A cura degli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili avvocati Esposito e Santonicola, sono una docente idonea del concorso ordinario 2020 (DD 499/2020) per il profilo ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado, inserita nella relativa Graduatoria di Merito regionale della Campania.

Con la pubblicazione dell’Allegato A alle istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2025/2026, ho appreso che la mia posizione in graduatoria è stata ulteriormente penalizzata. L’USR Campania ha già convocato integralmente i docenti della GM 2018, i vincitori del concorso PNRR 1 e i relativi idonei, senza riservare alcun posto a noi idonei GM 2020.

Sono profondamente preoccupata perché, nonostante il DL 75/2023 abbia prorogato la validità della nostra graduatoria “fino ad esaurimento”, ci troviamo sistematicamente posticipati dietro a concorsi banditi successivamente.

Vi chiedo: esistono i presupposti giuridici per impugnare l’Allegato A e gli atti applicativi dell’USR Campania? Quali sono le strategie processuali più efficaci per tutelare i nostri diritti? È possibile agire collettivamente con altri colleghi nella medesima situazione?

RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile docente,

la questione che ci sottopone è complessa e tocca un punto delicato del sistema di reclutamento pubblico. La sua legittima aspettativa, fondata sul superamento di un concorso ordinario e sulla trasformazione della graduatoria in un elenco “ad esaurimento”, si scontra oggi con una nuova direzione politica e legislativa, dettata dalle tempistiche e dagli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’Allegato A alle istruzioni operative 2025/2026, che Lei contesta, è l’atto amministrativo che dà esecuzione a una gerarchia tra graduatorie, trovando la sua origine in disposizioni di legge: decreti-legge recenti, come il DL 75/2023 e il DL 45/2025, hanno stabilito una priorità per le assunzioni dai concorsi PNRR, relegando le GM 2020 in una posizione subordinata.

La scelta legislativa si pone in conflitto con il principio, consolidato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14 del 2011), secondo cui lo scorrimento delle graduatorie vigenti costituisce la regola generale, mentre l’indizione di nuovi concorsi rappresenta l’eccezione, da motivare rigorosamente con “preminenti esigenze di interesse pubblico”. Sebbene la difesa dello Stato argomenterà, con ogni probabilità, che gli obiettivi del PNRR rappresentino proprio tale interesse prevalente, la scelta di istituire per legge una simile gerarchia solleva fondati dubbi di legittimità costituzionale.

Poiché la subordinazione è imposta da una fonte normativa primaria, un ricorso basato sui vizi tipici dell’atto amministrativo, come l’eccesso di potere o la violazione della riserva di legge, avrebbe scarse probabilità di successo. L’amministrazione si difenderebbe agevolmente sostenendo di aver semplicemente applicato la legge.

La vera battaglia, dunque, non è contro l’illegittimità dell’Allegato A in sé, ma contro l’incostituzionalità della legge che esso applica.

La normativa in questione appare in contrasto con fondamentali principi costituzionali.

In primo luogo, con l’articolo 3 della Costituzione, per manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento. È palesemente contraddittorio che il legislatore prima trasformi le GM 2020 in graduatorie “ad esaurimento”, generando un’aspettativa di assunzione, per poi svuotare di fatto tale garanzia, anteponendo candidati di concorsi successivi.

In secondo luogo, si profila una violazione dell’articolo 97 della Costituzione (principio di buon andamento), poiché si costringe l’amministrazione a ricorrere a supplenze, con conseguente aggravio di spesa e discontinuità didattica, pur avendo a disposizione graduatorie di personale già selezionato e pronto per l’immissione in ruolo.

La strategia processuale deve essere lucida e mirata. Il primo passo è rappresentato dall’impugnazione dell’Allegato A e degli atti applicativi regionali dinanzi al TAR competente (Lazio o Campania), con una necessaria domanda cautelare di accantonamento dei posti. Senza questa misura, una vittoria nel merito rischierebbe di essere tardiva e inefficace.

Tuttavia, è doveroso comprendere il probabile sviluppo del giudizio. Il Tribunale Amministrativo non può rendere nulla una legge dello Stato. Pertanto, se il giudice riterrà “non manifestamente infondata” la questione di costituzionalità sollevata, dovrà sospendere il processo e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

La controversia si sposterebbe quindi nella sede più alta, con la possibilità di ottenere una pronuncia che dichiari l’illegittimità della norma e ripristini i vostri diritti.

L’azione collettiva “per posizioni omogenee”, che Lei prospetta, rappresenterebbe in questo contesto, con ogni probabilità, lo strumento più efficace.

Il precedente favorevole del TAR Campania (sentenza n. 3761/2020), che ha affermato la prevalenza dello scorrimento in un contesto analogo, pur non potendo superare la legge attuale, costituisce un importante riferimento culturale e giuridico a sostegno della ragionevolezza delle vostre pretese.  

In conclusione, esistono i presupposti per un’azione di tutela legale; tuttavia il percorso è complesso, poiché implica una sfida alla costituzionalità di una legge, dovendo essere portato all’attenzione delle massime sedi giurisdizionali.

ASSISTENZA LEGALE SPECIALIZZATA – AVVOCATI ESPOSITO SANTONICOLA

I docenti idonei GM 2020 che intendano tutelare i propri diritti, violati dall’Allegato A 2025/2026 e dagli atti applicativi regionali, possono beneficiare dell’assistenza legale specializzata degli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con particolare riferimento a:

  • Impugnazioni giurisdizionali dell’Allegato A e degli atti USR, con domanda cautelare di accantonamento posti e istanza di rimessione alla Corte Costituzionale;
  • Diffide stragiudiziali e atti di messa in mora dell’amministrazione;
  • Assistenza continuativa in tutte le fasi del processo, dalla fase stragiudiziale all’eventuale giudizio.

Gli interessati possono contattare direttamente lo studio attraverso il canale WhatsApp al numero 366 18 28 489, mediante messaggi scritti o vocali, per una valutazione di fattibilità e la strategia processuale.

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