Pronuncia rapida, recentissima e “immediatamente esecutiva”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, ha nuovamente accolto, nei termini precisati in motivazione, la domanda cautelare proposta dallo Studio Legale Esposito-Santonicola in favore di un nutrito gruppo di docenti, sospendendo l’efficacia della disciplina ministeriale là dove subordina alla costanza di nomina la piena valutazione del servizio militare di leva ai fini delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

La vicenda

La controversia trae origine dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante le procedure di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze relative al biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028. All’articolo 16, comma 6, il provvedimento dispone che il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge siano interamente valutabili soltanto ove prestati in costanza di nomina, con conseguente esclusione, dal computo del punteggio, di quanti abbiano adempiuto al dovere verso la collettività prima di conseguire un incarico di insegnamento. Avverso tale previsione, e avverso le connesse tabelle di valutazione dei titoli, i ricorrenti hanno adito, per il tramite degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il Giudice amministrativo, dolendosi del mancato riconoscimento del punteggio corrispondente a un’annualità di servizio specifico, pari a dodici punti, e invocando, in via cautelare, l’immediata sospensione della clausola limitativa.

Le ragioni del ricorso

La linea difensiva elaborata dallo Studio legale Esposito Santonicola ha posto al centro un principio di rango costituzionale prima ancora che amministrativo: l’adempimento di un dovere verso la collettività non può convertirsi in fonte di pregiudizio per la carriera del cittadino. Su tale fondamento la difesa ha richiamato l’articolo 52 della Costituzione, che eleva la difesa della Patria a sacro dovere del cittadino, e l’articolo 2050 del Codice dell’ordinamento militare, approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prescrive la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici con il medesimo punteggio attribuito ai servizi resi presso enti pubblici. A tali coordinate si è aggiunto il richiamo all’articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a mente del quale «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», disposizione che ha recepito l’articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Su queste premesse i legali hanno rappresentato che la subordinazione del punteggio alla costanza di nomina introduce una disparità di trattamento priva di ragionevole giustificazione, poiché penalizza proprio chi ha onorato un obbligo di legge prima dell’ingresso nel mondo della scuola, e hanno invocato l’orientamento, maturato presso il Consiglio di Stato e ripetutamente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui il servizio di leva, o il servizio sostitutivo a esso assimilato per legge, prestato dopo il conseguimento del titolo è utilmente valutabile ancorché non in costanza di nomina.

Il provvedimento

Il Collegio, presieduto dal dottor Alessandro Tomassetti e composto dai magistrati Giovanni Caputi, estensore, e Ciro Daniele Piro, ha osservato che, con riguardo alle ordinanze ministeriali succedutesi in materia di graduatorie provinciali, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere fondate le pretese dei ricorrenti che abbiano prestato servizio militare di leva, o servizio sostitutivo assimilato per legge, dopo il conseguimento del titolo di studio, anche se non in costanza di nomina, richiamando altresì un proprio precedente con cui la medesima Sezione aveva già sospeso l’efficacia della clausola limitativa introdotta dall’articolo 16, comma 6. Su tali premesse il Tribunale ha ravvisato i presupposti per accogliere la domanda cautelare.

Il Tribunale ha quindi disposto che l’Amministrazione dia esecuzione all’ordinanza, rinviando la trattazione del merito a pubblica udienza.

Il commento degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

A parere dello Studio Legale Esposito-Santonicola, la decisione si inscrive con coerenza in un solco interpretativo ormai consolidato, che valorizza il servizio reso alla collettività quale esperienza meritevole di tutela e non come elemento neutro o, addirittura, penalizzante. Secondo la lettura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, l’accoglimento cautelare conferma che il vincolo della costanza di nomina, lungi dal configurare un criterio neutrale di selezione, rischia di risolversi in un’ingiustificata compressione del diritto al corretto collocamento in graduatoria.

I docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026/2028 che abbiano prestato il servizio militare di leva, o il servizio sostitutivo a esso assimilato per legge, dopo il conseguimento del titolo e non in costanza di nomina, e che versino in una situazione analoga, possono richiedere una valutazione preliminare del proprio caso allo Studio Legale Esposito-Santonicola contattando il numero WhatsApp 366 18 28 48 9, con messaggio scritto o vocale.