La reiterazione abusiva delle supplenze annuali e il risarcimento del danno comunitario: il nuovo regime indennitario, fra quattro e ventiquattro mensilità, riconosciuto anche al docente nel frattempo immesso in ruolo

Esiste, nel mondo della scuola, una distanza sottile fra l’apparente provvisorietà di un contratto che reca la scadenza del 30 giugno e la realtà di un servizio che si ripete, identico, per un intero decennio. È proprio in quella distanza che il diritto dell’Unione europea individua l’abuso, ed è in ragione di essa che il legislatore nazionale è stato di recente costretto a intervenire.

Con il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 e non a caso denominato «salva-infrazioni», l’ordinamento ha riscritto l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dando seguito al rilievo mosso dall’Unione sull’inadeguato recepimento della direttiva in materia di lavoro a tempo determinato. La nuova formulazione fissa, per l’ipotesi di abuso nella successione di rapporti a termine alle dipendenze della pubblica amministrazione, un’indennità compresa fra quattro e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

In questa cornice si inscrive una recentissima pronuncia che il nostro Studio ha ottenuto dinanzi al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro. La vicenda riguardava un docente che aveva prestato servizio in forza di supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche, in modo ininterrotto, dall’anno scolastico 2012/2013 all’anno scolastico 2021/2022, per poi transitare nei ruoli dell’amministrazione. A fronte di un quadro tanto eloquente, e in difetto di qualsiasi elemento offerto dal Ministero a comprovare l’effettiva natura sostitutiva e transitoria di quegli incarichi, il Giudicante ha accertato l’abuso e ha condannato l’amministrazione al risarcimento del danno comunitario, liquidato in otto mensilità dell’ultima retribuzione utile, per un importo complessivo di euro 19.271,60, oltre accessori e spese di lite.

Una domanda ricorre, in queste settimane, fra quanti abbiano attraversato lunghe stagioni di precariato prima di conseguire la stabilizzazione: l’ingresso nel ruolo, avvenuto per via concorsuale, estingue forse il diritto a far valere l’abuso patito negli anni della supplenza? È a questo interrogativo, di sicuro rilievo pratico, che dedichiamo il presente numero.

IL QUESITO

Sono docente di scuola secondaria e da poco più di un anno presto servizio a tempo indeterminato. Prima dell’immissione in ruolo, tuttavia, ho insegnato per quasi dieci anni consecutivi con supplenze annuali presso il medesimo istituto e sulla mia stessa classe di concorso, sempre in forza di contratti che scadevano al termine delle lezioni. Mi chiedo se quella lunga sequenza di incarichi a termine, ora che sono finalmente di ruolo, possa ancora considerarsi illegittima e se mi spetti un risarcimento per gli anni trascorsi nella precarietà, ovvero se l’ingresso nei ruoli abbia ormai precluso ogni rivendicazione.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile Professoressa, gentile Professore,

L’avvenuta immissione in ruolo non estingue il diritto al risarcimento per l’abuso anteriormente patito. La ragione è ritenuta evidente: poiché nel pubblico impiego la conversione è in ogni caso vietata e l’accesso ai ruoli si compie per concorso, il transito nella stabilità non rappresenta una riparazione dell’illecito pregresso, il quale conserva intatta la propria autonoma rilevanza risarcitoria. Lo conferma la stessa pronuncia bresciana, resa in favore di un docente già transitato a tempo indeterminato e nondimeno risarcito per la stagione di precariato che l’aveva preceduto.

Un’avvertenza di metodo è, ad ogni modo, ritenuta doverosa. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione, sicché è prudente non lasciar decorrere il tempo: la ricostruzione puntuale e tempestiva della sequenza contrattuale, nelle sue annualità, nella sede, nella classe di concorso e nella natura dei posti, costituisce il presupposto sul quale si misurano tanto l’abuso quanto l’entità del danno. La invito, pertanto, a conservare e ordinare i contratti e i provvedimenti di nomina, che rappresentano la base documentale di ogni iniziativa.

Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione dei docenti e del personale ATA che abbiano prestato servizio attraverso reiterate supplenze annuali, ivi compresi coloro che siano stati nel frattempo immessi in ruolo, tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.

La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.

Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.

Ulteriori approfondimenti sul tema della reiterazione dei contratti a termine nel comparto scuola sono disponibili sul sito scuolalex.it.