Preadesione al ricorso collettivo in sede amministrativa per la piena valutazione del servizio militare di leva nelle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) – Aggiornamento a.s. 2026/2027

A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

COMUNICAZIONE INFORMATIVA EX ART. 17 CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

La presente informativa ha carattere esclusivamente generale e illustrativo e costituisce pubblicità informativa ai sensi dell’art. 17 del Codice Deontologico Forense. Non rappresenta una sollecitazione personalizzata alla clientela né un’offerta al pubblico. Ogni interessato valuterà autonomamente l’opportunità di aderire dopo aver ricevuto il preventivo scritto individuale e aver verificato la propria posizione specifica con lo Studio.

A chi è rivolta la preadesione?

La preadesione è rivolta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola pubblica, inserito o aspirante all’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali previste dall’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. graduatorie A.T.A. 24 mesi), che abbia prestato servizio militare di leva obbligatorio, servizio civile sostitutivo o servizio volontario (civile o militare) equiparabile per legge, in un periodo nel quale non sussisteva alcun rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica.

In altri termini, durante il periodo di servizio militare, servizio civile sostitutivo o servizio volontario equiparabile, l’interessato non aveva firmato alcun contratto di lavoro con la scuola, né quale collaboratore scolastico, né quale assistente amministrativo o tecnico, né in qualsiasi altro profilo professionale del comparto A.T.A.

Requisito necessario per la partecipazione

L’interessato deve aver prestato il servizio militare di leva obbligatorio, il servizio civile sostitutivo o il servizio volontario (civile o militare) equiparabile per legge, e deve risultare inserito o aspirante all’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali A.T.A. di cui all’articolo 554 del D.Lgs. n. 297/1994 per l’anno scolastico 2026/2027.

Breve premessa

È vicina l’apertura della procedura di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. (c.d. graduatorie 24 mesi) per l’anno scolastico 2026/2027.

L’Amministrazione scolastica ha costantemente operato una differenziazione di trattamento nella valutazione del servizio militare: al servizio prestato durante un rapporto di lavoro con la scuola è stato riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti per anno (0,50 per mese), mentre al medesimo servizio svolto al di fuori di un rapporto di impiego è stato attribuito il ben più modesto punteggio di 0,60 punti per anno (0,05 per mese). Una differenza di trattamento pari a dieci volte, capace di incidere in modo determinante sulla posizione in graduatoria e, in definitiva, sulle concrete possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato ha contraddetto tale impostazione, affermando il principio secondo cui il servizio militare di leva del personale A.T.A. deve essere valutato con il punteggio pieno, senza alcuna distinzione fondata sulla circostanza che esso sia stato reso in costanza ovvero al di fuori di un rapporto di lavoro scolastico.

Fondamento giuridico del ricorso

Le fonti primarie poste a fondamento del ricorso sono le seguenti.

Fonte NormativaDisposizionePrincipio Sancito
D.Lgs. 297/1994Art. 569, comma 3Il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, senza alcuna distinzione fondata sulla sussistenza di un rapporto di impiego.
D.Lgs. 66/2010Art. 2050, commi 1 e 2I periodi di effettivo servizio militare sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili.
CostituzioneArt. 52, comma 2L’adempimento del dovere di difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha edificato, nel corso degli ultimi quattro anni, un orientamento ben definito. In particolare, si richiamano le seguenti pronunce, ciascuna delle quali ha ribadito con fermezza il principio della piena valutabilità del servizio militare.

Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 17 marzo 2026, n. 2197 (R.G. 2119/2025): il Giudice d’appello ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, confermando il diritto del personale A.T.A. alla valutazione piena del servizio militare. Il Collegio Giudicante ha confutato analiticamente ogni argomento difensivo proposto dall’Avvocatura dello Stato, rigettando in particolare la tesi fondata sull’articolo 2050, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010 e precisando che la norma speciale dell’articolo 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 prevale sulla disciplina generale del Codice dell’ordinamento militare.

TAR Lazio, Sezione Quinta, ordinanza cautelare 20 novembre 2025, n. 6510 (R.G. 7061/2025): il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta da trentacinque ricorrenti del personale A.T.A., ordinando all’Amministrazione di attribuire la valutazione piena del servizio militare nelle graduatorie permanenti per l’a.s. 2025/2026.

Si inscrivono nel medesimo filone le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Settima, n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 7383/2022, n. 266/2023, n. 11235/2023 e n. 2854/2025, le quali hanno tutte confermato il principio della piena equivalenza valutativa del servizio militare, indipendentemente dalla sussistenza di un preesistente rapporto di impiego.

Obiettivo del ricorso

Ottenere, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, l’annullamento delle determinazioni ministeriali che reiterano la differenziazione di punteggio censurata dalla giurisprudenza, nonché il riconoscimento del punteggio pieno di 6 punti per anno (0,50 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni) per il periodo di servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo o servizio volontario (civile o militare) equiparabile per legge prestato dal personale A.T.A. non in costanza di rapporto di impiego, con contestuale richiesta di misure cautelari.

