Concorso docenti PNRR, classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica): profili di illegittimità nella formulazione dei quesiti della prova scritta, principio di univocità delle risposte e tutela cautelare monocratica. Il TAR Campania dispone l’ammissione con riserva alla prova orale.

Il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, bandito con Decreto Direttoriale Generale n. 2939 del 9 ottobre 2025 in attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023, si inscrive nel quadro delle procedure straordinarie di reclutamento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La prova scritta si è tradotta nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, ciascuno recante quattro opzioni di risposta di cui una sola da ritenersi corretta, così ripartiti: quaranta quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico; cinque quesiti relativi alla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; cinque quesiti sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. La soglia minima per l’ammissione alla prova orale è fissata in 70/100.

LA VICENDA PROCESSUALE

Nelle settimane successive allo svolgimento delle prove scritte, lo Studio Legale Esposito Santonicola ha ricevuto segnalazioni da parte di candidati con punteggi prossimi alla soglia minima di 70/100. Le questioni prospettate attengono alla formulazione dei quesiti: in particolare, è stata segnalata una possibile difformità della composizione della prova rispetto alla ripartizione tipologica prescritta dal decreto ministeriale, nonché la presenza di domande in relazione alle quali più risposte apparirebbero scientificamente plausibili.

La vicenda che si illustra, nella presente rubrica, origina dal ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nell’interesse di una candidata per la classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica), la quale ha conseguito il punteggio di 66/100 alla prova scritta sostenuta il 2 dicembre 2025 e, per effetto di tale punteggio, è rimasta esclusa dalla fase orale del concorso. Il ricorso è stato corredato da istanza cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), in ragione dell’estrema urgenza determinata dall’imminente avvio delle prove pratiche di laboratorio, la cui mancata partecipazione avrebbe determinato un pregiudizio ritenuto grave e irreparabile per la ricorrente.

Con Decreto presidenziale pubblicato il 18 febbraio 2026, il Presidente della Quarta Sezione del TAR Campania ha accolto l’istanza cautelare monocratica e disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica del concorso. Si precisa sin d’ora, con la doverosità che la materia impone, che il provvedimento è per sua natura provvisorio e interinale, essendo adottato inaudita altera parte ed essendo destinato a essere confermato, modificato o revocato in sede di trattazione collegiale.

IL QUESITO

Gentili Avvocati,

sono una docente con diversi anni di servizio a tempo determinato nella scuola secondaria. Ho partecipato al concorso PNRR bandito con D.D.G. n. 2939/2025, sostenendo la prova scritta per una classe di concorso dell’area scientifico-matematica. Il mio punteggio è risultato inferiore di pochi punti rispetto alla soglia di ammissione alla prova orale di 70/100.

Riesaminando con attenzione i quesiti che mi sono stati somministrati, ho riscontrato alcune circostanze che mi hanno indotta a rivolgermi a un legale. Mi è parso, in primo luogo, che il numero di domande sulle competenze digitali fosse superiore a quello previsto dal decreto ministeriale. Ho inoltre individuato alcuni quesiti in cui la risposta da me fornita, ancorché ritenuta non corretta dalla Commissione, mi appare altrettanto fondata alla luce della letteratura scientifica e pedagogica di riferimento.

La prova pratica di laboratorio è stata calendarizzata a brevissima distanza. Temo che, senza un intervento tempestivo, la mancata partecipazione a questa fase dell’esame possa precludermi irreversibilmente il completamento della procedura concorsuale. Vi chiedo se esistano margini per contestare il punteggio conseguito e, soprattutto, se sia possibile ottenere in tempi rapidi un provvedimento cautelare che mi consenta di partecipare alla prova pratica nelle more della definizione del giudizio.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa,

Il primo profilo di censura attiene alla struttura della prova scritta e, segnatamente, alla ripartizione tipologica dei quesiti somministrati. Come si è premesso, l’art. 6, comma 3, del D.M. n. 205/2023 stabilisce con chiarezza che la prova si componga di cinquanta quesiti così distribuiti: quaranta a contenuto pedagogico-didattico, cinque sulla conoscenza della lingua inglese e cinque sulle competenze digitali. Si tratta di una ripartizione che, a nostro parere, non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione, costituendo un parametro rigido e inderogabile della procedura.

Nel caso sottoposto all’esame del TAR Campania, il ricorso ha prospettato che la prova concretamente somministrata alla candidata contenesse sette quesiti riconducibili all’area delle competenze digitali, in luogo dei cinque prescritti, e che taluni di essi vertessero su contenuti che — a giudizio della difesa tecnica — esulerebbero dalla nozione di competenza digitale quale declinata nei programmi d’esame di cui all’Allegato A del D.M. n. 205/2023. La censura, ove ritenuta fondata dal Giudice all’esito della trattazione collegiale e, successivamente, del giudizio di merito, configurerebbe una difformità della struttura della prova rispetto al paradigma normativo, con potenziale incidenza sulla validità dell’intera prova somministrata.

L’eventuale eccedenza di quesiti in una determinata area tematica, a scapito di un’altra, non costituisce circostanza neutra sul piano giuridico: essa altera, a nostro parere, l’equilibrio della prova come normativamente concepito e può produrre effetti distorsivi sulla valutazione dei candidati, avvantaggiando coloro che possiedano maggiori competenze nell’area sovrarappresentata e penalizzando, specularmente, coloro la cui preparazione sia prevalentemente orientata verso le aree sottorappresentate.

