A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da un docente assistito dallo Studio Legale Esposito-Santonicola e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, per complessivi euro 19.271,60, oltre accessori e spese di lite, quale ristoro del pregiudizio derivante dall’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato protrattasi per quasi un decennio.

La vicenda: quasi dieci anni scolastici di supplenze reiterate

Il ricorrente, docente attualmente in servizio a tempo indeterminato presso un istituto scolastico della provincia di Brescia, ha lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica dall’anno scolastico 2012/2013 all’anno scolastico 2021/2022 in forza di una lunga successione di contratti a tempo determinato, con supplenze reiterate conferite sino al termine delle attività didattiche, per una durata complessiva superiore ai trentasei mesi. Tali incarichi hanno sistematicamente coperto posti vacanti e disponibili nell’organico dell’Amministrazione, così piegando a esigenze stabili uno strumento contrattuale che l’ordinamento riserva al soddisfacimento di necessità temporanee ed eccezionali.

Con ricorso depositato nel giugno 2025, il docente, rappresentato e difeso dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha quindi adito il Giudice del Lavoro per ottenere l’accertamento dell’abuso e la condanna del Ministero al pagamento dell’indennità di legge.

Le ragioni del ricorso: la tesi giuridica dello Studio legale Esposito Santonicola

Il petitum (l’oggetto della domanda) consisteva nell’accertamento dell’abusiva successione dei contratti a termine e nella condanna del Ministero al pagamento di un’indennità risarcitoria sino alla misura massima di ventiquattro mensilità; la causa petendi (il titolo della pretesa) risiedeva nella violazione delle norme imperative, nazionali ed eurounitarie, che presidiano il lavoro a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Sul piano del diritto interno, lo Studio ha invocato l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (il cosiddetto decreto «salva-infrazioni»), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166: la disposizione, ferma restando l’impossibilità di costituire rapporti a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, riconosce oggi al lavoratore, nella specifica ipotesi di abuso nell’utilizzo di una successione di contratti a termine, un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto, fatta salva la facoltà di provare il maggior danno. Sul piano del diritto dell’Unione europea, il ricorso ha denunciato la violazione dei principi sanciti dalla direttiva 1999/70/CE, il cui accordo quadro, alla clausola 5, impone agli Stati membri misure effettive di prevenzione e sanzione dell’utilizzo abusivo dei contratti a termine in successione.

Il provvedimento: le valutazioni del Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Federica Acquaviva Coppola, ha condiviso l’impostazione difensiva. Richiamata, ai sensi dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 16 luglio 2025, n. 19708), la pronuncia ha ricostruito il sistema delle supplenze delineato dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e ha ribadito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo, e sentenza 25 gennaio 2024, causa C-389/22), che il rinnovo di contratti a termine diretto a soddisfare esigenze che abbiano, di fatto, carattere permanente e durevole non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro.

Ne discende, secondo il principio recepito dal giudicante, che l’allegazione e la prova della reiterazione di supplenze sino al termine delle attività scolastiche, con durata ultratriennale, presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un ricorso abusivo al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli, con conseguente onere dell’Amministrazione di addurre elementi idonei a comprovare l’effettivo carattere provvisorio delle supplenze. Nel caso di specie, a fronte della reiterazione di supplenze dall’anno scolastico 2012/2013 all’anno scolastico 2021/2022, il Ministero resistente non ha allegato né provato alcun elemento utile a dimostrare la natura provvisoria degli incarichi: il Tribunale ha pertanto riconosciuto il diritto del docente al risarcimento del cosiddetto danno comunitario (il pregiudizio da violazione del diritto dell’Unione europea), liquidato in otto mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a euro 2.408,95 ciascuna, per complessivi euro 19.271,60, oltre accessori. La sentenza ha altresì rimarcato che l’indennità introdotta dal novellato articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 risponde ai requisiti di adeguatezza, dissuasività ed equivalenza imposti dal diritto europeo, e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese processuali.

Riflessioni giuridiche: il commento degli avvocati Esposito Santonicola

A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, la pronuncia merita attenzione per un triplice ordine di ragioni. Anzitutto, essa costituisce una delle applicazioni, nel distretto bresciano, dell’insegnamento della Corte di cassazione di cui all’ordinanza n. 19708 del 2025, che ha significativamente alleggerito la posizione probatoria del lavoratore: dimostrata la reiterazione ultratriennale delle supplenze in un quadro di sostanziale continuità, spetta all’Amministrazione provare che gli incarichi rispondevano a reali esigenze provvisorie.

Inoltre, la decisione dà concreta attuazione al rinnovato assetto sanzionatorio dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come riscritto dal decreto-legge n. 131 del 2024, a conferma dell’effettività della forbice indennitaria compresa tra quattro e ventiquattro mensilità.

Infine, secondo la lettura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, la sentenza conferma che anche il personale scolastico ormai immesso in ruolo conserva il diritto di agire per il ristoro del precariato pregresso, quando la successione dei contratti a termine abbia travalicato i limiti della fisiologica flessibilità. Resta inteso che ogni vicenda esige una valutazione individuale della concreta storia contrattuale, poiché l’esito di ciascun giudizio dipende dalle circostanze e dalle prove proprie del singolo caso.

I docenti e il personale ATA, anche se attualmente di ruolo, che abbiano prestato servizio per oltre trentasei mesi in forza di supplenze reiterate possono richiedere una consulenza preliminare allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9.

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