RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE ATA CON “RECUPERO DEL GRADONE STIPENDIALE PIU’ FAVOREVOLE”: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA ACCOGLIE INTEGRALMENTE IL RICORSO E CONDANNA IL MINISTERO AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRERUOLO E AL PAGAMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE

A cura dei legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Lo Studio Legale Esposito Santonicola rende noto l’esito di un’importante vertenza giudiziaria conclusasi, recentemente, con sentenza del Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro.

Con la pronuncia emessa il 10 novembre 2025, la Dott.ssa Paola Pilla, Giudice del Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento integrale del servizio preruolo ai fini della ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive spettanti, a beneficio di personale A.T.A..

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione con qualifica di Assistente Amministrativo, era stato assunto a tempo indeterminato in data 1° settembre 2011, dopo aver prestato servizio, per circa undici anni, con contratti a tempo determinato per supplenze annuali.

Nonostante la lunga anzianità di servizio, in sede di ricostruzione della carriera il Ministero aveva riconosciuto solo una parte degli anni maturati, attribuendo al dipendente la seconda posizione stipendiale corrispondente a soli nove anni di anzianità. Tale ricostruzione era stata effettuata richiamando, in modo restrittivo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Scuola del 19 luglio 2011, che non prevedeva per i soggetti assunti successivamente al 1° settembre 2010 l’applicazione della “clausola di salvaguardia” inerente la collocazione nelle fasce stipendiali, riservata esclusivamente al personale già in servizio a tempo indeterminato a quella data.

Il nodo centrale della controversia, magistralmente affrontato e risolto dalla sentenza, risiede nella corretta interpretazione ed applicazione dei meccanismi di progressione stipendiale del personale scolastico, con un focus specifico sulla cosiddetta “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL Scuola del 19 luglio 2011.

Prima della riforma introdotta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 2011, la progressione economica del personale era scandita da fasce di anzianità ben definite. Le più rilevanti per i primi anni di carriera erano la fascia 0-2 anni (la retribuzione di ingresso) e la fascia 3-8 anni.

Al compimento del terzo anno di servizio, il dipendente otteneva un significativo aumento di stipendio, il cosiddetto “gradone” o “scatto” di anzianità. Questo scatto rappresentava un traguardo economico importante, che riconosceva l’esperienza maturata nei primi anni di servizio.

Il CCNL siglato il 19 luglio 2011 ha modificato radicalmente questo sistema, accorpando le prime due fasce in un unico, lungo periodo iniziale: la nuova fascia 0-8 anni ha sostituito le precedenti fasce 0-2 e 3-8.

L’effetto immediato di questa modifica è stato l’abolizione dello scatto di anzianità al terzo anno. Di conseguenza, un neoassunto si trovava a percepire la stessa retribuzione di base per ben otto anni, con un’evidente penalizzazione economica rispetto al sistema precedente.

Ebbene, per mitigare gli effetti negativi di questa riforma, l’articolo 2 dello stesso CCNL del 2011 introduceva una “clausola di salvaguardia”. Si tratta di una norma transitoria il cui scopo era proteggere chi, secondo le vecchie regole, aveva già maturato o stava per maturare il diritto allo scatto del terzo anno.

La clausola garantiva il mantenimento del trattamento economico più favorevole (quello della fascia 3-8 anni) a chi ne avesse i requisiti, sotto forma di un “assegno ad personam” (un importo personale in busta paga) fino al raggiungimento della fascia successiva (9-14 anni).

Il problema è che il Ministero dell’Istruzione ha interpretato questa clausola in modo estremamente restrittivo, sostenendo che si applicasse esclusivamente al personale già assunto a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010.

A parità di anni di servizio (11 anni), il trattamento economico risultava drasticamente diverso, nei termini che seguono:

  • Lavoratore assunto a tempo indeterminato prima del 1° settembre 2010: diritto allo scatto 3-8 anni RICONOSCIUTO;
  • Ricorrente (assunto dopo il 1° settembre 2010 con 11 anni di servizio preruolo): diritto allo scatto 3-8 anni NEGATO.

