Il Tribunale di Cremona dichiara illegittima e inefficace la risoluzione anticipata del contratto; il punteggio nelle graduatorie di terza fascia, ridotto per il tipo di domanda, era stato restituito in causa dal Ministero
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Può la tipologia della domanda, aggiornamento anziché inserimento, neutralizzare un titolo di accesso posseduto e dichiarato, e travolgere, con il punteggio, un contratto di supplenza appena sottoscritto? Nella vicenda decisa nel settembre 2026 dal Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, la risposta è venuta dalla stessa Amministrazione, che in corso di causa ha restituito il punteggio; il giudice ha dichiarato illegittima la risoluzione del contratto e ha riconosciuto la retribuzione fino alla scadenza.
La vicenda: un solo giorno di servizio, poi la risoluzione del contratto
La lavoratrice, già inserita nelle graduatorie di terza fascia del precedente triennio, aveva presentato nel giugno 2024 la domanda per le graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA della provincia di Cremona, valide per il triennio 2024/2027. Come titolo di accesso ai profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo aveva indicato un diploma di maturità conseguito nel 2021 con una votazione più elevata, in luogo di quello utilizzato per l’inserimento nel triennio precedente. Il sistema le aveva attribuito 10,30 punti per il profilo di collaboratore scolastico, dei quali 10 riferiti al nuovo titolo, e grazie a quel punteggio, a metà gennaio 2026, ella aveva stipulato con un istituto comprensivo della provincia un contratto a tempo determinato destinato a durare fino a giugno 2026.
Nello stesso giorno in cui prendeva servizio, il dirigente scolastico ha rideterminato il punteggio, riducendolo per i profili di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo.
La sentenza riferisce che la decurtazione era stata disposta in esito ai controlli effettuati ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89, e che la ragione addotta atteneva alla tipologia dell’istanza: il titolo del 2021 non veniva considerato perché dichiarato con una domanda di conferma/aggiornamento, e non con una domanda di inserimento. Tre giorni più tardi, con un secondo decreto, il contratto è stato risolto anticipatamente proprio a motivo della rideterminazione del punteggio. Dopo un solo giorno di servizio, la lavoratrice si è così ritrovata senza quel contratto e con un punteggio ridotto di 2,80 punti in ciascuno dei due profili.
La tesi giuridica dello Studio legale Esposito Santonicola
La lavoratrice, assistita dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, si è rivolta al Tribunale di Cremona in funzione di giudice del lavoro, al quale l’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devolve, salve le eccezioni ivi previste, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilendo che il giudice disapplichi gli atti amministrativi presupposti, rilevanti ai fini della decisione, se illegittimi. Con il ricorso è stata chiesta la disapplicazione del decreto di rettifica del punteggio e di quello di risoluzione del contratto, il ripristino dei punteggi, la riammissione in servizio per la durata residua del rapporto e il pagamento delle retribuzioni, ovvero, in via subordinata, il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto.
Il fulcro della tesi difensiva, così come riassunta nella sentenza, è che la decisione dell’Amministrazione non trovava avallo in alcuna disposizione normativa, né in alcuna delle disposizioni che disciplinano la procedura delineata dal decreto ministeriale n. 89 del 2024.
Nella prospettiva dello Studio legale Esposito Santonicola, nessuna norma subordina la valutazione di un nuovo titolo di accesso alla presentazione di una domanda di inserimento, e la sola qualificazione dell’istanza non può valere a escluderlo: diversamente opinando, una scelta di modulo finirebbe per prevalere sulla sostanza dei titoli posseduti, privando la lavoratrice del punteggio e, a cascata, del posto di lavoro conseguito grazie a esso.
Il riesame dell’Amministrazione e la decisione del giudice del lavoro
Nel corso del giudizio, dopo l’udienza nella quale la lavoratrice è stata sentita e alla vigilia della discussione, l’Amministrazione ha riesaminato la vicenda. Secondo quanto riportato nella sentenza, il Ministero ha ritenuto, alla luce di una diversa interpretazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 89 del 2024, che il nuovo titolo di accesso possa essere valutato anche se dichiarato in una domanda di aggiornamento, e ha rideterminato il punteggio in 10,30 punti per il profilo di collaboratore scolastico e in 13,10 punti per quello di assistente amministrativo, così come richiesto nel ricorso. Il Tribunale ha perciò preso atto che la lavoratrice aveva ottenuto, per effetto della decisione assunta in autotutela, «il bene della vita preteso», ossia il risultato pratico cui l’azione era rivolta, sicché sul punteggio nulla restava da statuire.
