Quesito/Consulenza Informativa

Una docente di sostegno non specializzata, inserita in seconda fascia GPS, chiede se abbia diritto alla conferma in continuità tramite “fase zero”, considerato che, dopo la conferma di 11 colleghi specializzati, sono rimasti 14 posti poi assegnati con il primo bollettino ordinario. Le è stato riferito che la Fase Zero sarebbe stata utilizzata per la prima fascia. La docente domanda se tale esclusione sia legittima e come tutelarsi.

Risposta dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Gentile docente, 

la questione da Lei rappresentata concerne la possibilità, in qualità di insegnante di sostegno non specializzata e inserita nella seconda fascia GPS, di ottenere la conferma in continuità mediante la procedura denominata “Fase Zero”. 

Il Suo dubbio trae origine dal fatto che, una volta confermati gli 11 docenti specializzati, sono risultati ulteriori posti residui (14, nella fattispecie) successivamente assegnati con il primo bollettino ordinario, senza considerare la Sua posizione, nonostante la richiesta della famiglia. Tale esclusione è stata motivata sulla base dell’informativa secondo cui la “Fase Zero” sarebbe stata utilizzata unicamente per i docenti inclusi nella prima fascia delle GPS. 

Si chiede, pertanto, se tale interpretazione sia conforme alla normativa vigente e, in caso contrario, quali strumenti di tutela possano essere concretamente esperiti. 

A tal proposito, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento, di recente arricchito da interventi amministrativi di rilievo. In particolare, l’articolo 8 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, nel modificare l’art. 14 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, ha evidenziato l’esigenza di garantire la continuità didattica del docente a beneficio dell’alunno con disabilità, riconoscendola quale criterio significativo al quale l’Amministrazione scolastica deve conformarsi, seppure nei limiti e alle condizioni previste (richiesta della famiglia, valutazione del dirigente scolastico, disponibilità del posto). Per l’anno scolastico 2025/2026 è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, il quale, con l’istituzione della cosiddetta “Fase Zero”, ha stabilito che tale procedura debba precedere ogni successiva modalità ordinaria di nomina. 

Alla citata fase accedono in via prioritaria i docenti specializzati sul sostegno; qualora questi non coprano integralmente il fabbisogno, è prevista la possibilità di accesso anche per i docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia GPS, nonché per coloro che risultino individuati tramite graduatorie incrociate, purché in possesso dei requisiti di servizio richiesti e previa positiva valutazione del dirigente scolastico circa l’interesse dell’alunno. 

Sul punto, la Nota ministeriale n. 105914/2025 ha precisato che l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni necessarie alla continuità (contratto annuale sul medesimo posto, richiesta della famiglia, valutazione positiva, disponibilità del posto), senza possibilità di introdurre esclusioni arbitrarie fondate unicamente sulla fascia di appartenenza.

In tale contesto, il vincolo di continuità didattica si configura come una priorità educativa riconosciuta dall’ordinamento, derogabile soltanto in presenza di ragioni oggettive e adeguatamente documentate che ne impediscano l’attuazione. 

Ne consegue che non può ritenersi legittima un’esclusione automatica dalla “Fase Zero” fondata eventualmente sulla fascia di appartenenza alle GPS, qualora risultino soddisfatti tutti i requisiti di continuità previsti dalla normativa e dalle istruzioni operative (servizio sul posto, richiesta della famiglia, valutazione positiva, disponibilità del posto). 

Un simile operato, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi di imparzialità ed eguaglianza, potrebbe integrare un vizio di eccesso di potere e apparire difforme rispetto alla ratio delle disposizioni vigenti, le quali sono chiaramente orientate a garantire la stabilità del percorso educativo dell’alunno con disabilità e la continuità del sostegno.

Con riferimento alla situazione rappresentata, qualora, una volta confermati tutti i docenti specializzati, residuino posti disponibili e il docente non specializzato di seconda fascia GPS abbia prestato servizio continuativo nell’anno precedente sul medesimo posto, con richiesta della famiglia e valutazione favorevole del Dirigente scolastico e del GLO, la sua conferma tramite “Fase Zero” deve essere esaminata in via prioritaria ed esclusa solo in presenza di motivi oggettivi e puntualmente motivati. 

In effetti, a fronte di un’istanza della famiglia e di una valutazione positiva del Dirigente scolastico e del GLO, l’Amministrazione era tenuta a considerare la posizione di confermabilità anche dei docenti di seconda fascia in possesso di tutti i requisiti di continuità, prima di procedere alle nomine ordinarie da GPS.

Per la tutela dei Suoi diritti, è opportuno acquisire senza indugio tutta la documentazione rilevante (istanza della famiglia, verbale del GLO, provvedimento del Dirigente scolastico, contratti stipulati, bollettini pubblicati, prospetti delle disponibilità e atti dell’Ufficio scolastico). In tale ottica, Le compete il diritto di accesso ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241. Parallelamente, potrà presentare all’Ufficio scolastico provinciale un’istanza-reclamo, sollecitando il riesame degli atti alla luce delle violazioni denunciate. 

In caso di esito negativo o perdurante inerzia dell’Amministrazione, sarà esperibile la tutela giurisdizionale davanti al Giudice del lavoro. 

La questione trova il suo fondamento, in ultima analisi, nella ratio della normativa richiamata: non rileva unicamente la collocazione formale nella fascia GPS, bensì assumono carattere determinante la prestazione di servizio continuativa sullo stesso posto nell’anno precedente, la richiesta della famiglia, la valutazione positiva degli organi collegiali e la disponibilità del posto, unitamente all’assenza di cause oggettive ostative.

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Se sei docente di sostegno inserito in seconda fascia GPS e, dopo avere esaminato bollettini, verbali del GLO e determinazioni del Dirigente scolastico, rilevi che – nonostante la richiesta della famiglia, la valutazione favorevole del GLO/DS e la disponibilità del posto – la tua conferma in continuità non sia stata disposta in sede di “Fase Zero”, l’ordinamento prevede specifici strumenti di tutela. 

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