Questa disparità di trattamento ha violato palesemente, per i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva Europea 1999/70/CE, che impone di non trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato.

La decisione del Tribunale: accoglimento integrale delle domande

All’esito delle udienze del 3 settembre 2025 e del 10 novembre 2025, il Tribunale di Bologna, nella persona della Dott.ssa Paola Pilla, ha pronunciato sentenza di pieno accoglimento delle domande del ricorrente, respingendo tutte le eccezioni sollevate dal Ministero.

In particolare, il Giudice ha preliminarmente rigettato l’eccezione di prescrizione, affermando con chiarezza che “l’azione di accertamento dell’anzianità di servizio è imprescrittibile, trattandosi di mero fatto giuridico, e ciò che si prescrive sono solo i diritti conseguenti“, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro.

Nel merito, il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016 e sulle sentenze della Suprema Corte di Cassazione nn. 22552/2016, 22553/2016, 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016, 22557/2016 e 22558/2016, che hanno applicato al settore scolastico i principi della Direttiva europea 1999/70/CE in materia di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.

La Dott.ssa Pilla ha stabilito che il servizio preruolo rilevante è quello relativo ai contratti a tempo determinato aventi durata almeno semestrale, nonché quello svolto ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Per ciascuno di tali periodi, ha affermato il Giudice, deve essere valorizzata l’anzianità di servizio via via acquisita, utilizzando per ciascun anno la fascia retributiva risultante dal CCNL Scuola applicabile ratione temporis, con l’acquisizione permanente della fascia stipendiale per gli anni successivi.

Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto che tutti i periodi di servizio prestati dal ricorrente sono utili ai fini della valorizzazione, concludendo che il dipendente aveva diritto alla fascia stipendiale 3/8 anni sin dal 1° settembre 2011, in forza del CCNL del 19 luglio 2011, quale assegno ad personam fino al conseguimento della fascia successiva.

Il dispositivo della sentenza: condanna del Ministero

Con la sentenza pronunciata il 10 novembre 2025, il Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, ha pertanto:

  • Dichiarato che il ricorrente ha diritto al riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto come personale ATA, sia ai fini giuridici che economici per la ricostruzione della carriera, con applicazione della clausola di salvaguardia e riconoscimento dello scaglione 3/8 anni alla data del 1° settembre 2011 fino alla maturazione della successiva fascia 9-14 anni;
  • Dichiarato che il ricorrente ha diritto alle differenze retributive acquisite a decorrere dal 1° settembre 2011 fino alla maturazione della successiva fascia stipendiale 9-14 anni, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola si rende disponibile a verificare la correttezza della ricostruzione di carriera del personale A.T.A./DOCENTE. In particolare, potranno richiedere, in giudizio, il ricalcolo dell’anzianità e il pagamento delle differenze retributive tutti coloro che:

  • Siano stati assunti a tempo indeterminato dopo aver svolto servizio preruolo con contratti a tempo determinato;
  • Abbiano visto riconosciuta solo parzialmente la propria anzianità di servizio in sede di ricostruzione della carriera;
  • Non abbiano beneficiato dell’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dai CCNL per la collocazione nelle fasce stipendiali.

Tenendo presente che – pur essendo imprescrittibile l’azione di accertamento dell’anzianità di servizio – le differenze retributive sono soggette a prescrizione quinquennale, sarà possible domandare al Giudice del Lavoro:

  • il riconoscimento del diritto al ricalcolo corretto della carriera del lavoratore;
  • il riconoscimento del diritto all’attribuzione della fascia stipendiale 3-8 anni “sin dal 2011”;
  • La condanna al pagamento di tutte le differenze retributive conseguenti.

Per ulteriori chiarimenti e per quanti si trovassero nell’identica condizione, è possibile contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola, tramite messaggio scritto o vocale WhatsApp, al numero 366 18 28 489.

Panoramica privacy

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella privacy policy.