A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

L’Amministrazione scolastica contraddetta dalle sue stesse circolari: il Giudice del Lavoro accoglie integralmente il ricorso e dichiara il diritto all’esonero dall’anno di formazione e prova.

Una recente e dirimente pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, nella persona del Dott. Cesare Russo, ha affrontato e risolto una questione di diritto di nevralgico interesse per l’intera categoria dei docenti di scuola primaria e, più in generale, per tutti i professionisti scolastici che, dopo essere stati immessi in ruolo con riserva e aver positivamente superato il periodo di formazione e prova, si siano visti illegittimamente imporre la ripetizione di tale percorso a seguito di una nuova assunzione nel medesimo grado di istruzione. Lo Studio Legale Esposito-Santonicola commenta la pronuncia, che ha integralmente accolto il ricorso proposto dalla difesa, riaffermando il principio di unicità dell’anno di prova.

La vicenda: dall’immissione in ruolo con riserva alla pretesa di azzeramento dell’anno di prova

La fattispecie sottoposta al vaglio del Giudicante trae origine dal percorso professionale di una docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, a seguito di scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), nelle quali era stata inserita con riserva. Il contratto stipulato con l’istituto scolastico di prima assegnazione conteneva una clausola risolutiva espressa, subordinata all’esito del contenzioso pendente sull’inserimento a pieno titolo nelle GAE dei docenti muniti di diploma magistrale.

Nell’anno scolastico 2022/2023, a seguito di trasferimento provinciale, la docente ha espletato presso la nuova sede il periodo di formazione e prova previsto dalla L. 107/2015 e dal D.M. n. 226/2022, adempiendo a tutti gli obblighi formativi e valutativi prescritti. Nel luglio 2023, il Comitato per la Valutazione del servizio ha espresso parere favorevole alla conferma in ruolo e il Dirigente Scolastico ha formalmente attestato, con apposito decreto), il positivo superamento dell’anno di prova, disponendo la conferma in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2023.

Sennonché, a distanza di pochi giorni, l’Ambito Territoriale di competenza — in esecuzione di una sentenza del TAR Lazio che rigettava i ricorsi relativi all’inserimento nelle GAE dei docenti con diploma magistrale, in conformità alle statuizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 4/2019 e 5/2019 — ha disposto il depennamento della docente dalle Graduatorie ad Esaurimento e la conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato. Il Dirigente Scolastico, nel dare esecuzione a tale provvedimento, ha aggiunto di propria iniziativa una clausola ulteriore, dichiarando parimenti nulli i provvedimenti susseguenti di superamento del periodo di prova e di conferma in ruolo.

Successivamente, la docente ha partecipato al concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, risultandone vincitrice. In data 13 gennaio 2025 ha stipulato un nuovo contratto a tempo indeterminato con un istituto comprensivo di Roma, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024, sempre in qualità di docente di scuola primaria su posto comune. Ciononostante, l’Amministrazione scolastica ha preteso di sottoporla nuovamente all’intero percorso di formazione e prova, disconoscendo integralmente la validità della valutazione positiva già conseguita e cristallizzata nel precedente anno scolastico.

La tesi dello Studio Legale Esposito Santonicola: il principio di unicità dell’anno di prova e l’illegittimità dell’annullamento retroattivo

Avverso tale determinazione, lo Studio Legale Esposito-Santonicola ha promosso ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, articolando la difesa su plurimi e convergenti profili di illegittimità.

In via preliminare e assorbente, la difesa ha dedotto la violazione del principio di unicità dell’anno di prova, desumibile dall’art. 438 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola), il quale stabilisce che la prova ha la durata di un anno scolastico e si svolge una sola volta quale requisito per la conferma in ruolo. Tale principio, ribadito dalla legislazione successiva e segnatamente dal D.M. n. 226 del 16 agosto 2022, sancisce che il superamento dell’anno di prova consenta la definitiva stabilizzazione del docente senza inutili e gravose reiterazioni.

Sotto diverso ma concorrente profilo, la difesa ha censurato l’illegittimità dell’annullamento retroattivo di un atto valutativo ormai definitivo. La conferma in ruolo, espressa dal competente Comitato di Valutazione e formalizzata dal Dirigente Scolastico, costituisce un provvedimento produttivo di effetti stabili nella sfera giuridica dell’interessato, la cui efficacia non può essere rimossa unilateralmente dall’Amministrazione se non alle rigorose condizioni previste per l’autotutela dall’art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Il Dirigente Scolastico, nel dichiarare la nullità dei provvedimenti di superamento dell’anno di prova, ha esorbitato dalle proprie attribuzioni, ponendo in essere un atto affetto da difetto di competenza, eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, nonché da palese violazione del legittimo affidamento della docente.

