Immissioni in ruolo a.s. 2026/2027 in Sicilia: lamentata violazione dei contingenti provinciali tra graduatorie del concorso straordinario 2018 e procedure PNRR. Profili di tutela dinanzi al giudice amministrativo o al giudice del lavoro

La procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027 si sta svolgendo, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle istruzioni operative contenute nell’Allegato A al Decreto Ministeriale 10 luglio 2026, n. 136. Tale Allegato stabilisce l’ordine di priorità tra le diverse graduatorie di merito e la destinazione dei contingenti provinciali, distinguendo le procedure concorsuali più risalenti da quelle successive. Per la scuola primaria, dopo lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2016, una quota significativa dei posti residui è riservata alla procedura straordinaria di cui al DDG 1546/2018, prima di procedere alle graduatorie dei concorsi finanziati dal PNRR.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha pubblicato, a partire dal 10 luglio 2026, il decreto di ripartizione del contingente regionale e, successivamente, gli esiti della Fase 1 di assegnazione della provincia e gli esiti della Fase 2 di assegnazione della sede. Diversi aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario 2018 lamentano che l’Amministrazione abbia attribuito prioritariamente la scelta delle province più favorevoli ai candidati delle procedure PNRR, modificando così i contingenti spettanti e costringendo i primi all’accettazione di sedi distanti o, in alcuni casi, alla perdita del posto. Dopo il vano esperimento di reclami e diffide, si pone ora la questione di quale sia la sede giurisdizionale corretta e di come modularne l’azione.

IL QUESITO

Sono docente di scuola primaria, inserita nelle graduatorie del concorso straordinario 2018.

Nell’ambito delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 l’USR Sicilia non ha rispettato, a mio parere, i contingenti provinciali previsti dall’Allegato A al decreto ministeriale, dando priorità di scelta ai candidati delle procedure PNRR. Ho già inviato reclamo e diffida senza ottenere rettifica; alcune colleghe hanno ricevuto assegnazione di sede lontana, altre hanno perso il posto. Vorrei sapere quale sia l’atto da impugnare e se sia possibile agire d’urgenza, distinguendo tra giudice amministrativo e giudice del lavoro.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

la questione che Lei sottopone investe direttamente il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di reclutamento del personale docente, nonché la corretta individuazione dell’atto lesivo e dei termini di impugnazione.

L’Allegato A al Decreto Ministeriale 10 luglio 2026, n. 136, che reca le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale docente nell’anno scolastico 2026/2027, prevede un ordine di priorità temporale e quantitativo tra le graduatorie. Per la scuola primaria, dopo l’esaurimento delle posizioni utili del concorso 2016, i posti residui sono destinati, nella misura del cinquanta per cento, alla procedura straordinaria di cui al DDG 1546/2018 e, successivamente, alle graduatorie dei concorsi PNRR. L’accorpamento delle procedure o l’attribuzione prioritaria di scelta provinciale ai candidati delle graduatorie più recenti, in violazione di tali contingenti, configurerebbe un vizio di legittimità dell’azione amministrativa.

Due scenari processuali si delineano in ragione del modo in cui si intende modulare la pretesa.

-Nel primo scenario, la domanda è diretta all’annullamento degli atti con i quali l’USR Sicilia ha ripartito il contingente e ha individuato i destinatari delle province e delle sedi, nella parte in cui tali atti avrebbero disapplicato l’ordine di priorità stabilito dall’Allegato A. Si tratta di provvedimenti adottati nell’esercizio del potere amministrativo di reclutamento, rientranti nella nozione di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La giurisdizione spetterebbe, in tale ottica, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. Gli atti impugnabili, entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza, sono il decreto di ripartizione del contingente e gli avvisi di esito della Fase 1 (assegnazione della provincia) e della Fase 2 (assegnazione della sede). In presenza dei presupposti di fumus boni iuris e di periculum in mora è possibile richiedere la misura cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Nel secondo scenario, la domanda è modulata come accertamento del diritto soggettivo del candidato, già collocato in posizione utile nella graduatoria di merito del 2018, a ottenere l’assegnazione della provincia e della sede secondo i contingenti legali, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi difformi. In questa prospettiva, una volta conclusa la fase pubblicistica di formazione della graduatoria, la pretesa all’assunzione secondo l’ordine di merito e i contingenti previsti può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’urgenza può essere tutelata con ricorso cautelare ex articolo 700 del codice di procedura civile, volto a ottenere un provvedimento anticipatorio che impedisca la consumazione definitiva del pregiudizio. Tale via richiede, tuttavia, che la domanda non si risolva nella diretta impugnazione degli atti di macro-organizzazione o di ripartizione del contingente, ma si fondi sul diritto individuale derivante direttamente dalla normativa primaria e dall’Allegato A.

La scelta tra i due percorsi non è libera né indifferente: essa dipende dalla concreta formulazione della domanda e dalla natura degli atti che si intendono rimuovere o disapplicare. L’orientamento consolidato della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato distingue nettamente tra la fase pubblicistica del reclutamento, devoluta al giudice amministrativo, e la fase di gestione del rapporto o di tutela del diritto soggettivo all’assunzione una volta consolidata la posizione in graduatoria.

Ad ogni modo, la valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.

I docenti di scuola primaria inseriti nelle graduatorie del concorso straordinario 2018 che si trovino nella medesima situazione possono contattare lo Studio legale Esposito Santonicola al numero WhatsApp 366 18 28 489 (messaggio scritto o vocale), per una valutazione personalizzata della propria posizione documentale.

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