In caso di fusione per accorpamento tra scuole, il mancato rispetto dei criteri stabiliti dagli Uffici Scolastici, per l’individuazione del Dirigente, può diventare oggetto di contenzioso?

Quesito/Consulenza informativa

Gentili Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola,

Secondo il Vostro punto di vista, se accade quanto di seguito descritto:

  1. L’Istituto Scolastico X è sotto la dirigenza della dott.ssa Tizia da numerosi anni;
  2. L’Istituto Scolastico Y deve essere accorpato all’Istituto X per formare il nuovo Istituto XY, a partire dall’anno scolastico 2024/25;
  3. La dirigenza del nuovo Istituto ” XY” viene assegnata alla dott.ssa Caia, in carica all’Istituto Y da pochi mesi.
  • Quali sono i fondamenti giuridici che la dott.ssa Tizia può utilizzare per impugnare la decisione dell’Ufficio Scolastico Regionale?
  • In che modo la legge tutela i Dirigenti Scolastici “con maggiore anzianità professionale” in caso di fusioni per accorpamento tra istituti scolastici?
  • Quali sono le procedure legali da seguire per presentare ricorso contro la decisione dell’assegnazione della dirigenza?
  • Quali sarebbero le possibili conseguenze legali, per l’Ufficio Scolastico Regionale, se la decisione venisse giudicata come una violazione dei criteri stabiliti?

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile Lettore,

Nell’ipotesi da lei descritta, la dott.ssa Tizia può contestare la decisione, frutto di una discrezionalità tecnica divenuta arbitrio, utilizzando i seguenti fondamenti giuridici:

Le operazioni di mobilità devono rispettare i criteri stabiliti dall’art. 19 del D.Lgs 165/2001, l’art. 9 del CCNL del 15/07/2010 e le disposizioni di buona amministrazione. Queste disposizioni sono richiamate nelle note degli Uffici Scolastici Regionali, che indicano, ai fini della permanenza quale dirigente della sede accorpante, il possesso dell’esperienza professionale, il riconoscimento delle competenze maturate e la maggiore anzianità di servizio nella sede di provenienza, fatte salve le precedenze legali (Legge 104/1992, malattie gravi, trasferimento del coniuge e altre esigenze familiari rilevanti).

La legge tutela i dirigenti scolastici con maggiore anzianità attraverso:

  • Precedenze Basate sull’Anzianità. In caso di fusione tra scuole, i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte devono presentare istanza di nuovo incarico. La decisione di assegnazione tiene conto delle precedenze basate sull’anzianità di servizio e le esperienze professionali maturate, come indicato dall’art. 9 del CCNL del 15/07/2010.
  • Priorità di Assegnazione. I dirigenti scolastici con maggiore anzianità nella scuola sottoposta a dimensionamento vanterebbero, dunque, una sorta di priorità nella nomina presso la nuova istituzione scolastica risultante dalla fusione, fatte salve le precedenze legali prima citate.

Le procedure legali da seguire per presentare ricorso contro la decisione dell’assegnazione della dirigenza includono:

  • Presentazione di una Diffida e Istanza di Accesso agli Atti. Ottenere tutte le informazioni necessarie relative alla decisione contestata.
  • Utilizzare ogni canale di mediazione disponibile. Tentare di risolvere il contenzioso prima di procedere per vie legali.
  • Ricorso al Giudice del Lavoro. Se la diffida non dovesse sortire effetti, la dott.ssa Tizia potrebbe presentare un ricorso presso il Tribunale civile del Lavoro territorialmente competente, impugnando la decisione che avrebbe violato i citati criteri di mobilità.

Quanto alle possibili conseguenze legali per l’Ufficio Scolastico Regionale, qualora la decisione venisse considerata come una violazione dei criteri sopra esposti:

  1. Annullamento della Nomina. La nomina della dott.ssa Caia potrebbe essere annullata e la dirigenza del nuovo istituto potrebbe essere assegnata alla dott.ssa Tizia;
  2. Possibili Profili Risarcitori: Più complesso sarebbe dimostrare che l’Ufficio Scolastico Regionale abbia arrecato un danno risarcibile alla dott.ssa Tizia per le conseguenze subite, a causa della decisione illegittima.

I dirigenti scolastici con numerosi anni di titolarità che abbiano perso la sede, a seguito del processo di accorpamento tra due istituti, potranno formulare i loro quesiti agli avvocati Esposito e Santonicola tramite WhatsApp (messaggi scritti o vocali) al numero 3661828489.