Servizio militare e graduatorie ATA 24 mesi per l’a.s. 2026/2027: la compilazione della domanda su POLIS, l’atto di diffida e le due iniziative giudiziarie per l’inserimento in graduatoria e il riconoscimento del punteggio pieno di 6 punti
L’apertura della procedura di aggiornamento e integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale A.T.A. — le cosiddette graduatorie 24 mesi, disciplinate dall’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 — per l’anno scolastico 2026/2027 ripropone, con rinnovata urgenza, una questione che lo Studio Legale Esposito Santonicola segue da tempo con attenzione e con risultati giurisprudenziali di assoluto rilievo.
Si tratta della corretta valutazione del servizio militare di leva, del servizio civile sostitutivo e del servizio volontario equiparabile per legge prestato dal personale A.T.A. non in costanza di rapporto di impiego con l’amministrazione scolastica. La normativa primaria, e segnatamente l’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994, sancisce con formula ritenuta perentoria che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», senza operare alcuna distinzione fondata sulla sussistenza o meno di un preesistente rapporto di impiego. Il precetto trova, peraltro, il proprio ancoraggio costituzionale nell’articolo 52, comma 2, secondo periodo, della Carta fondamentale, a mente del quale l’adempimento del servizio militare obbligatorio non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l’esercizio dei diritti politici.
Nondimeno, l’Amministrazione scolastica ha costantemente disatteso tali coordinate normative, operando una differenziazione di trattamento di vistosa portata. Al servizio militare prestato durante un rapporto di lavoro con la scuola è stato riconosciuto il punteggio pieno di 6 punti per anno (corrispondente a 0,50 punti per ciascun mese di servizio), mentre al medesimo servizio svolto al di fuori di un rapporto di impiego è stato attribuito il punteggio di 0,60 punti per anno (vale a dire 0,05 punti per mese): una sproporzione pari a dieci volte.
Il sistema informatico ministeriale POLIS, attraverso il quale la domanda di aggiornamento viene compilata e trasmessa, consente di dichiarare il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego — inserendolo nella sezione dedicata ai servizi presso altre amministrazioni statali ovvero nella specifica voce relativa al servizio militare e civile — ma lo valuta automaticamente con il punteggio ridotto, in applicazione della tabella ministeriale vigente. L’interessato, dunque, può e deve dichiarare fedelmente il servizio effettivamente prestato, indicando le date esatte e la tipologia: sarà il sistema ad attribuire d’ufficio il punteggio ridotto, e sarà precisamente tale decurtazione l’oggetto della censura giudiziaria.
Orbene, la giurisprudenza amministrativa ha censurato con fermezza l’impostazione ministeriale. Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha edificato, nel corso degli ultimi quattro anni, un orientamento costante, ribadendo in una pluralità di pronunce il principio della piena equivalenza valutativa del servizio militare: sentenze n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 7383/2022, n. 266/2023, n. 11235/2023, n. 2854/2025 e, da ultimo, n. 2197 del 17 marzo 2026, con la quale il Giudice d’appello ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, confutando analiticamente ogni argomento difensivo dell’Avvocatura dello Stato e ribadendo la prevalenza della norma speciale dell’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994 sulla disciplina generale recata dall’articolo 2050, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al medesimo filone si inscrive l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Quinta, 20 novembre 2025, n. 6510, che ha accolto la domanda cautelare proposta da trentacinque ricorrenti del personale A.T.A., ordinando all’Amministrazione l’attribuzione della valutazione piena.
