A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, ha accolto, di recente, il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Esposito-Santonicola, dichiarando il diritto di una docente ad ottenere il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo della scuola primaria ai fini della ricostruzione di carriera, in luogo del meccanismo della cosiddetta temporizzazione applicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione è stata condannata, altresì, al pagamento delle differenze retributive maturate, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
La vicenda: dal passaggio di ruolo al contenzioso
La ricorrente, docente immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato nell’area professionale del personale della scuola primaria, ha prestato servizio di ruolo nella scuola primaria ininterrottamente e senza soluzione di continuità per un considerevole arco temporale.
Al termine di tale periodo, transitava nei ruoli del personale docente della scuola secondaria e, superato con esito positivo il periodo di prova, veniva confermata in ruolo, presentando istanza di riconoscimento dell’intero servizio pregresso ai fini della ricostruzione di carriera.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il decreto di ricostruzione della carriera adottato nei confronti della ricorrente, le attribuiva un’anzianità di servizio che non teneva conto dell’intero periodo di ruolo effettivamente prestato. L’Amministrazione, anziché procedere al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata, applicava il meccanismo della cosiddetta temporizzazione: un criterio che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento nel ruolo di provenienza in anzianità fittizia nel nuovo ruolo, con il risultato di attribuire alla docente un’anzianità sensibilmente inferiore a quella realmente maturata e un inquadramento nelle fasce stipendiali tardivo e pregiudizievole.
Ebbene, lo Studio Legale Esposito-Santonicola ha sostenuto che la ricorrente avesse pieno diritto ad una ricostruzione di carriera fondata sul riconoscimento integrale del servizio di ruolo prestato nella scuola primaria, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 77 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (rubricato «Passaggi di ruolo»), dell’articolo 83 del medesimo decreto (rubricato «Passaggio ad altro ruolo») e dell’articolo 57 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Quest’ultima disposizione ha ampliato la disciplina dei passaggi di ruolo del personale docente, estendendola alla cosiddetta mobilità verticale sia verso il basso che verso l’alto e includendovi espressamente anche il personale insegnante delle scuole materne.
A fondamento della pretesa azionata, lo Studio ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che con la sentenza n. 9144 del 6 maggio 2016 ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli articoli 77 e 83 del D.P.R. n. 417 del 1974 e dell’articolo 57 della Legge n. 312 del 1980, all’insegnante che transiti dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della temporizzazione. Tale principio, a fortiori (a maggior ragione), trova applicazione nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. L’orientamento è stato confermato da una catena ininterrotta di pronunce conformi della Suprema Corte: Cass. n. 19779/2016, Cass. n. 9397/2017, Cass. n. 8448/2018, Cass. n. 29791/2018).
I legali Esposito Santonicola hanno inoltre invocato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 22726 del 20 luglio 2022, che ha esteso il medesimo principio anche al servizio non di ruolo prestato nella scuola materna prima dell’immissione nei ruoli della scuola secondaria, sancendo che il servizio non di ruolo non può essere valutato in misura diversa da quello di ruolo ai fini della determinazione dell’anzianità. È stata altresì richiamata l’ordinanza della Cassazione n. 20960/2023, che ha puntualmente illustrato la differenza strutturale tra temporizzazione e ricostruzione di carriera, evidenziando come la scelta tra i due istituti debba essere operata caso per caso, in favore del criterio più vantaggioso per il lavoratore.
Il provvedimento: le valutazioni del Giudice del Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Torre Annunziata, dott. Giovanni Favi, ha accolto integralmente le domande della ricorrente, aderendo al consolidato orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 9144/2016 e successive conformi) e facendo propri i principi di diritto ivi affermati. Il Tribunale ha rilevato come, nel caso concreto, l’istituto della ricostruzione di carriera invocato dalla difesa risultasse oggettivamente più favorevole rispetto alla temporizzazione applicata dal Ministero.
Ebbene, se l’Amministrazione avesse correttamente applicato il criterio della ricostruzione della carriera, alla docente sarebbe stata riconosciuta, alla data del passaggio, un’anzianità di servizio superiore a quella risultante dal decreto ministeriale, con conseguente inquadramento tempestivo nelle fasce stipendiali di spettanza.
Quanto all’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, il Giudicante ha aderito all’orientamento espresso dalla Cassazione a partire dalla sentenza n. 2232/2020, secondo cui l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata in giudizio e il limite quinquennale di prescrizione può riguardare soltanto le pretese economiche che su quell’anzianità si fondano. Il Giudice ha altresì ritenuto che la prescrizione non potesse decorrere anteriormente al decreto di ricostruzione di carriera, prima del quale non si era verificata alcuna lesione del diritto. Di conseguenza, il diritto alla corretta ricostruzione della carriera non risulta prescritto, mentre le differenze retributive sono state riconosciute per il periodo successivo al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del servizio prestato nella scuola primaria senza il meccanismo della temporizzazione, condannando il Ministero ad effettuare tale riconoscimento con ogni conseguenza di legge.
L’Amministrazione è stata altresì condannata al pagamento delle differenze retributive maturate, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla refusione delle spese di lite.
Con la sentenza depositata nel gennaio 2026, il Tribunale di Torre Annunziata ha dunque integralmente accolto le tesi difensive dello Studio, applicando in concreto i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9144 del 6 maggio 2016 e sentenza n. 22726 del 20 luglio 2022).
Secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, chiunque abbia effettuato un passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia o dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo o secondo grado e si sia visto applicare il meccanismo della temporizzazione nel decreto di ricostruzione di carriera, può trovarsi nella medesima condizione della ricorrente e vantare il diritto ad una corretta rideterminazione dell’anzianità e al conseguente pagamento delle differenze retributive arretrate.
I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria – che hanno effettuato un passaggio di ruolo alla scuola secondaria e si sono visti applicare il meccanismo della temporizzazione nel decreto di ricostruzione di carriera – possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola, con messaggio WhatsApp 366 18 28 48 9.
