Aggiornamento G.P.S. 2026/2028 (O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026): l’equiparazione del punteggio tra specializzazione TFA sostegno e percorsi Indire nella Tabella A/7.
Nota informativa sui profili giuridici della questione
A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola
Nelle ultime ore, a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 – con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato l’aggiornamento e il rinnovo biennale delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 – lo Studio Legale Esposito Santonicola ha ricevuto numerose segnalazioni e richieste di assistenza da parte di docenti specializzati sul sostegno tramite Tirocinio Formativo Attivo universitario (TFA), i quali hanno rappresentato le proprie preoccupazioni in ordine a una specifica previsione cristallizzata nell’Ordinanza. In risposta a tali sollecitazioni e nell’ambito della propria attività di informazione giuridica a servizio del personale scolastico, lo Studio ritiene opportuno offrire una ricostruzione della questione, dei profili normativi coinvolti e delle possibili iniziative a tutela degli interessati.
La questione riguarda la Tabella A/7, allegata all’Ordinanza e relativa alla prima fascia dei posti di sostegno. In tale tabella, il Ministero ha sancito l’equiparazione integrale del punteggio attribuito al titolo di specializzazione conseguito tramite il TFA universitario e quello conseguito tramite i percorsi formativi erogati dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), riconoscendo a entrambi i percorsi un punteggio compreso tra 8 e 24 punti in base al voto di specializzazione, cui si sommano ulteriori 12 punti fissi, per un massimo complessivo di 36 punti.
È doveroso premettere, sin da subito, che la presente nota non intende in alcun modo mettere in discussione la professionalità dei docenti che hanno conseguito o stanno conseguendo la specializzazione attraverso i percorsi Indire. Si tratta, nella generalità dei casi, di colleghi che hanno maturato anni di esperienza diretta sul campo, prestando servizio concreto e continuativo a fianco degli alunni con disabilità, spesso in condizioni difficili e in assenza di specializzazione formale. La loro esperienza professionale costituisce un patrimonio che il sistema scolastico non può ignorare e che, del resto, il legislatore ha inteso valorizzare proprio istituendo il percorso Indire quale canale di specializzazione riservato ai docenti con comprovata anzianità di servizio.
La questione che si pone, dunque, non riguarda il valore dei docenti, ma esclusivamente la scelta amministrativa del Ministero di attribuire identico punteggio a percorsi formativi che la stessa normativa ha costruito come strutturalmente diversi. È, in sintesi, una questione di coerenza ordinamentale e di rispetto del principio di proporzionalità, non di merito personale.
Quanto alla fondatezza delle perplessità manifestate dai docenti TFA, è opportuno segnalare che esse trovano autorevole riscontro nella posizione assunta dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), massimo organo consultivo tecnico del sistema scolastico nazionale, il quale – nella seduta dell’11 dicembre 2025 – aveva votato all’unanimità un parere nel quale si evidenziava «l’opportunità di una maggiore articolazione dei rispettivi punteggi assegnati al corso di specializzazione ordinario su sostegno da 60 CFU ed ai percorsi organizzati da INDIRE, nella misura in cui sono diversi il peso formativo, la selettività in accesso, l’organizzazione delle attività, l’obbligo di frequenza e la durata dei due percorsi». Il Ministero ha consapevolmente disatteso tale parere.
Per comprendere appieno la portata della questione, occorre ricostruire l’evoluzione normativa che ha condotto all’attuale assetto. L’origine della vicenda risiede nella cronica carenza di docenti specializzati sul sostegno nel sistema scolastico italiano. Il TFA universitario, unico canale ordinario di specializzazione previsto dall’ordinamento sin dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 – attuativo degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 – non è riuscito, in ragione del numero chiuso, a soddisfare il fabbisogno nazionale. È su questo presupposto che il legislatore ha costruito un secondo canale formativo.
