Nelle settimane delle nomine ritorna, con puntualità stagionale, una domanda che molti addetti ai lavori conoscono bene: se sia lecito sottoscrivere il contratto di lavoro e rinviare a un momento successivo la sistemazione di un’attività commerciale ancora intestata. Chi la formula non agisce, di regola, con leggerezza. Agisce sotto la pressione di un termine di presa di servizio che non attende e di una posizione personale che non si lascia chiudere nei tempi del calendario scolastico. Proprio per questo conviene fissare, in termini generali, il quadro normativo vigente e le conseguenze che da esso discendono.

Il divieto per il personale docente

Il punto di partenza è l’articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. La disposizione vieta al personale docente di esercitare attività commerciale, industriale e professionale, di assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati e di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salva l’ipotesi, ivi prevista, delle cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione dell’Amministrazione. Il comma 11 esclude dal divieto le sole società cooperative. Si tratta, per l’attività commerciale e industriale, di un’incompatibilità che la legge non rende superabile con un provvedimento di autorizzazione del dirigente scolastico.

Il quadro generale del pubblico impiego conferma e non attenua quel divieto. L’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mantiene ferma, per tutti i dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L’articolo 60 di quel testo unico impedisce all’impiegato di esercitare il commercio, l’industria o una professione, di assumere impieghi alle dipendenze di privati e di accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Ne deriva che il dirigente scolastico non è titolare del potere di autorizzare ciò che la legge primaria proibisce. Un colloquio cordiale, per quanto genuino, non integra una fonte del diritto e non modifica lo statuto delle incompatibilità.

Diverso è il regime delle libere professioni intellettuali. L’articolo 508, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994 consente al personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni che non pregiudichino l’assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio. Quella deroga riguarda la professione intellettuale autorizzabile, non la titolarità o la gestione di un’attività commerciale. Confondere i due piani costituisce l’equivoco più frequente, e anche il più oneroso.

Il tempo parziale non è una soluzione alternativa

Si obietta, talvolta, che il docente in regime di tempo parziale possa svolgere un’altra attività. L’obiezione trova fondamento nell’articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che le regole generali sull’incompatibilità e i divieti di iscrizione ad albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. Il comma 58 della medesima disposizione subordina, tuttavia, la trasformazione del rapporto a una domanda che indichi l’attività ulteriore e riconosce all’amministrazione il potere di negarla quando quella attività comporti un conflitto di interessi o un pregiudizio alla funzionalità del servizio. Il tempo parziale, insomma, manifesta una condizione giuridica già costituita, non una formula da evocare per rendere praticabile ciò che ancora non lo è.

Sul piano procedurale, per il personale a tempo indeterminato la domanda di trasformazione, di variazione oraria o di rientro a tempo pieno si presenta, di regola, entro il 15 marzo dell’anno scolastico precedente rispetto a quello di decorrenza, secondo l’ordinanza ministeriale 13 febbraio 1998, n. 55, che integra l’ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446.

L’accoglimento non è automatico e resta soggetto ai contingenti e alla valutazione dell’amministrazione.

Cessazione effettiva e dichiarazioni

Resta il capitolo dei tempi, nel quale si consumano gli equivoci più costosi. Molte attività commerciali non si trasferiscono con una scrittura privata firmata nel fine settimana. Il subentro, specie quando l’attività è esercitata in regime di autorizzazione o di concessione, è subordinato a un provvedimento amministrativo espresso, preceduto dalla verifica dei requisiti in capo a chi subentra, e si misura in settimane, quando non in mesi. Fino all’adozione di quel provvedimento il titolare rimane tale, con ogni conseguenza giuridica. Far risultare cessata una posizione che giuridicamente non è cessata non è una soluzione ingegnosa: è una dichiarazione non conforme al vero, esposta alle conseguenze previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’articolo 75 dispone la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. L’articolo 76 rinvia alle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci e per l’uso di atti non più rispondenti a verità.

Le conseguenze sul rapporto e sulle graduatorie

Chi sottoscrive il contratto conservando l’attività incompatibile si espone alla procedura descritta dall’articolo 508, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 297 del 1994, in parallelo con l’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957: diffida a cessare dalla situazione di incompatibilità e, decorsi quindici giorni senza che l’incompatibilità sia cessata, decadenza dall’impiego. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare. Chi, invece, non sottoscrive il contratto e non perfeziona il rapporto di lavoro non incorre nel procedimento disciplinare proprio del dipendente già in servizio. Se, però, l’incarico proviene dalle graduatorie provinciali per le supplenze, la rinuncia e la mancata presa di servizio producono oggi effetti severi.

L’articolo 15 dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 febbraio 2026, n. 27, che disciplina il rinnovo delle graduatorie provinciali e il conferimento delle supplenze per il biennio 2026/2028, distingue la rinuncia o la mancata assunzione di servizio dall’abbandono successivo alla presa di servizio. Nel primo caso è precluso, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, il conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche. Nel secondo caso la preclusione si estende anche alle supplenze brevi e temporanee. Non esiste, dunque, un’opzione priva di conseguenze. Esiste l’opzione corretta, e la differenza tra le due la fa, quasi sempre, il momento in cui la si individua.

Il commento degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, l’ordine dei fattori, in questa materia, muta radicalmente il risultato. Prima viene la cessazione effettiva e documentata della posizione incompatibile. Segue la dichiarazione conforme al vero. Solo allora trovano spazio la firma e l’assunzione in servizio. Il percorso inverso espone il dichiarante e il contraente a rischi che la fretta non attenua. Quando la cessazione non è raggiungibile entro il termine di presa di servizio, la valutazione va spostata su un altro piano: quello della scelta che meglio preservi la posizione complessiva dell’interessato, incarico e graduatorie compresi. Quella scelta non si risolve in una rassicurazione informale. Si traduce nella lettura del contratto già predisposto, nel calcolo dei termini, nella verifica dello stato reale dell’attività e nella redazione delle comunicazioni all’istituzione scolastica e, ove occorra, all’amministrazione competente al trasferimento della titolarità.

Secondo la lettura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, gli errori più onerosi, in questo ambito, non nascono di regola dalla malafede, bensì dalla combinazione di un termine incombente e di indicazioni raccolte per via informale. Accertare lo stato reale di una posizione, distinguere l’attività commerciale dalla libera professione autorizzabile, verificare se un rapporto a tempo parziale sia già costituito nei limiti di legge e misurare gli effetti di una rinuncia sulle graduatorie sono operazioni che decidono se un incarico si conserva o si perde. Proprio perché appaiono semplici, non tollerano improvvisazione.

Docenti e personale della scuola che debbano conciliare un incarico con un’attività extraistituzionale, o che si trovino a valutare una rinuncia o una mancata presa di servizio, possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9 (messaggio scritto o vocale).

Il presente comunicato costituisce commento e informazione giuridica di carattere generale, non configura consulenza legale personalizzata né garantisce esiti processuali.

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