Concorso docenti PNRR, classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica): lamentata illegittimità nella formulazione dei quesiti della prova scritta e tutela cautelare monocratica (art. 56 c.p.a.)

Il TAR Campania accoglie l’istanza cautelare monocratica e dispone l’ammissione con riserva alla prova orale: la equivocità prima facie dei quesiti e il superamento della prova di resistenza fondano il fumus boni iuris

A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

Con Decreto presidenziale pubblicato il 18 febbraio 2026, il Presidente della Quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto l’istanza cautelare monocratica proposta, ai sensi dell’art. 56 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), nell’interesse di una candidata al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica), assistita dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica del concorso.

La vicenda trae origine dal concorso per titoli ed esami bandito con Decreto Direttoriale Generale n. 2939 del 9 ottobre 2025, in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023, nell’ambito delle procedure straordinarie di reclutamento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La prova scritta, svoltasi il 2 dicembre 2025, si è articolata nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, ciascuno con quattro opzioni di risposta di cui una sola da ritenersi corretta, così ripartiti: quaranta quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; cinque quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; cinque quesiti sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. La soglia minima per l’ammissione alla prova orale è stata fissata in 70/100.

La ricorrente ha conseguito il punteggio di 66/100 e, per effetto di tale esito, è rimasta esclusa dalla fase orale della procedura concorsuale. Il ricorso proposto al TAR Campania ha contestato la legittimità della prova sotto due profili principali: da un lato, una possibile difformità della composizione della prova rispetto alla ripartizione tipologica prescritta dal decreto ministeriale; dall’altro, la presenza di quesiti in relazione ai quali più risposte apparirebbero scientificamente plausibili.

Quanto al primo profilo, l’art. 6, comma 3, del D.M. n. 205/2023 stabilisce con chiarezza la ripartizione tipologica dei quesiti — quaranta a contenuto pedagogico-didattico, cinque sulla conoscenza della lingua inglese e cinque sulle competenze digitali — in termini che, ad avviso della difesa, non lasciano margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione e configurano un parametro rigido e inderogabile della procedura. Il ricorso ha prospettato che la prova concretamente somministrata alla candidata contenesse sette quesiti riconducibili all’area delle competenze digitali, in luogo dei cinque prescritti, e che taluni di essi vertessero su contenuti che esulerebbero dalla nozione di competenza digitale quale declinata nei programmi d’esame di cui all’Allegato A del D.M. n. 205/2023. L’eventuale eccedenza di quesiti in una determinata area tematica, a scapito di un’altra, non costituisce circostanza neutra sul piano giuridico: essa altera l’equilibrio della prova come normativamente concepito e può produrre effetti distorsivi sulla valutazione dei candidati, avvantaggiando coloro che possiedano maggiori competenze nell’area sovrarappresentata e penalizzando, specularmente, coloro la cui preparazione sia prevalentemente orientata verso le aree sottorappresentate.

Il secondo e più rilevante profilo di censura attiene alla formulazione di quesiti in relazione ai quali più risposte apparirebbero scientificamente sostenibili. Il ricorso ha sottoposto ad analisi critica quattro domande in cui la risposta fornita dalla candidata — ancorché ritenuta erronea dalla Commissione giudicatrice — troverebbe pieno riscontro nella letteratura scientifica e pedagogica accreditata. Le questioni investono, tra l’altro, la definizione della valutazione autentica nella didattica, la trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica alla luce delle Linee guida adottate ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, la nozione di conoscenza metacognitiva dichiarativa nella letteratura di Flavell e Cornoldi e il contributo di Giuseppe Lombardo Radice al rinnovamento della didattica. In ciascuno di questi quesiti, la risposta indicata come esatta dalla Commissione e quella fornita dalla ricorrente descriverebbero — secondo la prospettazione difensiva — aspetti complementari del medesimo fenomeno, in potenziale contrasto con il principio di univocità delle risposte che la giurisprudenza amministrativa esige con fermezza nelle prove selettive a risposta multipla.

