dalla premessa che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’utilizzo del tempo determinato è confinato alle esigenze temporanee ed eccezionali, in forza dell’assetto dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 92 della legge n. 244/2007. Permane, quale regola strutturale del sistema, il divieto assoluto di conversione del rapporto a tempo indeterminato in caso di illegittimità del termine, con conseguente centralità della tutela risarcitoria come unico rimedio esperibile dal lavoratore pubblico.

Nel settore scolastico, la disciplina speciale delle supplenze – soprattutto dopo l’intervento normativo di cui all’art. 9, comma 18, del d.l. n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011 – consente la reiterazione di assunzioni a tempo determinato per fronteggiare esigenze stabili e consolidate dell’amministrazione. Tuttavia, come chiarisce il Giudice con passaggio motivazionale di particolare incisività, tale disciplina speciale non può tradursi nella neutralizzazione delle garanzie minime imposte dal diritto dell’Unione europea.

Il dialogo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Particolarmente approfondito è il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di contratti a tempo determinato nel settore pubblico. Il Tribunale ricostruisce l’intero arco evolutivo della giurisprudenza eurounitaria, a partire dalla sentenza della Grande Sezione del 4 luglio 2006 nella causa Adeneler (C-212/04), passando per le sentenze del 7 settembre 2006 nelle cause Marrosu-Sardino (C-53/04) e Vassallo (C-180/04), fino alla sentenza del 23 aprile 2009 nella causa Angelidaki (cause riunite C-378/07 a C-380/07). Da tale elaborazione giurisprudenziale il Tribunale trae i principi cardine che informano la materia.

La Direttiva 1999/70/CE e l’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato trovano applicazione tanto ai rapporti di lavoro privati quanto a quelli di lavoro pubblico, sicché i due settori risultano parimenti meritevoli della massima tutela con riguardo al fenomeno dell’abuso dei contratti. I contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro, mentre il ricorso al tempo determinato deve rispondere a circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività e che, pertanto, corrispondono necessariamente a esigenze temporanee, straordinarie o urgenti del datore di lavoro, non finalizzate a soddisfare fabbisogni permanenti e durevoli.

L’Accordo Quadro non impone agli Stati membri la conversione quale unica sanzione dell’abuso, ma esige comunque l’adozione di misure concrete, proporzionate, sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo stesso. Tali misure non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico eurounitario (principio di effettività).

La soglia dei 36 mesi quale indice presuntivo dell’abuso

Particolarmente rilevante è ritenuto il passaggio in cui il Tribunale, nel ricostruire il perimetro di conformità della disciplina nazionale alla Direttiva 1999/70/CE, afferma – in linea con l’elaborazione eurounitaria – che la reiterazione dei rapporti a termine oltre una soglia significativa risulti di per sé sintomatica di un fabbisogno non temporaneo. Nel testo motivazionale si legge, in termini inequivoci, che «la stessa successione di contratti a tempo determinato con l’amministrazione scolastica è significativa di esigenze lavorative stabili e non temporanee ed eccezionali, con la conseguenza che la successione in se stessa, se eccede i 36 mesi, deve essere considerata abusiva ai sensi della Direttiva 1999/70/CE» (Motivazione, p. 8).

Tale principio comporta una conseguenza pratica di primaria rilevanza: nel pubblico impiego scolastico, pur non essendo consentita la conversione del rapporto, il superamento della soglia dei trentasei mesi nella successione di contratti a termine determina ipso facto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, senza necessità di ulteriori dimostrazioni circa la natura non temporanea delle esigenze sottese all’impiego.

La svolta sul quantum: applicazione della nuova forbice 4-24 mensilità

Un ulteriore profilo di forte interesse è rappresentato dall’applicazione della disciplina risarcitoria come riformulata dal decreto-legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024 (cosiddetto «Decreto Salva Infrazioni»). Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo, dando atto che l’orientamento giurisprudenziale consolidato aveva individuato nell’art. 32 della legge n. 183/2010 – norma che prevede la forfetizzazione del pregiudizio stabilito in caso di conversione del contratto con termine nullo, configurando una sorta di «penale ex lege» a carico del datore di lavoro – il parametro applicativo per dare ingresso alle statuizioni risarcitorie previste dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19371/2013).

Tale ragionamento, osserva il Giudice, risulta ormai legislativamente superato dall’intervento del decreto-legge n. 131/2024, che, sostituendo il comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, ha statuito espressamente che «nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto».

Il Tribunale verifica la conformità di tale previsione risarcitoria ai dettami eurounitari, concludendo che essa risulta adeguata, dissuasiva ed equivalente. È adeguata in quanto consente di proporzionare l’importo alla gravità dell’illecito subito, alle dimensioni datoriali anche con riferimento al personale impiegato, all’anzianità di servizio accumulata, al comportamento e alle condizioni delle parti, spaziando tra quattro e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. È dissuasiva in quanto le somme di denaro oggetto di potenziale condanna, considerate in sé e sulla scala del contenzioso nazionale, tenuto conto del principio di pareggio del bilancio ormai costituzionalizzato dall’art. 81 della Costituzione, costituiranno un deterrente efficace affinché sia evitata la reiterazione dell’illecito in futuro. È equivalente rispetto a situazioni analoghe, in quanto, a prescindere dalla conversione non praticabile nel pubblico impiego, la norma applicabile è quella prevista per la generalità dei lavoratori in casi del tutto sovrapponibili.

La liquidazione del danno nel caso concreto

Nel caso esaminato, il Tribunale ha valorizzato la durata complessiva del rapporto – sessantaquattro mesi, dal 2017 al 2025 – e la pluralità dei contratti stipulati con apprezzabile continuità, determinando l’indennità in misura pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. La retribuzione mensile utile, risultante dalla busta paga di aprile 2025 con riferimento alle voci di stipendio, altri assegni e rateo di tredicesima, è stata quantificata in euro 1.614,91, donde l’importo complessivo liquidato di euro 8.074,55, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, con esclusione della rivalutazione monetaria in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 82/2003.

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore si inserisce, dunque, nel contesto di un orientamento giurisprudenziale volto a bilanciare, da un lato, le peculiarità del reclutamento pubblico e il divieto di conversione del rapporto e, dall’altro, l’esigenza – imposta dal diritto dell’Unione – che l’ordinamento appronti rimedi realmente dissuasivi contro l’uso abusivo del tempo determinato. In questa prospettiva, la decisione conferma che il ricorso reiterato alle supplenze per soddisfare bisogni non temporanei espone l’Amministrazione a una responsabilità risarcitoria concreta e graduabile, oggi sorretta da una cornice normativa espressa – quella del decreto-legge n. 131/2024 – destinata a incidere in modo significativo sul contenzioso, di simile tenore, nel comparto scuola.

Per una valutazione personalizzata della propria posizione (docenti e personale scolastico con reiterazione di contratti a termine, contratti al 30 giugno/31 agosto) e per verificare la sussistenza dei presupposti di tutela risarcitoria, è possibile inviare un messaggio, scritto o vocale, tramite WhatsApp al numero 366 18 28 48 9, per un confronto diretto con gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola.

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