ABILITAZIONE A.F.A.M. STUDIO SANTONICOLA

A POCHI GIORNI DALLE PRIME DISCUSSIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA..

SI PRECISA CHE IL PROSSIMO MARTEDI, IN RAGIONE DEGLI IMPEGNI PRESSO IL T.A.R. DEL LAZIO, I LEGALI NON POTRANNO RICEVERE.

Gentili docenti,

I nuovi successi A.F.A.M. provenienti dal giudice del lavoro di Napoli, terra di conquista dello studio legale, hanno reso abilitati due vostri colleghi, possessori di titoli accademici ante e post riforma.

Si registra, inoltre, un ulteriore esito favorevole, in sede cautelare, presso la sezione lavoro di Crotone, per la gioia di un diplomato in pianoforte, presso il Conservatorio di Musica nell’a.s. 2001/2002, detentore del titolo accademico di II livello in disciplina da camera con pianoforte.

Nello specifico il Tribunale monocratico, in data 7 settembre 2017, ha così ragionato:

“Alla stregua del tenore letterale delle disposizioni richiamate, non appare legittima la previsione del d.m. 374/2017 in base alla quale, tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato, ante riforma, dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), non essendovi alcun elemento che giustifichi la diversità di trattamento tra i titolari dei due diplomi, tenuto conto che l’art. 1 comma 107, come suesposto, ha equiparato il diploma Afam vecchio ordinamento (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente) ai diplomi accademici di secondo livello. È pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere, quale titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato sulla base del vecchio ordinamento dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” (cfr. in termini Tribunale Pavia del 14.9.2016, sentenza ottenuta dallo studio Esposito Aldo/Santonicola).

Ed ancora, in merito al PERICULUM………. “l’attesa dell’esito di un giudizio ordinario…….determinerebbe un pregiudizio non risarcibile per equivalente, in quanto lesivo della crescita professionale posto che, permanendo in III° fascia, l’istante potrebbe al più ambire al conferimento di supplenze brevi. L’istanza cautelare va pertanto accolta”.

A tutela di quanti abbiano subito provvedimenti al momento non favorevoli, in sede civilistica ed indirizzati, per questo, al “nuovo ricorso amministrativo”, si ricorda come, in data 13 settembre 2017, saranno inaugurate le discussioni delle prime vertenze “abilitazione A.F.A.M.” al cospetto del T.A.R. LAZIO, i cui esiti potrebbero risultare decisivi per l’intero comparto!

I legali hanno mostrato in visione ai ricorrenti interessati, giunti in studio lo scorso martedì, un precedente giudiziario (emanato, qualche mese fa, dal Tribunale Amministrativo Regionale capitolino, recante firma del Presidente Riccardo Savoia) già dichiarativo del “valore abilitante” di un diploma in Contrabbasso, conseguito nel 2013 secondo le norme del “vecchio ordinamento”.

Tale pronuncia, unitamente alla corposa giurisprudenza maturata in questa annualità, sarà puntualmente richiamata a corredo delle argomentazioni contenute nel ricorso.

In conclusione, faremo di tutto per stupirvi ancora!