Il Ministero non recepisce la giurisprudenza sulla valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina. I profili giuridici a sostegno del riconoscimento dei 12 punti.

A cura dello Studio Legale Esposito Santonicola

Con la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato le procedure di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) di prima e seconda fascia per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028. La finestra temporale per la presentazione delle istanze – attraverso la piattaforma ministeriale “Istanze Online”, accessibile anche dal Portale Unico del Reclutamento (INPA) – è stata fissata dalle ore 12:00 del 23 febbraio alle ore 23:59 del 16 marzo 2026. L’atteso aggiornamento biennale, che interessa centinaia di migliaia di aspiranti docenti, conferma nella sostanza l’impianto della previgente O.M. n. 88/2024, con taluni innesti normativi di rilievo, ma perpetua, nondimeno, una perdurante lacuna: la mancata valutazione, ai fini del punteggio, del servizio militare di leva (o del servizio civile sostitutivo assimilato per legge) prestato non in costanza di nomina.

L’indagine condotta dallo Studio Legale Esposito Santonicola sulle disposizioni dell’O.M. n. 27/2026 e sulle prime indicazioni operative fornite dalle organizzazioni sindacali rivela un dato che appare incontrovertibile: il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha recepito l’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito, che da anni sanciscono la piena valutabilità del servizio di leva anche se prestato al di fuori di un rapporto di lavoro con l’istituzione scolastica. L’art. 16, comma 6, dell’O.M. n. 27/2026 dispone testualmente che “il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”.

La norma, unitamente alle tabelle di valutazione dei titoli e alle istruzioni per la compilazione della domanda, continua pertanto a prevedere la valutazione del servizio militare esclusivamente se svolto in costanza di nomina, vale a dire in un periodo di contemporanea titolarità di un contratto di docenza. A questo punto, l’insegnante che si accingerà a compilare la propria istanza attraverso la piattaforma “Istanze Online” non troverà alcuna possibilità di dichiarare e vedersi riconosciuto automaticamente il servizio militare svolto al di fuori di una nomina scolastica.

La questione non è ritenuta meramente nominale: si tratta di 12 punti – corrispondenti ad un’intera annualità di servizio specifico – che possono determinare un significativo avanzamento o arretramento nella posizione di graduatoria e, dunque, nella possibilità concreta di ottenere incarichi di supplenza annuale al 31 agosto o al 30 giugno. Per i numerosi docenti che, dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento, hanno adempiuto al dovere costituzionale di difesa della Patria prestando il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo – in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica – la mancata attribuzione del punteggio si traduce in un pregiudizio tangibile.

Il quadro giurisprudenziale appare orientato in senso contrario alla posizione ministeriale.

Una pronuncia invocabile quale utile riferimento è la sentenza della Sezione Settima del Consiglio di Stato n. 2854 del 3 aprile 2025 (Presidente Chieppa, Estensore Sestini), che ha definitivamente respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito avverso la sentenza del TAR Lazio n. 17635/2024. Il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha disatteso integralmente la tesi ministeriale, con una motivazione di particolare robustezza giuridica. Il Collegio ha affermato che la controversia si inserisce in un «risalente e complesso dibattito giurisprudenziale», dichiarando di non potersi discostare dalla nuova linea interpretativa, che risponde «alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa». Il cardine argomentativo risiede nell’art. 52 della Costituzione, a mente del quale l’adempimento del dovere di difesa della Patria – definito «sacro dovere del cittadino» – non può pregiudicare la posizione di lavoro di chi vi abbia ottemperato.

Sul piano del rapporto tra le norme, il Consiglio di Stato ha risolto il conflitto applicando il principio di specialità. Già con riferimento al personale ATA, l’art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994, norma speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell’amministrazione scolastica, prevede che il «periodo di servizio militare di leva […] è valido a tutti gli effetti», senza subordinare in alcun modo tale valutazione alla sussistenza di un rapporto di impiego. Per il personale docente, la disposizione omologa e di identico tenore è l’art. 485, comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 297/1994, che parimenti stabilisce che il servizio militare di leva “è valido a tutti gli effetti”. Entrambe le disposizioni, in quanto norme speciali per il personale scolastico, prevalgono – secondo i comuni criteri interpretativi – sull’art. 2050, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che è norma di carattere generale.

Il Ministero aveva argomentato, nel proprio appello, che l’art. 485, comma 7, del Testo Unico dell’Istruzione sarebbe privo di portata autonoma, e che l’art. 2050, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare richiederebbe la «pendenza di rapporto di lavoro» come condizione necessaria per la valutazione. Il Consiglio di Stato ha rigettato entrambi i rilievi.

