QUESITO – CONSULENZA INFORMATIVA
Gentile Avvocato,
sono una docente neoimmessa in ruolo nella scuola secondaria e sto svolgendo l’anno di formazione e prova. Ho letto della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 28904 del 1° novembre 2025, che ha confermato la dispensa dal servizio di una collega bocciata per due anni consecutivi durante il periodo di prova.
Pur disponendo, secondo una consapevole visione, di una reiterata esperienza nella mia disciplina, mi preoccupa il rilievo che sembra assumere la gestione della classe, il clima relazionale, la puntualità nel registro elettronico e la partecipazione alla formazione. Mi domando: il dirigente scolastico e il Comitato di valutazione vantano davvero un potere così forte da rendere quasi intoccabile un giudizio negativo? Avrebbe senso insistere su eventuali vizi formali della procedura? E, soprattutto, che cosa posso fare concretamente per non rischiare la dispensa dal servizio, pur impegnandomi seriamente sul piano disciplinare?
IL PUNTO DI VISTA DEI LEGALI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Professoressa,
la sentenza della Corte di Cassazione n. 28904/2025 si colloca al centro del dibattito sulla natura dell’anno di formazione e prova dei docenti, e chiarisce in modo netto quanto questo passaggio sia oggi effettivamente selettivo.
Nel caso deciso, una docente immessa in ruolo dal 2020 non ha superato, per due volte, l’anno di prova nello stesso istituto; il Comitato di valutazione, il dirigente scolastico e, nel secondo anno, anche gli ispettori scolastici hanno espresso un giudizio unanimemente negativo, rilevando criticità non solo sul piano contenutistico, ma anche relazionale, metodologico, valutativo e organizzativo.
La Corte d’Appello di Venezia ha riformato la decisione di primo grado che le era stata favorevole e la Cassazione ha confermato tale impostazione, rigettando il suo ricorso. Nelle motivazioni, la Suprema Corte ribadisce un principio destinato a incidere sulle posizioni dei docenti neoassunti: la dispensa dal servizio conseguente al mancato superamento dell’anno di prova non assume natura disciplinare, ma costituisce esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione, espressione di un giudizio tecnico‑professionale che non può essere sostituito da quello del giudice quando risulti adeguatamente istruito e assistito da motivazione specifica.
Quanto esposto non equivale a dire che il dirigente scolastico possa vantare il diritto all’esercizio di un potere arbitrario. Significa, piuttosto, che il sindacato giudiziale si concentra sui profili di legittimità – rispetto delle garanzie essenziali, effettività della motivazione, assenza di discriminazioni o sviamenti di potere – più che sulla rivalutazione del merito didattico, relazionale o organizzativo.
In termini pratici, laddove ci si trovi in presenza di un fascicolo professionale richiamante puntuali relazioni di tutor, osservazioni di ispettori, verbali del Comitato e documentazione d’istituto che converga nel rappresentare criticità gravi e non superate nel tempo, la possibilità di rovesciare l’esito in tribunale si restringe sensibilmente.
Un passaggio della sentenza da non trascurare riguarda il D.M. 850/2015, che ha disciplinato l’anno di prova e che oggi è sostituito dal D.M. 226/2022. La docente ricorrente, nel caso in esame, aveva fondato una parte delle sue censure sul mancato rispetto del termine di cinque giorni per la convocazione al colloquio finale davanti al Comitato, previsto proprio dal D.M. 850/2015, sostenendo che tale elemento doveva comportare l’illegittimità del provvedimento conclusivo. La Cassazione, tuttavia, precisa che il D.M. 850 non possiede i requisiti formali del regolamento: non reca la dicitura “regolamento”, non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale né controllato dalla Corte dei Conti, come invece prevede l’art. 17 della legge 400/1988 per gli atti normativi secondari.
Da ciò deriva che il D.M. 850/2015 va inteso come atto di direttiva amministrativa, volto ad assicurare uniformità, ma non equiparabile a una vera fonte normativa la cui violazione determini automaticamente nullità o annullabilità degli atti. In concreto, la semplice inosservanza di termini o adempimenti formali previsti dal decreto non basta, da sola, a far cadere la dispensa dal servizio, a meno che non si dimostri che tali irregolarità abbiano inciso in modo sostanziale sui diritti di difesa o sulla correttezza complessiva del procedimento.