Un dato particolarmente rilevante, sotto il profilo processuale, è quello attinente al superamento della cosiddetta prova di resistenza. Come risulta dal decreto cautelare, la neutralizzazione anche soltanto di tre dei quattro quesiti contestati determinerebbe il superamento della soglia di ammissione alla prova orale. Il meccanismo di ricalcolo proporzionale opera secondo un criterio aritmetico: una volta espunti i quesiti viziati dal computo totale, il punteggio del candidato viene parametrato al numero ridotto di domande ritenute valide, con l’effetto che il rapporto tra risposte corrette e quesiti effettivamente valutabili può condurre al superamento della soglia minima di 70/100 anche laddove il punteggio lordo non avesse raggiunto tale livello. Si tratta di un elemento che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali considera qualificante ai fini della valutazione del fumus boni iuris in sede cautelare, in quanto consente di dimostrare l’effettiva incidenza dei vizi denunciati sull’esito della prova e, per l’effetto, sulla posizione giuridica del ricorrente.

Il terzo profilo di censura investe la par condicio competitorum quale corollario del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione. La presenza di quesiti eventualmente eccedenti la ripartizione tipologica prescritta e di domande che ammettano risposte plurime introduce un fattore di alea nel meccanismo selettivo, potendo determinare vantaggi o svantaggi non riconducibili alla preparazione dei candidati, bensì alla mera casualità delle risposte selezionate. Tale circostanza, ove accertata, confliggerebbe con l’esigenza che le prove concorsuali siano concepite in modo da far emergere, senza travisamenti, il grado di preparazione e di attitudine professionale dell’esaminando, in coerenza con lo specifico profilo oggetto del concorso.

L’elemento di estrema urgenza che ha giustificato il ricorso al decreto monocratico inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 56, commi 1 e 2, del Codice del Processo Amministrativo, risiedeva nella circostanza — risultante dal verbale della Commissione giudicatrice — che la prova orale per la classe A-27 fosse strutturata in due fasi complementari e inscindibili: una prova pratica di laboratorio, calendarizzata dal 19 al 25 febbraio 2026, e un successivo colloquio orale, comprensivo della lezione simulata, calendarizzato dal 16 marzo al 29 aprile 2026. La mancata partecipazione alla prova pratica avrebbe precluso irreversibilmente l’accesso al colloquio orale, configurando quel periculum in mora qualificato dall’impossibilità di attendere anche la sola fase cautelare collegiale, che il legislatore processuale ha inteso presidiare con lo strumento eccezionale del decreto monocratico.

Il Presidente della Quarta Sezione del TAR Campania, investito dell’istanza, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo. Nel decreto si afferma la sussistenza del fumus boni iuris in ragione della «equivocità prima facie di taluni dei quesiti somministrati alla ricorrente», per i quali la risposta dalla stessa fornita è stata ritenuta non corretta, e si rileva che l’accoglimento delle censure «anche soltanto» in relazione a tre dei quattro quesiti attenzionati determinerebbe il superamento della prova di resistenza, con conseguente ammissione alla prova orale.

Quanto al periculum in mora qualificato, il Giudice ha rilevato l’impossibilità di attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, poiché l’udienza camerale si sarebbe collocata in data successiva alla conclusione delle prove pratiche di laboratorio, con irreversibile pregiudizio per la posizione concorsuale della ricorrente. Per queste ragioni, è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica del concorso.

Si precisa, con la doverosità che la materia impone, che il provvedimento è per sua natura provvisorio e interinale, essendo adottato inaudita altera parte ed essendo destinato a essere confermato, modificato o revocato in sede di trattazione collegiale. Il decreto cautelare si colloca, nondimeno, nel solco della consolidata giurisprudenza amministrativa che presidia il principio di univocità delle risposte nelle prove concorsuali a risposta multipla e che riconosce, ai candidati che dimostrino il superamento della prova di resistenza, la meritevolezza della tutela cautelare anche nella forma più incisiva del decreto monocratico. Il provvedimento conferma, altresì, l’attenzione del Giudice amministrativo verso la correttezza della formulazione dei quesiti nelle procedure selettive, quale presidio indefettibile della par condicio competitorum e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola offre consulenza ai candidati del concorso docenti PNRR (D.D.G. n. 2939/2025) che intendano approfondire la propria posizione giuridica in relazione alla prova scritta sostenuta. Ogni eventuale valutazione circa la fondatezza di un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale. Per richiedere un confronto informativo, è possibile contattare lo Studio inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489.

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