La Circolare n. 47769, emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania in data 23 giugno 2025, ha disposto l’azzeramento totale dei posti disponibili per la mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici (DS) per l’anno scolastico 2025/2026, impedendo di fatto il trasferimento in entrata nella regione.
Tale Circolare sembra porsi in diretto e insanabile contrasto con una norma imperativa, l’articolo 10-bis del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, che impone di rendere disponibile per la mobilità il 100% dei posti vacanti in ogni regione…
La motivazione addotta a sostegno del blocco – presunta “saturazione dell’organico” – sembra contraddetta dai dati ufficiali, confliggendo, tra l’altro, con i diritti di precedenza nella scelta della sede, tutelati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (per motivi di disabilità personale o di assistenza al familiare) e comprimibili solo in presenza di comprovate (e insuperabili) necessità organizzative.
Analisi della Circolare USR Campania n. 47769/2025
Atto amministrativo centrale della presente controversia è la Circolare dell’USR per la Campania prot. n. 47769 del 23 giugno 2025, avente ad oggetto le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2025/2026. Il punto nodale e maggiormente critico del provvedimento risiede nella sua conclusione perentoria: “l’USR per la Campania non potrà accogliere istanze di mobilità interregionale in entrata con decorrenza 1° settembre 2025”. Questa determinazione equivale a un blocco totale, un azzeramento completo delle disponibilità per i dirigenti in servizio presso altre regioni che aspirano a rientrare in Campania.
La giustificazione addotta dall’Amministrazione, per questa drastica misura, è rappresentata dalla condizione di “organico del tutto saturo”. L’USR costruisce le sue tesi elencando una serie di obblighi prioritari che assorbirebbero ogni posto disponibile, rendendo impossibile soddisfare le richieste di mobilità. Nello specifico, la Circolare afferma che l’organico regionale deve prioritariamente far fronte a:
- Esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e completamento delle immissioni in ruolo relative al concorso indetto con D.D.G. del 13 luglio 2011 (una procedura reclutativa che si protrae da oltre un decennio, caratterizzata da un vasto contenzioso);
- Immissioni in ruolo dei vincitori del più recente concorso ordinario, bandito con D.D. n. 2788 del 18 dicembre 2023;
- Ricollocazione dei dirigenti scolastici perdenti posto a seguito della riorganizzazione della rete scolastica (dimensionamento);
- Rientro nei ruoli di dirigenti precedentemente collocati in “posizione di stato” (es. comando, fuori ruolo).
Sulla base di questo calcolo, l’USR conclude che non residuerebbero posti da destinare alla mobilità interregionale, elevando a rango di verità assoluta una discutibile rappresentazione della reale consistenza dei posti vacanti e disponibili.
La decisione assunta, per le ragioni che diremo innanzi, non si colloca in un vuoto normativo.
L’obbligo cogente dell’Art. 10-bis del D.L. 45/2025.
Ci si domanda:
A) La Circolare campana n. 47769/2025 è rispettosa dell’articolo 10-bis del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79? Questa disposizione, introdotta specificamente per regolare la mobilità dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2025/2026, stabilisce in modo inequivocabile che: “è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione” per le operazioni di mobilità interregionale, fatte salve le facoltà assunzionali. L’uso del modo indicativo presente (“è reso disponibile”) non sembra casuale, ma esprime un comando legislativo perentorio, un obbligo cogente per l’Amministrazione.
A differenza delle normative contrattuali precedenti, che prevedevano quote percentuali e lasciavano margini di discrezionalità all’Amministrazione, l’art. 10-bis elimina tale discrezionalità. Il legislatore, evidentemente consapevole delle prassi adottate da alcuni Uffici Scolastici Regionali, ha inteso stabilire un vincolo preciso e invalicabile. L’intento della norma è chiaro: garantire un’effettiva possibilità di trasferimento ai dirigenti in servizio fuori regione, superando la logica delle quote e imponendo la messa a disposizione di tutte le vacanze di organico.
B) L’USR Campania, pur richiamando formalmente la norma nella propria circolare, non la svuota forse di ogni significato operativo? Invece di calcolare i posti vacanti e assegnarli in via prioritaria alla mobilità, l’Ufficio realizza un’attività inversa: dichiara preventivamente l’assenza di posti vacanti, avendo già deciso di destinarli ad altre finalità. Si tratta forse di un’elusione della norma, di un tentativo di aggirare un obbligo di legge attraverso un artificio motivazionale che configurerebbe una chiara e diretta violazione di legge?