Il primo intervento si registra con il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106. L’articolo 6 di tale decreto introduce, «in via straordinaria e transitoria», la possibilità di conseguire la specializzazione sul sostegno attraverso percorsi di formazione attivati dall’Indire o dalle Università in convenzione con l’Indire, destinati a docenti che abbiano prestato almeno tre annualità di servizio sul sostegno negli ultimi cinque anni scolastici, con termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025. La norma primaria stabilisce un minimo di trenta crediti formativi e qualifica la misura come emergenziale e temporanea, senza definire il percorso Indire quale equivalente al TFA.
Il quadro si precisa con il Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 24 aprile 2025, n. 75, che dà attuazione all’articolo 6 del D.L. 71/2024 e disciplina nel dettaglio il percorso Indire. Il D.M. 75/2025 stabilisce che il percorso prevede l’acquisizione di 40 CFU (a fronte dei 60 CFU del TFA), con una durata minima di quattro mesi (contro i circa otto-nove mesi del TFA), didattica erogata in modalità telematica sincrona, nessuna prova selettiva in ingresso e tirocinio assolto automaticamente con il servizio pregresso – scelta, quest’ultima, che valorizza coerentemente l’esperienza maturata in servizio dai destinatari del percorso, ma che non può essere equiparata, sotto il profilo del carico formativo certificato, al tirocinio strutturato previsto dal TFA. Lo stesso D.M. 75/2025, peraltro, qualifica espressamente il titolo rilasciato dall’Indire come «specializzazione non universitaria», utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale, distinguendolo dal titolo universitario rilasciato al termine del TFA.
Il TFA sostegno, per converso, è un percorso universitario a numero chiuso che prevede l’acquisizione di 60 CFU, comprensivi di 300 ore complessive di tirocinio (150 ore di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche e 150 ore di tirocinio indiretto, per un totale di 12 CFU), con frequenza obbligatoria in presenza per una durata di almeno otto mesi. L’accesso è subordinato al superamento di una triplice selezione: prova preselettiva, prova scritta e colloquio orale. Il divario tra i due percorsi, in termini di carico formativo, è dunque certificato dalla stessa normativa ministeriale e non costituisce un giudizio di valore, ma un dato oggettivo desumibile dalle fonti.
A fronte di queste differenze strutturali, il Ministero – come emerge dal testo dell’O.M. n. 27/2026 – ha ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di diversificare il punteggio, richiamando a giustificazione il precedente costituito dalla Tabella A/3 dell’Ordinanza GPS n. 88 del 16 maggio 2024, nella quale i percorsi di abilitazione abbreviati da 30 CFU previsti dall’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 erano stati equiparati, quanto a punteggio, ai percorsi completi da 60 CFU. Tuttavia, l’analogia invocata dal Ministero appare, ad avviso dello scrivente Studio, non pienamente pertinente: i percorsi abbreviati da 30 CFU del DPCM 4 agosto 2023 sono destinati a docenti già abilitati su altra classe di concorso o grado di istruzione, ovvero già specializzati sul sostegno, vale a dire soggetti che hanno già superato un percorso formativo completo e selettivo in precedenza. Il percorso Indire, invece, costituisce il primo e unico percorso di specializzazione per i propri destinatari: soggetti che, pur vantando una significativa esperienza di servizio sul campo, non hanno affrontato in precedenza alcuna selezione concorsuale né alcun TFA. Le due fattispecie, dunque, non appaiono sovrapponibili.
Lo Studio Legale Esposito Santonicola, a seguito della disamina della questione sollecitata dalle richieste pervenute, ravvisa nell’equiparazione operata dalla Tabella A/7 taluni profili di una possibile illegittimità, che si espongono di seguito a fini informativi e con le doverose riserve che ogni valutazione giuridica richiede.