Il secondo e più rilevante profilo concerne la formulazione di quesiti in relazione ai quali più risposte apparirebbero scientificamente sostenibili. Il nostro ricorso ha sottoposto ad analisi critica quattro domande in cui la risposta fornita dalla candidata — ancorché ritenuta erronea dalla Commissione giudicatrice — troverebbe pieno riscontro nella letteratura scientifica e pedagogica accreditata. Le questioni investono, tra l’altro, la definizione della valutazione autentica nella didattica, la trasversalità dell’insegnamento dell’educazione civica alla luce delle Linee guida adottate ai sensi della legge 20 agosto 2019, n. 92, la nozione di conoscenza metacognitiva dichiarativa nella letteratura di Flavell e Cornoldi e il contributo di Giuseppe Lombardo Radice al rinnovamento della didattica.

In ciascuno di questi quesiti, la risposta indicata come esatta dalla Commissione e quella fornita dalla ricorrente descriverebbero — secondo la prospettazione difensiva, che il decreto cautelare ha ritenuto assistita da fumus boni iuris — aspetti complementari del medesimo fenomeno, in potenziale contrasto con il principio di univocità delle risposte che la giurisprudenza amministrativa esige con fermezza nelle prove selettive a risposta multipla.

Un dato particolarmente rilevante, sotto il profilo processuale, è quello attinente al superamento della cosiddetta prova di resistenza. Come si legge nel decreto cautelare — atto pubblico reperibile sulla banca dati della giustizia amministrativa — la neutralizzazione anche soltanto di tre dei quattro quesiti contestati determinerebbe il superamento della soglia di ammissione alla prova orale. Il meccanismo di ricalcolo proporzionale opera, com’è noto, secondo un criterio aritmetico: una volta espunti i quesiti viziati dal computo totale, il punteggio del candidato viene parametrato al numero ridotto di domande ritenute valide, con l’effetto che il rapporto tra risposte corrette e quesiti effettivamente valutabili può condurre al superamento della soglia minima di 70/100 anche laddove il punteggio lordo non avesse raggiunto tale livello.

Si tratta di un elemento che la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali considera qualificante ai fini della valutazione del fumus boni iuris in sede cautelare, in quanto consente di dimostrare l’effettiva incidenza dei vizi denunciati sull’esito della prova e, per l’effetto, sulla posizione giuridica del ricorrente.

Il terzo profilo di censura, strettamente connesso ai precedenti, investe la par condicio competitorum quale corollario del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione. La presenza di quesiti eventualmente eccedenti la ripartizione tipologica prescritta e di domande che ammettano risposte plurime introduce un fattore di alea nel meccanismo selettivo, potendo determinare vantaggi o svantaggi non riconducibili alla preparazione dei candidati, bensì alla mera casualità delle risposte selezionate. Tale circostanza, ove accertata, confliggerebbe con l’esigenza che le prove concorsuali siano concepite in modo da far emergere, senza travisamenti, il grado di preparazione e di attitudine professionale dell’esaminando, in coerenza con lo specifico profilo oggetto del concorso.

L’elemento di estrema urgenza che ha, infine, giustificato il ricorso al decreto monocratico inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 56, commi 1 e 2, del Codice del Processo Amministrativo, risiedeva nella circostanza — risultante dal verbale della Commissione giudicatrice — che la prova orale per la classe A-27 fosse strutturata in due fasi complementari e inscindibili: una prova pratica di laboratorio, calendarizzata dal 19 al 25 febbraio 2026, e un successivo colloquio orale, comprensivo della lezione simulata, calendarizzato dal 16 marzo al 29 aprile 2026. La mancata partecipazione alla prova pratica avrebbe precluso irreversibilmente l’accesso al colloquio orale.

Si configurava, pertanto, quel periculum in mora qualificato dall’impossibilità di attendere anche la sola fase cautelare collegiale, che il legislatore processuale ha inteso presidiare con lo strumento eccezionale del decreto monocratico.

IL DECRETO CAUTELARE MONOCRATICO: CONTENUTO E PORTATA

Il Presidente della Quarta Sezione del TAR Campania, investito dell’istanza, ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo. Nel decreto si afferma la sussistenza del fumus boni iuris in ragione della «equivocità prima facie di taluni dei quesiti somministrati alla ricorrente», per i quali la risposta dalla stessa fornita è stata ritenuta non corretta, e si rileva che l’accoglimento delle censure «anche soltanto» in relazione a tre dei quattro quesiti attenzionati determinerebbe il superamento della prova di resistenza, con conseguente ammissione alla prova orale.

Quanto al periculum in mora qualificato, il Giudice ha rilevato l’impossibilità di attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, poiché l’udienza camerale si sarebbe collocata in data successiva alla conclusione delle prove pratiche di laboratorio, con irreversibile pregiudizio per la posizione concorsuale della ricorrente. Per queste ragioni, è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente alla prova pratica del concorso.

Lo Studio Legale Esposito Santonicola offre consulenza ai candidati del concorso docenti PNRR (D.D.G. n. 2939/2025) che intendano approfondire la propria posizione giuridica in relazione alla prova scritta sostenuta. Ogni eventuale valutazione circa la fondatezza di un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale.

Per richiedere un confronto informativo, è possibile contattare lo Studio, tramite messaggio scritto o vocale WhatsApp, al numero 366 18 28 489.

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