La questione sollevata è al vaglio dei giudicanti…
La Tutela Rafforzata dei Diritti Soggettivi: Precedenza ex Lege 104/1992
Un ulteriore profilo di possibile illegittimità riguarda la mancata tutela dei dirigenti scolastici che beneficiano delle protezioni accordate dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, gli articoli 21 e 33 di tale legge riconoscono un diritto di precedenza nella scelta della sede lavorativa, rispettivamente alla persona con disabilità e con invalidità superiore ai due terzi e al lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità.
La giurisprudenza del lavoro ha più volte qualificato tale diritto come una pretesa diretta e piena nei confronti dell’Amministrazione, la quale non vanta il potere discrezionale di negarla se non dimostrando l’esistenza di “esigenze organizzative insuperabili”, un onere probatorio estremamente rigoroso.
La Circolare dell’USR Campania, pur menzionando le precedenze di cui alla L. 104/92, finisce con declassarle a meri criteri applicativi nelle procedure di mobilità interna, dopo aver già stabilito, a monte, l’impossibilità di accogliere domande dall’esterno.
L’Organico in Campania: Analisi dei Dati
La tesi centrale dell’USR Campania, quella dell’ “organico saturo”, sembra non reggere nemmeno alla verifica basata su dati ufficiali e pubblici.
L’organico di diritto dei dirigenti scolastici per la regione Campania, per l’a.s. 2025/2026, è fissato in 832 unità. A fronte di questo dato, le operazioni di gestione del personale mostrerebbero un quadro ben diverso da quello della saturazione.
Innanzitutto, al 1° settembre 2025 si sono rese disponibili 53 posizioni (a seguito di pensionamenti e dimissioni). A questi posti si devono aggiungere le sedi che, pur essendo autonome, risultavano vacanti per altri motivi.
Le autorizzazioni ministeriali per le nuove immissioni in ruolo per la Campania ammontano a 24 unità totali: 8 dalla graduatoria del concorso 2011 e 16 da quella del concorso 2023.
Anche sottraendo, dal totale dei posti vacanti, le posizioni da accantonare per i dirigenti perdenti posto e per altre esigenze – e persino le nuove immissioni in ruolo – il dato più eclatante, che smentirebbe la tesi della saturazione, è rappresentato dal massiccio ricorso agli incarichi di reggenza. Fonti sindacali e di stampa specializzata indicano che, per l’a.s. 2025/2026, almeno 42 istituzioni scolastiche, in Campania, saranno affidate a un dirigente reggente. Altre fonti parlano di 43 sedi vacanti.
La reggenza rappresenta una misura temporanea ed emergenziale, finalizzata a garantire la funzionalità di una scuola in assenza del titolare. La scelta di coprire decine di posti con reggenze, anziché assegnarli in via definitiva tramite le procedure di mobilità, palesa una decisione amministrativa che contraddirebbe l’affermazione di un organico “saturo”. Dimostrerebbe, al contrario, l’esistenza di una significativa disponibilità di sedi che, in base all’art. 10-bis D.L. 45/2025, andavano destinate alla mobilità interregionale.
Riflessione finale
Perpetuare la precarietà della leadership scolastica attraverso un utilizzo strutturale delle reggenze non compromette la continuità didattica, la progettualità a lungo termine e la stabilità delle comunità scolastiche?
Percorsi di Ricorso: il contenzioso in essere. Parola ai giudicanti…
Le azioni legali che hanno impugnato la Circolare Campana si sono dunque tradotte in ricorsi ordinari o d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.), al Giudice del Lavoro, per lamentare la violazione dell’articolo 10-bis del Decreto-Legge 45/2025, norma che obbligherebbe l’USR a rendere disponibile, per la mobilità, il 100% dei posti vacanti. Non si tratterebbe di una scelta discrezionale, ma di un imperativo categorico, ancora di più per le posizioni dei dirigenti che beneficiano della Legge 104/92.
Link e Contatti Utili:
Per un approfondimento dettagliato, si rimanda all’intervento dell’Avv. Aldo Esposito:
Per consulenze specifiche, è possibile contattare gli avvocati tramite il loro servizio di messaggistica WhatsApp al numero 366 18 28 489.