In primo luogo, potrebbe configurarsi una tensione con il principio di proporzionalità e ragionevolezza, radicato negli articoli 3 e 97 della Costituzione e nel diritto dell’Unione Europea. Tale principio prevede che a situazioni oggettivamente diverse corrispondano trattamenti differenziati e che le misure adottate dalla pubblica amministrazione risultino proporzionate ai fini perseguiti. L’ordinamento universitario italiano assume il credito formativo quale parametro oggettivo di misurazione del carico didattico, attribuendo a ciascun CFU un valore corrispondente a 25 ore di impegno complessivo dello studente, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Se il Ministero adotta i CFU quale criterio nell’intero impianto delle tabelle GPS, appare problematico neutralizzare tale parametro proprio nel momento in cui la sua applicazione coerente condurrebbe a una differenziazione di punteggio tra percorsi che differiscono di 20 crediti formativi.
In secondo luogo, potrebbe ipotizzarsi un eccesso di potere per contraddittorietà interna all’atto. La stessa normativa ministeriale costruisce i due percorsi come strutturalmente diversi – diversi per CFU, per durata, per modalità didattica, per selettività, persino per qualificazione del titolo finale (universitario il primo, non universitario il secondo) – e poi ne equipara il valore in sede di graduatoria. L’atto amministrativo che si pone in contraddizione con i presupposti normativi sui quali è fondato può risultare affetto, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, da eccesso di potere nella forma della contraddittorietà.
In terzo luogo, si prospetta un possibile eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il CSPI, nell’esercizio della funzione consultiva attribuitagli dalla legge, ha espressamente e all’unanimità richiesto la differenziazione del punteggio, esponendo motivazioni tecniche puntuali. Il Ministero ha disatteso tale parere limitandosi a richiamare genericamente il precedente della Tabella A/3, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del CSPI né spiegare per quale ragione la diversità strutturale tra i percorsi di specializzazione non giustifichi una differenziazione che, per i percorsi di abilitazione, lo stesso CSPI aveva a suo tempo richiesto. Tale carenza motivazionale potrebbe integrare un autonomo vizio dell’atto.
Vi è, infine, una dimensione della questione che merita di essere evidenziata poiché ne rivela il paradosso sostanziale. L’equiparazione formale tra i due titoli, lungi dal realizzare una parità di trattamento, rischia di produrre una disparità sostanziale ai danni dei docenti specializzati TFA, con possibile frizione rispetto all’art. 3 della Costituzione. I docenti che accedono al percorso Indire, infatti, possiedono per definizione almeno tre annualità di servizio sul sostegno – requisito di accesso previsto dall’art. 6, comma 2, del D.L. 71/2024 – e dunque un punteggio già consolidato nella componente “servizio” delle GPS. L’equiparazione del punteggio del titolo di specializzazione aggiunge un vantaggio a una posizione favorevole sotto il profilo del servizio, determinando un effetto cumulativo che può penalizzare i docenti TFA privi di analogo servizio pregresso. È opportuno ribadire che ciò non implica alcun demerito in capo ai docenti Indire, i quali hanno semplicemente beneficiato di un percorso che il legislatore ha legittimamente introdotto: la responsabilità della distorsione ricadrebbe interamente sulla scelta del Ministero di non differenziare il punteggio in sede di graduatoria.
Alla luce di quanto esposto e in risposta alle segnalazioni ricevute, lo Studio Legale Esposito Santonicola comunica di aver avviato il rigoroso approfondimento in merito alle possibili iniziative a tutela dei docenti specializzati TFA che ritengano di subire un pregiudizio dall’equiparazione in esame.
In particolare, ove ne ricorrano i presupposti all’esito della valutazione delle singole posizioni, lo Studio intende procedere alla notifica di una diffida formale al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la quale verrà chiesto l’esercizio del potere di autotutela per la modifica della Tabella A/7, punto A.2, nella parte in cui equipara il punteggio dei percorsi TFA e Indire, introducendo una differenziazione proporzionata al diverso carico formativo certificato dai crediti formativi. Qualora il Ministero non provveda in autotutela entro un termine congruo, lo Studio valuterà la proposizione di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, per l’annullamento parziale dell’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026, con eventuale richiesta di sospensiva cautelare.
I docenti che desiderino approfondire la propria posizione individuale possono contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489, per ricevere le informazioni operative relative ai tempi, alle modalità e ai costi dell’eventuale adesione. Ogni valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