Restava da stabilire la sorte del contratto. Il Tribunale di Cremona, in persona della dott.ssa Annalisa Petrosino, ha osservato che l’illegittimità della cessazione anticipata, acclarata dal successivo decreto di riesame con il quale il Ministero ha riconosciuto «l’indebita originaria decurtazione del punteggio», consente di riconoscere alla lavoratrice le utilità che avrebbe conseguito fino alla naturale scadenza del rapporto, ma non di ricostituire un rapporto ormai esaurito per effetto del termine finale validamente apposto al contratto. Il dispositivo dichiara pertanto il diritto della ricorrente a essere reinserita nella graduatoria di terza fascia per il triennio 2024/2027 nella posizione spettante, dichiara l’illegittimità e l’inefficacia, nei suoi confronti, del decreto di cessazione del contratto e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione dovuta dal gennaio a giugno 2026 (quasi cinque mesi), oltre al versamento della relativa contribuzione previdenziale e assistenziale.
In motivazione il giudice ha inoltre riconosciuto agli effetti giuridici ed economici il giorno di servizio effettivamente prestato, non essendo stata dimostrata la nullità originaria del contratto.
Proprio perché il rapporto si era ormai esaurito, la pronuncia non ha accolto la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, circoscrivendo l’accoglimento agli effetti compatibili con la natura temporanea del contratto, e ha escluso il riconoscimento di punteggio per il servizio non prestato, per il quale la lavoratrice potrebbe, al più, domandare il risarcimento del danno per equivalente. Dalla retribuzione, inoltre, va detratto quanto eventualmente percepito nel medesimo periodo per altra attività lavorativa incompatibile o per altra prestazione.
Il commento degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola: la portata della vicenda
A parere dello Studio legale Esposito Santonicola, il caso consegna anzitutto un’indicazione di metodo: nelle graduatorie di terza fascia il punteggio dovrebbe discendere dai titoli posseduti e dichiarati, non dalla nomenclatura apposta alla domanda. Non si ignora che l’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 89 del 2024 riserva la domanda di aggiornamento, per chi era già incluso nel triennio precedente, esclusivamente alle informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, fermo restando l’articolo 2, comma 6, che conserva validi, ai fini dell’ammissione al medesimo profilo, i titoli di studio con i quali l’inserimento era stato conseguito a pieno titolo. Lo stesso articolo 5, comma 5, tuttavia, indica all’aspirante di specificare, anche in quella sede, i titoli di accesso al profilo richiesto; e la salvezza dei titoli già utilizzati è, secondo la lettura degli Avvocati Esposito e Santonicola, una garanzia di conservazione, non un divieto di far valere un titolo nuovo.
Nella medesima direzione si è infine mossa, in corso di causa, l’Amministrazione, che ha riconosciuto valutabile il nuovo titolo di accesso dichiarato in aggiornamento. Si tratta di un riesame adottato nel singolo caso e non di un atto di portata generale; ma la circostanza che l’Amministrazione autrice della decurtazione ne abbia riconosciuto, con le parole della sentenza, il carattere indebito merita l’attenzione di quanti si trovino in situazioni analoghe.
Il secondo profilo, di immediato interesse pratico, riguarda le conseguenze sul rapporto di lavoro. Nel caso deciso, accertata l’illegittimità della cessazione anticipata, il giudice ha attribuito retribuzione e contributi fino alla scadenza naturale del contratto, detratto quanto eventualmente percepito altrove nello stesso periodo: un giorno di servizio, quasi cinque mesi di retribuzione. La formula, solo in apparenza paradossale, esprime un criterio che, ad avviso dello Studio legale Esposito Santonicola, può utilmente orientare anche la valutazione di altri casi, perché a misurare il ristoro non è la durata del servizio prestato, ma quella del rapporto che il provvedimento illegittimo ha interrotto. Resta fermo il limite della temporaneità: la reintegrazione non è più possibile quando il termine è decorso, e il servizio non prestato non genera punteggio, salva l’eventuale azione risarcitoria per equivalente.
La pronuncia, di primo grado, riguarda un caso individuale e non autorizza conclusioni automatiche: ogni posizione va verificata sui documenti, a partire dalla domanda presentata nel 2024, dal titolo dichiarato e dal provvedimento di rettifica, che può intervenire in occasione dei controlli che l’articolo 6, comma 11, del decreto affida alla scuola presso la quale si stipula il primo contratto. La vicenda, e in particolare il riesame dell’Amministrazione, offre tuttavia un riferimento utile a quanti, nelle graduatorie ATA di terza fascia del triennio 2024/2027, si sono visti negare la valutazione di un titolo di accesso diverso da quello utilizzato nel triennio precedente perché dichiarato con la domanda di aggiornamento; la pronuncia, dal canto suo, rileva per le conseguenze sul contratto, specie se dalla rettifica sia derivata la perdita di una supplenza.
Il personale ATA inserito nelle graduatorie di terza fascia che si trovi in una situazione analoga può richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola, inviando un messaggio scritto o vocale – tramite WhatsApp – al numero 366 18 28 48 9. Ogni eventuale valutazione circa la sussistenza dei presupposti per un’azione giudiziaria sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale e nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata, né garantisce esiti processuali.