Costo dell’INIZIATIVA

L’importo della preadesione, a titolo di acconto sull’onorario professionale complessivo, ammonta a € 200,00 (duecento/00). Il saldo sarà comunicato in tempo utile prima della proposizione del ricorso, unitamente alle istruzioni definitive per il deposito.

La preadesione consente allo Studio di acquisire il mandato, verificare la posizione individuale dell’aderente e predisporre gli atti necessari all’azione giudiziaria collettiva.

Estremi per il pagamento:

Intestazione: Avv. Ciro Santonicola

IBAN: IT33T0306922124100000060423

Importo: Euro 200,00

Causale: Preadesione ATA 24 Mesi Militare, Nome, Cognome, C.F.

Nella causale del bonifico, indicare il nominativo del ricorrente (non di persona delegata per il pagamento).

Documentazione necessaria

Per perfezionare la preadesione, l’interessato dovrà trasmettere allo Studio la seguente documentazione.

1. Procura alle liti (Allegato 1): compilata in ogni parte, datata e firmata.

2. Modulo privacy (Allegato 2): autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

3. Autocertificazione (Allegato 3): dichiarazione sostitutiva relativa alla condizione soggettiva del ricorrente, con indicazione del profilo professionale A.T.A. di appartenenza e dei dettagli sul servizio militare svolto non in costanza di rapporto di impiego.

4. Diffida (Allegato 4): atto di diffida e messa in mora da inviare, preferibilmente a mezzo PEC, all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza e al Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché il periodo di servizio militare di leva (o equivalente) sia valutato con il punteggio pieno nelle graduatorie A.T.A. 24 mesi. Conservare copia della missiva d’invio e della ricevuta di accettazione e consegna PEC (ovvero della ricevuta di ritorno, in caso di raccomandata A/R). Le ricevute potranno essere inoltrate successivamente allo Studio.

5. Copia del titolo di studio: diploma o titolo valido per l’accesso al profilo professionale A.T.A. di riferimento.

6. Certificato di servizio militare o assimilato: foglio matricolare o attestazione comprovante la prestazione del servizio militare di leva (o equivalente) non in costanza di rapporto di impiego.

7. Documenti personali: copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale.

8. Copia del bonifico: attestazione dell’avvenuto pagamento.

Modalità di invio della documentazione

Invio telematico:

La documentazione, debitamente compilata e scansionata in formato PDF con file chiaramente nominati, andrà allegata a un’e-mail indirizzata a: segreteriasantonicola@scuolalex.com.

Oggetto dell’email: «RICORSO ATA 24 MESI MILITARE – COGNOME NOME – CODICE FISCALE DEL RICORRENTE».

Invio cartaceo:

Successivamente all’invio telematico, la documentazione in originale andrà spedita, in un plico sigillato, con raccomandata postale (con ricevuta di ritorno) al seguente indirizzo: Avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, Via Amato 7 – 80053 – Castellammare di Stabia (NA). Sulla parte esterna del plico sarà utile scrivere «ADESIONE ATA 24 MESI MILITARE».

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TERMINE PREADESIONE: 30 APRILE 2026.

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Precisazioni e avvertenze

Il presente documento è redatto nel pieno rispetto dei doveri di trasparenza, verità e correttezza previsti dall’art. 17 del Codice Deontologico Forense. Costituisce mera informazione generale sull’orientamento giurisprudenziale favorevole consolidato. L’adesione all’iniziativa resta una scelta libera e consapevole di ciascun interessato, che potrà formalizzarla solo dopo aver ricevuto il preventivo professionale individuale ex art. 27 CDF.

La preadesione non comporta l’obbligo di iscrizione a un’associazione o sindacato.

Lo Studio declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancato inserimento nell’azione legale, qualora la documentazione non pervenga nei termini e nelle modalità prescritte dalla presente informativa.

Ogni variazione della propria posizione giuridica (ad esempio, inserimento in graduatoria con punteggio corretto, trasferimento di provincia, rinuncia all’inserimento) dovrà essere tempestivamente comunicata allo Studio.

Per ulteriori informazioni, si prega di inviare un messaggio scritto o un audio via WhatsApp al numero 366 18 28 489 (si prega di evitare telefonate dirette). In particolare, lo Studio renderà noto, a ciascun aderente, il preventivo professionale dettagliato ex art. 27 del Codice Deontologico Forense, contenente la stima completa degli oneri ipotizzabili, in modo da garantire la massima chiarezza e consentire una scelta pienamente consapevole.

Per chiamate al numero fisso dello Studio Legale Esposito Santonicola, 081 19 18 99 44, siamo disponibili nei seguenti orari: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30 ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e dalle 10:00 alle 12:30 ogni martedì e giovedì.

Il presente documento è redatto a fini esclusivamente informativi ai sensi dell’art. 17 Codice Deontologico Forense. La partecipazione all’iniziativa è subordinata alla verifica individuale della posizione di ogni singolo aderente.

Queste istruzioni operative ed i moduli da utilizzare sono riportati nel file allegato.

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