Di peculiare rilievo è ritenuta, inoltre, l’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro del 20 agosto 2025, resa su ricorso ex art. 700 c.p.c. patrocinato dallo Studio Legale Esposito Santonicola, la quale ha riconosciuto al servizio militare una duplice valenza di portata inedita nella giurisprudenza di settore: da un lato, quale annualità piena computabile ai fini del raggiungimento dei 23 mesi e 16 giorni prescritti per l’inserimento nelle graduatorie 24 mesi; dall’altro, quale titolo per l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per ciascun profilo professionale per il quale il lavoratore possieda i requisiti di accesso. Tale pronuncia, non reclamata e pertanto divenuta stabile, ha altresì elaborato l’innovativa teoria del “diniego digitale”, qualificando il blocco informatico del sistema ministeriale POLIS quale provvedimento amministrativo tacito di diniego, nullo ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tale contesto, molteplici sono i quesiti pervenuti allo Studio da parte di lavoratori del comparto A.T.A. che si apprestano a compilare la domanda di aggiornamento su POLIS e che desiderano comprendere, con la massima concretezza, quale condotta tenere e quale iniziativa giudiziaria sia più confacente alla propria posizione individuale. La domanda che segue — formulata in termini spersonalizzati ma perfettamente rappresentativa dei quesiti ricorrenti — consente di affrontare con completezza tutti i profili di interesse.
IL QUESITO
Sono un collaboratore scolastico che ha prestato il servizio militare di leva non in costanza di rapporto di impiego con la scuola. Sto per compilare la domanda di aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali ATA 24 mesi per l’a.s. 2026/2027 su POLIS. Vorrei sapere se sia opportuno dichiarare il servizio militare direttamente nella domanda oppure se rischio di rendere dichiarazioni mendaci, visto che l’Amministrazione lo valuta soltanto con un punteggio ridotto. Vorrei inoltre capire quale delle due iniziative legali predisposte dal Vostro Studio sia adatta alla mia posizione specifica e se la diffida mi tuteli in ogni caso.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile A.T.A.,
la preoccupazione sollevata è comprensibile e diffusa, ma merita di essere dissipata con chiarezza. Dichiarare nella domanda POLIS il servizio militare effettivamente prestato, nella sezione dedicata e con le date esatte del periodo di servizio, non configura in alcun modo una dichiarazione mendace. L’interessato, infatti, non afferma il falso: egli dichiara un fatto storico veritiero — l’avvenuta prestazione del servizio militare di leva, del servizio civile sostitutivo o del servizio volontario equiparabile — documentabile mediante il foglio matricolare o l’attestazione rilasciata dall’autorità militare competente. La circostanza che il sistema informatico ministeriale attribuisca d’ufficio a tale servizio il punteggio ridotto di 0,05 punti per mese, in applicazione della tabella di valutazione vigente, non incide in alcun modo sulla veridicità della dichiarazione resa dall’interessato. La divergenza, in altri termini, non attiene all’an della prestazione del servizio — che è pacifica e documentale — bensì al quantum della valutazione che l’Amministrazione vi connette, e sarà precisamente tale decurtazione a costituire l’oggetto della censura giudiziaria. Laddove il portale POLIS consenta l’inserimento del servizio militare, è dunque ritenuto non solo lecito, ma opportuno compilare la dichiarazione con scrupolo e completezza, indicando la tipologia del servizio e le date esatte del periodo di svolgimento.
Occorre altresì rassicurare il lettore su un profilo di fondamentale importanza: indipendentemente da quanto dichiarato nella domanda su POLIS, e indipendentemente dalla circostanza che la domanda sia o meno materialmente inoltrabile dal sistema informatico, lo Studio Legale Esposito Santonicola ha predisposto, nell’ambito di entrambe le iniziative giudiziarie collettive, un apposito atto di diffida e messa in mora (Allegato 4 delle istruzioni operative), da inviare preferibilmente a mezzo PEC — ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento — al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. La diffida cristallizza la pretesa al riconoscimento del punteggio pieno e, ove ricorra l’ipotesi dell’inserimento in graduatoria, anche al computo dell’annualità di servizio militare quale servizio utile ai fini del raggiungimento della soglia minima. L’invio della diffida, con la conservazione delle ricevute di accettazione e consegna PEC, tutela pienamente la posizione dell’aderente e costituisce un passaggio indispensabile che lo Studio raccomanda in ogni ipotesi.
