A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Domanda
Gentili Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola,
sono una studentessa del Liceo Scientifico. Ho sostenuto l’Esame di Stato 2024/2025, ottenendo un punteggio di 98/100, ma ritengo di aver subito un’ingiustizia nell’attribuzione del punteggio integrativo (bonus). La Commissione mi ha assegnato solo 2 punti sui 5 disponibili, nonostante ritenessi di aver soddisfatto tutti i criteri prestabiliti. Durante il colloquio ho presentato un lavoro multimediale molto apprezzato dalla Commissione e ho conseguito il punteggio massimo in tutti gli indicatori della griglia di valutazione. Secondo i criteri stabiliti dalla scuola, avrei dovuto, a mio avviso, ricevere tutti e 5 i punti bonus, conseguendo così il punteggio massimo di 100/100 con lode. Posso impugnare questo risultato? Quali sono le mie possibilità di successo?
Risposta dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Gentile Studentessa, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato principi consolidati in materia di attribuzione del punteggio integrativo agli esami di Stato, principi che, nel suo caso, potrebbero non essere stati rispettati.
In primo luogo, le valutazioni espresse dalla Commissione d’esame rientrano nella cosiddetta discrezionalità tecnica, ossia in un giudizio complesso fondato su competenze specialistiche.
Tuttavia, il Giudice Amministrativo (TAR), pur non potendo sostituire la propria valutazione a quella della Commissione né “ricorreggere” la prova, può verificare se l’iter logico seguito sia stato corretto, ragionevole e, soprattutto, non contraddittorio.
In altri termini, il giudice è chiamato a verificare se la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione presenti criteri sufficientemente articolati e definiti e se tali criteri siano stati applicati in modo coerente.
Nel suo caso specifico potrebbero emergere figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere, quali:
- Eccesso di potere per illogicità manifesta. Se lo studente ottiene 20/20 nel colloquio, la griglia analitica dovrebbe dimostrare che ciascuna delle cinque fasi del colloquio è stata valutata con il massimo punteggio. In tal caso, sarebbe manifestamente illogico e irragionevole negare il punto bonus relativo a una fase in cui la performance è stata ritenuta “eccellente”. A maggior ragione, se tutte le fasi sono state giudicate eccellenti, risulterebbe logicamente impossibile che non ve ne fosse almeno una da considerare tale ai fini del bonus.
- Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca. Se, ad esempio, nella griglia di valutazione della prova orale la Commissione ha attestato per iscritto che la sua esposizione si è contraddistinta per “originalità” e “piena padronanza lessicale”, assegnandole il punteggio massimo (Livello V), una successiva decisione di negare il punto bonus n. 2 relativo all’indicatore “Originalità, sicurezza e creatività espressiva” risulterebbe in insanabile contrasto con quanto già accertato e verbalizzato.
Non si tratterebbe, in definitiva, di contestare il merito delle valutazioni tecniche, bensì di evidenziare un’applicazione illogica o contraddittoria di criteri predeterminati.
Si potrebbe quindi chiedere al Giudice Amministrativo (TAR territorialmente competente) di ordinare alla Commissione il riesame dell’attribuzione del punteggio integrativo, con corretta applicazione dei criteri stabiliti, e, in sede cautelare, sospendere l’efficacia del voto finale di 98/100.
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