La sentenza n. 2854/2025 non costituisce un precedente isolato, ma si inscrive in una catena giurisprudenziale ormai significativa. Il Consiglio di Stato ha espressamente richiamato le proprie precedenti pronunce conformi: sentenza n. 1720/2022 del 10 marzo 2022, sentenza n. 3423/2022 del 2 maggio 2022, sentenza n. 266/2023 del 9 gennaio 2023 e sentenza n. 9864/2024 del 9 dicembre 2024. Nella medesima linea interpretativa si inscrive, inoltre, la sentenza n. 6936/2023, richiamata nella sentenza di primo grado del TAR Lazio n. 17635/2024. A tale giurisprudenza si aggiunge la ricostruzione interpretativa della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 8586/2024 del 29 marzo 2024, la quale ha chiarito che l’art. 485 del Testo Unico Scolastico e l’art. 2050 del Codice dell’Ordinamento Militare devono essere letti in modo coordinato, e che il servizio di leva obbligatorio è sempre valutabile, sia ai fini della carriera sia per l’attribuzione del punteggio, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro. La Suprema Corte ha richiamato ulteriormente la propria ordinanza n. 5679/2020, secondo cui i servizi di leva sono valutabili a fini concorsuali «anche se non prestati in costanza di nomina», in coerenza con il principio costituzionale dell’art. 52. La Cassazione ha, infine, sancito il diritto al riconoscimento del punteggio alla sola condizione che il servizio sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento.

Ed ancora, il TAR Lazio, Sezione Terza Bis, con sentenza n. 17972 del 2025, ha annullato la clausola dell’O.M. n. 88/2024 che limitava la valutazione del servizio militare al solo servizio prestato in costanza di nomina, riconoscendo che tale restrizione produce un effetto discriminatorio e penalizza i docenti che hanno adempiuto al dovere costituzionale di difesa della Patria. In sede di giurisdizione ordinaria, si segnala, inoltre, la sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli del 18 giugno 2025 (Giudice dott.ssa Manuela Montuori), con la quale il Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto di un docente tecnico-pratico all’attribuzione di 12 punti nelle G.P.S. per il servizio militare di leva, “anche se non svolto in costanza di nomina”, ordinando al Ministero la rideterminazione del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. La struttura argomentativa di tale sentenza manifesta un’evoluzione significativa nel contenzioso sulla materia: il Giudice non si è addentrato in una nuova e complessa ricostruzione normativa, ma si è limitato a richiamare e fare propri i principi già espressi dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8586/2024.

Alla luce del quadro esposto, la concreta situazione per il docente si profila nei termini seguenti. Sul piano amministrativo, la piattaforma “Istanze Online” non consentirà l’inserimento del servizio militare prestato al di fuori di un contratto di docenza: il sistema informatico rispecchierà fedelmente le disposizioni dell’O.M. n. 27/2026, che non hanno recepito la giurisprudenza indicata. Sul piano giurisdizionale, tuttavia, l’orientamento del Consiglio di Stato, della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito appare sufficientemente univoco da consentire una ragionevole prognosi di fondatezza della pretesa, fermo restando che ogni valutazione dovrà essere condotta caso per caso, sulla base della documentazione individuale. L’aspirante che intenda ottenere il riconoscimento dei 12 punti dovrà, pertanto, necessariamente adire il TAR competente ovvero il Tribunale del Lavoro, a seconda della strategia difensiva ritenuta più opportuna.

I requisiti soggettivi richiesti dalla giurisprudenza sono i seguenti: il servizio militare di leva (o il servizio civile sostitutivo assimilato per legge al servizio di leva, anche volontario) deve essere stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio – diploma o laurea – valido per l’accesso alle graduatorie di docenza G.P.S.; il servizio deve essere stato svolto in un periodo nel quale l’interessato non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica, né aveva in essere alcun contratto di lavoro come personale docente.

L’oggetto della tutela giurisdizionale è il riconoscimento di 12 punti per il servizio militare o civile sostitutivo svolto non in costanza di nomina, ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026-2028, con ogni conseguenza in termini di corretto posizionamento in graduatoria e di possibilità di accesso agli incarichi di supplenza annuale.

Un’informativa completa sulla questione – comprensiva della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, dei requisiti soggettivi, delle modalità di adesione e di ogni ulteriore indicazione utile – è disponibile sul sito dello Studio Legale Esposito Santonicola, al seguente indirizzo:

https://scuolalex.it/preadesione-in-vista-dellaggiornamento-g-p-s-per-il-biennio-scolastico-2026-2028-ricorso-per-lattribuzione-di-12-punti-anno-di-servizio-militare-o-assimilato/

Lo Studio Legale Esposito Santonicola è a disposizione dei docenti che intendano approfondire la propria posizione giuridica in relazione alla questione oggetto della presente nota informativa. Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.

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