Chiarito ciò, la differenza sostanziale tra le due iniziative predisposte dallo Studio risiede nel punto di partenza del candidato e, di conseguenza, nell’uso che si intende fare dell’anno di servizio militare nell’economia della graduatoria. Il discrimine è il seguente: il candidato ha già raggiunto, con il servizio A.T.A. effettivamente prestato presso le istituzioni scolastiche statali, il requisito minimo di ventitré mesi e sedici giorni prescritto dall’articolo 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali, oppure non lo ha ancora raggiunto?
La prima iniziativa — il riconoscimento del punteggio pieno di 6 punti. Questa iniziativa, alla quale corrisponde un importo di preadesione di euro 200,00, si rivolge a coloro che possiedono già autonomamente il requisito di servizio per l’inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali — avendo già maturato i 23 mesi e 16 giorni di servizio A.T.A. effettivo con contratti scolastici statali — ovvero risultano già inseriti nelle medesime graduatorie. Per questi lavoratori, il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego è già stato dichiarato all’Amministrazione e risulta iscritto nella posizione individuale, ma con il punteggio ridotto di 0,60 punti per anno. L’obiettivo del ricorso è, pertanto, circoscritto al solo profilo del punteggio: ottenere l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per anno (0,50 punti per mese) in luogo della valutazione ridotta, con ogni conseguenza in termini di migliore collocazione in graduatoria e di incremento delle concrete possibilità di immissione in ruolo. Si tratta, in buona sostanza, di colmare la sproporzione — pari a dieci volte — tra la valutazione che l’Amministrazione riconosce al servizio militare prestato in costanza di rapporto e quella, notevolmente inferiore, riservata al medesimo servizio svolto al di fuori del rapporto di impiego.
La strategia operativa per chi aderisce a questa iniziativa è lineare: l’interessato presenta regolarmente la domanda su POLIS entro il termine di scadenza fissato dall’Amministrazione, compilandola con la consueta diligenza e avendo cura di dichiarare il servizio militare nella sezione dedicata del portale, indicando la tipologia del servizio e le date esatte del periodo di svolgimento. Il sistema attribuirà d’ufficio il punteggio ridotto. Contestualmente, l’aderente provvede all’invio della diffida e formalizza la propria adesione al ricorso collettivo dinanzi al TAR competente.
La seconda iniziativa — l’inserimento in graduatoria e l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti. Questa iniziativa, alla quale corrisponde un importo di preadesione di euro 300,00, persegue un obiettivo duplice e cumulativo e si rivolge a coloro che non hanno ancora raggiunto, con il solo servizio A.T.A. effettivo, il requisito minimo dei 23 mesi e 16 giorni e si trovano, pertanto, esclusi dalla graduatoria. Per costoro il servizio militare non è soltanto una voce di punteggio, ma rappresenta il tassello indispensabile per sbloccare il diritto stesso di accesso alla graduatoria: l’anno di servizio militare, ove riconosciuto quale annualità piena di servizio effettivo, verrebbe sommato al servizio A.T.A. già maturato — una sola annualità — consentendo di raggiungere la soglia minima prescritta dalla legge. Una volta ottenuto l’inserimento in graduatoria, il ricorso chiede, contestualmente, l’attribuzione del punteggio pieno di 6 punti per ciascun profilo professionale — segnatamente Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico — per il quale l’interessato possieda i requisiti di accesso.
La strategia operativa per questa seconda ipotesi è sostanzialmente diversa. Poiché il candidato non possiede autonomamente il requisito temporale minimo di servizio, il sistema informatico ministeriale POLIS blocca automaticamente la domanda in sede di controllo, impedendone la trasmissione. Tale blocco — come ha avuto modo di chiarire la già citata ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro del 20 agosto 2025 — non configura una mera disfunzione informatica, ma integra un vero e proprio provvedimento amministrativo tacito di diniego, nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 (c.d. teoria del “diniego digitale”). L’interessato, dunque, non presenterà la domanda su POLIS — non per propria volontà, ma per l’impossibilità materiale derivante dal blocco informatico — e provvederà, piuttosto, all’immediato invio della diffida (Allegato 4 delle istruzioni operative) a mezzo PEC o raccomandata A/R al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Provinciale, formalizzando contestualmente la propria adesione al ricorso collettivo. Il ricorso chiederà al TAR competente, oltre al computo dell’annualità di servizio militare e all’attribuzione del punteggio pieno, anche il ripristino del diritto alla presentazione della domanda nelle modalità telematiche, ossia l’ordine al Ministero di rimuovere il blocco informatico e di accettare la domanda con effetto retroattivo, superando il diniego digitale.
