Il docente specializzando, regolarmente iscritto al X Ciclo del TFA Sostegno e impegnato in un percorso formativo di otto mesi previsto dalla normativa ministeriale, si vede negare la possibilità di partecipare al concorso PNRR 3 con la motivazione secondo cui il titolo di specializzazione non potrà essere conseguito entro il 31 gennaio 2026.
I Decreti Direttoriali n. 2938 del 9 ottobre 2025 (scuola dell’infanzia e primaria) e n. 2939 del 9 ottobre 2025 (scuola secondaria di primo e secondo grado) disciplinano l’accesso ai ruoli del personale docente per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. Entrambi i bandi prevedono espressamente la possibilità di iscrizione con riserva per i candidati iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71. Tuttavia, tale ammissione è subordinata a una condizione: il conseguimento del titolo entro il 31 gennaio 2026, con presentazione dell’istanza di scioglimento della riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026.
L’indagine normativa richiesta agli avvocati Esposito Santonicola conferma che questa clausola temporale, apparentemente neutra, produce in realtà un effetto escludente nei confronti di talune categorie di aspiranti docenti.
In particolare, gli specializzandi iscritti al X Ciclo del TFA Sostegno ordinario si trovano nell’oggettiva impossibilità di rispettare tale termine. Il percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico, disciplinato dal Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, prevede infatti l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari con durata minima di otto mesi. Il X Ciclo, avviato nel corso del 2025, si concluderà non prima del 30 giugno 2026, rendendo impossibile il conseguimento del titolo entro gennaio 2026.
La scelta di ammettere con riserva esclusivamente gli iscritti ai percorsi “abbreviati di specializzazione sul sostegno” – previsti dagli articoli 6 e 7 del D.L. 71/2024 (che hanno durata ridotta di quattro mesi e sono riservati a docenti con specifici requisiti di servizio) – e di escludere, invece, gli specializzandi dei percorsi ordinari non configurerebbe una disparità di trattamento priva di qualsiasi ragionevole giustificazione?
Esiste una ragione logica o giuridica per cui due candidati che conseguiranno lo stesso titolo di specializzazione – uno attraverso un percorso straordinario breve, l’altro attraverso il percorso ordinario completo – debbano essere trattati in modo radicalmente diverso?
La distinzione operata dal bando non si fonda su una differenza sostanziale di competenze o di merito, ma unicamente su una circostanza temporale, una ratio organizzativa determinata dall’Amministrazione e legata, in qualche modo, all’attuazione del PNRR. Ancor meglio, la discriminante è cronologica, non sostanziale: si ammette chi può esibire il titolo “entro la finestra del PNRR”.
La questione assume, a dire di molti, ancora maggiore gravità se si considera che la stessa illogicità si riproduce per altre categorie di aspiranti docenti.
Gli abilitandi che risulteranno iscritti ai percorsi di formazione iniziale previsti dal DPCM 4 agosto 2023 nell’anno accademico 2025/2026 sono parimenti esclusi dal concorso, mentre i colleghi immatricolati nell’anno accademico 2024/2025 sono ammessi con riserva, pur conseguendo il medesimo titolo abilitativo.
Analogamente, i laureandi in Scienze della Formazione Primaria che conseguiranno l’abilitazione nelle sessioni invernali si trovano in una situazione di incertezza, non essendo espressamente inclusi tra gli ammessi con riserva.
Dinnanzi a un simile diniego, il docente specializzando (o altro collega escluso) può attivarsi promuovendo – previo inoltro di articolata diffida – un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con istanza cautelare, chiedendo l’ammissione con riserva al concorso.
Il ricorso si traduce nella richiesta volta ad accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto all’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, sospendendo le clausole escludenti contenute nei bandi e ordinando al Ministero di consentire la partecipazione, prevedendo un termine congruo per lo scioglimento della riserva in linea con la conclusione effettiva dei percorsi formativi.
La normativa vigente, interpretata alla luce dei principi costituzionali, subordinerebbe il diritto di accesso ai pubblici uffici esclusivamente al possesso – in questo caso alla maturazione – dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, non potendo essere limitata da “ostacoli temporali” irragionevoli e imputabili alla stessa Amministrazione.
L’articolo 51 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. L’articolo 97 della Costituzione impone che i pubblici uffici siano organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
In tale ottica, le clausole dei bandi di concorso dovrebbero essere interpretate in modo da garantire la massima partecipazione possibile, evitando esclusioni arbitrarie o sproporzionate.
Nel caso di specie, l’esclusione degli specializzandi del TFA Sostegno X Ciclo (e categorie assimilate ai fini dell’esclusione) non risponderebbe ad alcuna esigenza di tutela dell’interesse pubblico, ma costituirebbe piuttosto un ostacolo ingiustificato all’accesso alla professione docente.
Il Ministero ha giustificato la scadenza del 31 gennaio 2026 con la necessità di rispettare i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevedono la pubblicazione delle graduatorie entro il 30 giugno 2026. Tuttavia, tale esigenza organizzativa e temporale, non legata al merito o al valore dei titoli, come potrebbe giustificare l’esclusione di aspiranti docenti che stanno completando percorsi formativi riconosciuti e autorizzati dallo stesso Ministero?
Per ogni quesito inerente alla contestata esclusione dal concorso PNRR 3, lo Studio Legale Esposito Santonicola offre assistenza specializzata in materia di contenzioso amministrativo scolastico.
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