I Tribunali di Verbania e di Nocera Inferiore accolgono i ricorsi dei docenti precari: il Ministero dell’Istruzione e del Merito condannato al risarcimento del danno per l’illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato.

A cura dello studio legale Esposito Santonicola

Con due recentissime sentenze, il Tribunale di Verbania — in persona del Giudice del lavoro dott. Claudio Michelucci — e il Tribunale di Nocera Inferiore — in persona del Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis — hanno accolto i ricorsi proposti da due docenti precari, assistiti dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, dichiarando l’abusiva reiterazione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dei contratti di lavoro a tempo determinato e condannando l’Amministrazione scolastica al pagamento di un’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 12 del D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024.

Le vicende traggono origine dalla prolungata e sistematica utilizzazione, da parte del Ministero, di contratti di supplenza stipulati con i ricorrenti per la copertura di posti nell’organico scolastico, protrattasi in entrambi i casi ben oltre la soglia dei trentasei mesi fissata dalla giurisprudenza di legittimità in attuazione della clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Nel caso deciso dal Tribunale di Verbania, il docente aveva prestato servizio ininterrottamente dal 2013 al 2025 attraverso dodici contratti a tempo determinato, per un totale di centoventi mesi complessivi; nel caso deciso dal Tribunale di Nocera Inferiore, la docente era stata impiegata dal 2017 al 2025 in virtu’ di una pluralità di contratti a termine, per un totale di sessantaquattro mesi.

La questione di diritto affrontata da entrambe le pronunce si inscrive nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale — di matrice tanto sovranazionale quanto interna — in materia di abuso del contratto a termine nel pubblico impiego scolastico. Il quadro normativo di riferimento muove dalla Direttiva 1999/70/CE, il cui Accordo Quadro, alla clausola 5, impone agli Stati membri l’adozione di misure effettive volte a prevenire l’utilizzazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a partire dalla sentenza della Grande Sezione 26 novembre 2014 (cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 e C-418/13, Mascolo e altri), ha chiarito in modo inequivocabile che tale disciplina trova piena applicazione anche nel settore del pubblico impiego — compreso quello scolastico — e che il divieto di conversione del rapporto a tempo indeterminato, previsto dal diritto interno, non esonera lo Stato membro dall’obbligo di approntare una sanzione che sia proporzionata, sufficientemente energica e idonea a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione.

Sul versante interno, la Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 22552/2016 e successive conformi, ha enucleato una serie di principi fondamentali in materia. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili, è illegittima allorché abbia avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, a far data dal 10 luglio 2001, e che al lavoratore che non sia stato stabilizzato — e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione — spetta il risarcimento del danno. Con specifico riguardo alle supplenze su organico di fatto e a quelle temporanee, la Cassazione ha inoltre precisato che la configurabilità dell’abuso presuppone il superamento del limite dei trentasei mesi, unitamente alla ricorrenza dell’ulteriore requisito della medesimezza di istituto scolastico e di cattedra.

Il dato normativo che fa da perno alle due decisioni è rappresentato dal nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come riformulato dall’art. 12 del D.L. n. 131/2024. La disposizione, superando le incertezze interpretative che avevano a lungo connotato il regime sanzionatorio applicabile al precariato scolastico, ha codificato un meccanismo indennitario forfetizzato: nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il giudice stabilisce un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.

In tale rinnovato contesto normativo, entrambi i Tribunali hanno ritenuto integrata la fattispecie dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il Tribunale di Verbania, con un’analisi particolarmente rigorosa, ha operato una distinzione tra le diverse fasi della vicenda lavorativa del ricorrente: ha ravvisato un utilizzo inequivocabilmente abusivo a partire dall’anno scolastico 2017/2018, quando il docente ha iniziato a prestare servizio in modo continuativo presso il medesimo istituto e per la medesima tipologia di posto, accertando la sussistenza dell’abuso a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 — ossia dal momento in cui la durata complessiva ha superato la soglia dei trentasei mesi — con il coinvolgimento di cinque annualità consecutive. Il Giudice ha conseguentemente liquidato l’indennità risarcitoria in otto mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, determinando il quantum secondo un criterio equitativo pari a quattro mensilità per il primo anno di abuso e una mensilità per ciascuno degli anni successivi.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, dal canto suo, ha sviluppato un’ampia e approfondita ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale eurounitario, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza Adeneler (causa C-212/04) e passando per le pronunce Marrosu-Sardino e Vassallo (cause C-53/04 e C-180/04) sino alla sentenza Angelidaki (cause riunite da C-378/07 a C-380/07). Il Giudice ha ribadito che la successione di contratti a tempo determinato con l’amministrazione scolastica, allorché protratta oltre i trentasei mesi, è significativa di esigenze lavorative stabili e non temporanee, con la conseguenza che la reiterazione in sé stessa deve essere considerata abusiva ai sensi della Direttiva 1999/70/CE. Facendo applicazione del nuovo comma 5 dell’art. 36, il Tribunale ha liquidato il risarcimento in cinque mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, quantificando il danno complessivo in euro 8.074,55, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

Il tratto comune a entrambe le pronunce risiede nella qualificazione del risarcimento come misura adeguata, dissuasiva ed equivalente rispetto alle tutele apprestate per il settore privato. Le sentenze confermano che l’indennità prevista dal novellato art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ristora il pregiudizio subito dal lavoratore — comprese le conseguenze retributive e contributive — e risulta conforme ai dettami del diritto dell’Unione, in quanto dissuasiva sul piano general-preventivo ed equivalente rispetto alle sanzioni previste per situazioni analoghe nel settore privato.

Orbene, le due sentenze si collocano tra le applicazioni giurisprudenziali del nuovo regime indennitario introdotto dal D.L. n. 131/2024 e attestano, con indiscutibile nitore, la meritevolezza della tutela riconosciuta ai docenti precari che abbiano subito l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato. Le pronunce confermano, altresì, che la novella legislativa ha definitivamente ricondotto a sistema il meccanismo sanzionatorio, superando le residue incertezze in ordine alla natura e alla misura del risarcimento spettante al lavoratore pubblico precario, e offrendo al giudice del lavoro uno strumento normativo calibrato sulla gravità della condotta abusiva dell’Amministrazione.

Per ricevere una consulenza legale personalizzata in materia di abuso dei contratti a tempo determinato nel settore scolastico — con particolare riguardo all’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dal D.L. n. 131/2024 — è possibile contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola inviando un messaggio scritto o vocale, tramite WhatsApp, al numero 366 18 28 489.

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