In tutte le ipotesi esaminate, è ritenuto opportuno ribadire con la massima chiarezza un punto che dissipa ogni residua preoccupazione: dichiarare il servizio militare nella sezione dedicata del portale POLIS non integra mai, in nessun caso, una dichiarazione mendace. L’interessato attesta un fatto storico veritiero e documentato; la divergenza attiene esclusivamente alla misura della valutazione che l’Amministrazione vi connette, e non alla veridicità del fatto dichiarato. Nella seconda ipotesi, la mancata possibilità di presentare la domanda per il blocco del sistema informatico è essa stessa uno degli atti che il ricorso impugna, ponendosi l’accento sul fatto che, secondo la tesi dei legali, il sistema ministeriale non può legittimamente precludere la partecipazione a chi possieda, ove correttamente computato il servizio militare, i requisiti di accesso.
Il fondamento giuridico di entrambe le iniziative poggia, come si è avuto modo di illustrare nella premessa, sul seguente impianto normativo e giurisprudenziale: l’articolo 52, comma 2, della Costituzione, l’articolo 569, comma 3, del decreto legislativo n. 297/1994, l’articolo 2050, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 66/2010, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione Settima — con la recentissima sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026 — e l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Quinta, n. 6510/2025. L’insieme di tali coordinate delinea il fumus boni iuris, fermo restando che ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa dovrà essere condotta caso per caso dal Giudice adito.
In definitiva, la condotta più appropriata si modula in ragione della posizione individuale dell’interessato: chi possiede già i 23 mesi e 16 giorni di servizio A.T.A. effettivo — o è già inserito in graduatoria — e intende esclusivamente ottenere la correzione al rialzo del proprio punteggio, presenterà regolarmente la domanda su POLIS dichiarando il servizio militare nella sezione dedicata, invierà la diffida e aderirà alla prima iniziativa; chi invece non ha ancora raggiunto il requisito minimo di servizio e necessita del computo dell’annualità di servizio militare per varcare la soglia di accesso alla graduatoria, non presenterà la domanda su POLIS — che verrebbe bloccata dal sistema — invierà immediatamente la diffida e aderirà alla seconda iniziativa.
Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica, lo Studio Legale Esposito Santonicola rimane a disposizione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica che abbia prestato servizio militare di leva, servizio civile sostitutivo o servizio volontario equiparabile tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.
La pagina dedicata alla preadesione per la prima iniziativa (riconoscimento del punteggio pieno di 6 punti per chi è già inserito o possiede autonomamente i requisiti) è raggiungibile al seguente indirizzo: https://scuolalex.it/preadesione-al-ricorso-amministrativo-per-il-riconoscimento-del-servizio-militare-nelle-graduatorie-ata-24-mesi-a-s-2026-2027/
La pagina dedicata alla preadesione per la seconda iniziativa (inserimento in graduatoria mediante il computo del servizio militare come annualità piena e contestuale attribuzione del punteggio pieno di 6 punti) è raggiungibile al seguente indirizzo: https://scuolalex.it/preadesione-ricorso-per-riconoscimento-6-punti-servizio-militare-in-graduatorie-ata-24-mesi-2026-2027/
Il termine per la preadesione è fissato al 30 aprile 2026.
La valutazione del caso concreto sarà formulata dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale, nel rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale. Le considerazioni svolte nella presente rubrica hanno carattere generale e divulgativo e non costituiscono parere legale.