Sul piano sostanziale, la sentenza conferma la seguente logica: non è sufficiente “conoscere la materia”. L’anno di prova è concepito come verifica dell’idoneità complessiva alla funzione docente, che integra competenze disciplinari, didattico‑metodologiche, relazionali, organizzative, digitali e valutative, in coerenza con la legge 107/2015, con le disposizioni ministeriali e con la normativa più recente sulla formazione in ingresso. Nel caso concreto, hanno assunto rilievo, per i Giudicanti, non solo alcune lacune nella materia e nel linguaggio tecnico, ma anche il mancato rispetto del patto per lo sviluppo professionale, ritardi sul registro elettronico, tempi di interrogazione orale eccessivamente brevi e la mancata partecipazione a una specifica formazione sulla gestione della classe difficile.
Ciò risponde direttamente alla Sua preoccupazione: la buona preparazione disciplinare è condizione necessaria, ma non sufficiente. Oggi vengono attentamente osservati il modo in cui il docente gestisce il gruppo classe, comunica con gli alunni, documenta e motiva le valutazioni, adempie agli obblighi di servizio e si rende disponibile a percorsi di formazione mirata in presenza di criticità.
Lei chiede, poi, se abbia ancora senso insistere sui vizi formali. La risposta, alla luce della Cassazione 28904/2025 – secondo il nostro punto di vista – è che il profilo procedurale assume valore rilevante laddove si traduca in una concreta lesione: ad esempio, una convocazione tardiva, idonea ad impedirLe di preparare il colloquio, una mancata comunicazione in merito alla consegna di atti preparatori/organizzativi funzionali al completamento del percorso valutativo, o una composizione del Comitato in contrasto con norme di rango superiore, che possa privarLa delle garanzie essenziali.
Non è dunque sufficiente invocare in astratto il mancato rispetto di un termine del D.M. 850/2015, se il giudizio negativo poggia su una base istruttoria ampia e coerente.
Restano, invece, pienamente tutelabili in giudizio:
- i vizi di motivazione, quando il decreto di dispensa si traduca in formule generiche, senza indicare/allegare fatti, episodi, carenze specifiche;
- i casi di istruttoria lacunosa o contraddittoria, in cui, ad esempio, le relazioni favorevoli siano ignorate senza spiegazione;
- le ipotesi di discriminazione o sviamento di potere, laddove emergano elementi concreti di sospetta pressione indebita (es. appartenenza sindacale) la cui prova compete esclusivamente a chi ricorre.
Venendo alla parte più pratica del Suo quesito – “che cosa posso fare per non rischiare la dispensa?” – la giurisprudenza e la normativa di settore suggeriscono alcune linee di condotta prudenziali: curi con particolare attenzione gli adempimenti formali (registro elettronico aggiornato, scadenze rispettate, voti motivati), documenti con ordine la progettazione didattica, le prove e le griglie di valutazione, partecipi con spirito costruttivo ai momenti collegiali e, soprattutto, aderisca alle proposte formative mirate alle aree di maggiore criticità.
Se dovessero emergere tensioni o fraintendimenti con la dirigenza o con altri soggetti dell’istituzione scolastica, sarebbe opportuno che eventuali osservazioni o chiarimenti passassero per canali tracciabili (mail istituzionale, PEC), mantenendo sempre un registro professionale: ciò potrà rivelarsi decisivo qualora, in futuro, si debba dimostrare di avere collaborato in buona fede e di avere segnalato per tempo eventuali anomalie.
Nel malaugurato caso di un giudizio negativo sull’anno di prova o, peggio, di una doppia valutazione sfavorevole con dispensa dal servizio, il primo passo sarà raccogliere integralmente decreto, pareri, relazioni, verbali e documentazione personale, affinché possano essere sottoposti a un esame tecnico mirato. Solo un’analisi rigorosa della struttura motivazionale e dell’istruttoria potrà consentire di comprendere se esistono margini per contestare la decisione alla luce dei parametri fissati dalla Cassazione 28904/2025.
Per una valutazione personalizzata della Sua posizione o per sottoporre allo Studio Legale Esposito Santonicola il fascicolo relativo all’anno di prova (patto per lo sviluppo professionale, relazioni dei tutor, schede di osservazione, eventuale decreto di dispensa), può inviare un messaggio, scritto o vocale, tramite WhatsApp al servizio di consulenza, numero 3661828489.