Né vale opporre — come talvolta accade nella prassi degli uffici — che la risoluzione del contratto originario travolga automaticamente ogni atto ad esso connesso, atteso che l’aver superato l’anno di prova rappresenta un dato fattuale e valutativo definitivamente acquisito, inerente alle competenze professionali dimostrate sul campo, che non può essere cancellato da vicende relative alla natura del titolo di immissione in ruolo. La pretesa di reiterazione del periodo di prova determinerebbe, peraltro, un evidente spreco di risorse amministrative e una discriminazione sostanziale priva di ragione obiettiva, in spregio ai principi costituzionali di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

Le conclusioni del Giudicante

Il Dott. Cesare Russo, Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, condividendo in toto le argomentazioni difensive, ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto della ricorrente a essere esonerata dall’obbligo di svolgimento dell’anno di formazione e prova previsto dal D.M. n. 226/2022.

Il percorso argomentativo della pronuncia merita di essere sottolineato per la sua portata dirimente, poiché il Giudicante ha fondato la propria decisione richiamando le stesse disposizioni dettate dall’Amministrazione scolastica, con ciò svelando una contraddizione interna all’operato ministeriale di palmare evidenza. Il Tribunale ha individuato nella Nota M.I.M. prot. n. 202382 del 26 novembre 2024 — circolare della medesima Amministrazione resistente, recante indicazioni sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti — la norma risolutiva della controversia.

Il Giudicante ha rilevato come l’ultimo comma dell’art. 3 di tale circolare preveda espressamente che non debbano svolgere il periodo di prova sia i docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso grado di nuova immissione in ruolo, sia — e qui risiede il nucleo della pronuncia — i docenti “già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado“. È appena il caso di osservare che tale disposizione di esonero non costituisce un’innovazione isolata, essendo già stata pacificamente codificata dall’Amministrazione nella precedente Nota M.I.M. prot. n. 65741 del 7 novembre 2023.

Il Tribunale ha chiarito che dal dato testuale della disposizione emerge con nitidezza l’intento dell’Amministrazione di salvaguardare la validità della positiva valutazione già conseguita all’esito dell’anno di prova, estendendo l’esonero dal suo rinnovo non solo ai docenti già confermati a seguito di precedente periodo di prova e successivamente immessi in ruolo, ma anche a coloro che erano stati immessi in ruolo con riserva e che, nondimeno, avevano superato con esito favorevole il periodo di formazione e prova, purché la prova pregressa afferisse al medesimo ordine o grado della successiva assunzione.

Il Giudicante ha pertanto concluso che la fattispecie concreta rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo della disposizione che regola la conservazione di validità del periodo di prova già espletato, con conseguente esonero dall’obbligo di ripeterlo.

La pronuncia in commento afferma un principio di diritto di chiara portata applicativa: l’anno di prova, una volta superato con esito favorevole nel medesimo grado di istruzione, costituisce un patrimonio professionale definitivamente acquisito dal docente, che non può essere azzerato né reiterato per mere vicende legate alla natura del precedente contratto o alla successiva risoluzione del rapporto di lavoro. La valutazione positiva espressa dal Comitato di Valutazione e formalizzata dal Dirigente Scolastico cristallizza una situazione giuridica soggettiva che l’Amministrazione è tenuta a rispettare, in ossequio ai principi di buona fede, legittimo affidamento e coerenza dell’azione amministrativa.

Tale principio assume rilievo dirimente per tutti quei docenti che, dopo essere stati immessi in ruolo con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento e aver positivamente superato il periodo di formazione e prova, siano stati successivamente depennati a seguito del contenzioso sui diplomi magistrali e, avendo nel frattempo conseguito una nuova immissione in ruolo nel medesimo grado — per concorso o per altra procedura — si vedano illegittimamente imporre la ripetizione di un percorso già utilmente espletato.

Docenti di scuola primaria e dell’infanzia, docenti immessi in ruolo con riserva, docenti depennati dalle GAE e nuovamente assunti nel medesimo grado: per sottoporre il proprio caso o per ricevere una valutazione personalizzata sulla propria posizione in merito all’esonero dall’anno di prova, sono invitati a inviare un messaggio WhatsApp (scritto o vocale) al numero 366 18 28 48 9, all’attenzione degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Panoramica privacy

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella privacy policy.