Un’analisi giuridica a cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
A fronte del perdurante fenomeno del precariato scolastico e della reiterazione dei contratti a tempo determinato nel comparto scuola, lo Studio Legale Esposito Santonicola ritiene doveroso intervenire per commentare una recente e significativa pronuncia ottenuta presso il Tribunale Ordinario di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, che riconduce la questione al suo alveo naturale: quello del diritto dell’Unione Europea e della tutela risarcitoria per l’abuso dello strumento negoziale a tempo determinato.
Un primo snodo fondamentale attiene alla qualificazione giuridica delle supplenze conferite su cosiddetto «organico di fatto» e alla loro reiterazione nel tempo. Nel dibattito corrente si è sovente asserito che le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche — con scadenza al 30 giugno di ciascun anno scolastico — essendo legate a esigenze contingenti e variabili della popolazione scolastica, sfuggirebbero alla censura di abusività. Tale assunto, tuttavia, non trova riscontro nel dato normativo e giurisprudenziale eurounitario. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a partire dalla storica sentenza Mascolo (Terza Sezione, 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13 e a.), ha chiarito che la sostituzione temporanea e la necessità di organizzare il servizio scolastico possono costituire una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; ha tuttavia statuito, con pari fermezza, che il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte a esigenze che, di fatto, hanno carattere non già provvisorio, ma permanente e durevole, non è giustificato ai sensi del medesimo accordo quadro. Ne discende, sul piano strettamente logico e giuridico, che la reiterazione ultratriennale di supplenze presso il medesimo istituto e per la medesima classe di concorso, in assenza di reali esigenze sostitutive, disvela la copertura di un fabbisogno strutturale per inadeguatezza dell’organico previsionale. Non si assiste, dunque, a una mera flessibilità organizzativa, bensì a un uso distorto del potere datoriale pubblico.
A tale profilo si salda un’ulteriore e dirimente criticità giuridica, inerente all’onere della prova e alla sua distribuzione tra le parti del rapporto. L’ordinamento consente legittimamente il ricorso ai contratti a termine nel comparto scuola, giusta l’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124; tuttavia, qualora il lavoratore alleghi e provi la reiterazione delle supplenze per una durata ultratriennale — assunta quale parametro di ragionevolezza dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 19708 del 16 luglio 2025 — spetta all’Amministrazione addurre elementi specifici atti a comprovare l’effettivo carattere provvisorio della supplenza e l’assenza di un uso improprio o distorto del potere organizzativo. La Suprema Corte ha precisato che, quando l’esigenza di copertura del posto perde il carattere della temporaneità e assume quello della stabilità, si appalesa la necessità di procedere a una modificazione della pianta organica, con conseguente riconducibilità della supplenza alla diversa ipotesi dell’organico di diritto.
Nel caso di specie, esaminato dal Tribunale di Vicenza, il ricorrente — un docente di scuola secondaria di secondo grado — ha prestato servizio in forza di contratti a termine per un periodo complessivo superiore a dieci anni, di cui numerose annualità consecutive presso il medesimo istituto scolastico e per la medesima classe di insegnamento. A fronte di tale inequivocabile quadro fattuale, caratterizzato dalla reiterazione sistematica delle supplenze fino al termine delle attività didattiche, dalla omogeneità della classe di concorso e dalla continuità della sede, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha fornito alcun elemento utile a dimostrare la natura transitoria delle esigenze sottese ai contratti, esponendosi in tal modo alla soccombenza.
Non meno rilevante risulta l’analisi della quantificazione del danno e del quadro normativo di riferimento. L’art. 36, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), come novellato dall’art. 12, comma 1, del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 — convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 — stabilisce che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno. La novella legislativa ha fissato un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione, al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Il Giudicante, alla luce dell’entità della violazione accertata, ha ritenuto equo liquidare il danno nella misura di sette mensilità dell’ultima retribuzione — una per ciascun anno di reiterazione abusiva presso il medesimo istituto — per un importo complessivo superiore a sedicimila euro, oltre alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. Tale quantificazione risulta pienamente coerente con i parametri normativi e proporzionata alla gravità e alla durata della condotta abusiva dell’Amministrazione.
Sul versante del diritto sovranazionale, la pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 25 gennaio 2024 (causa C-389/22), la quale ha ribadito che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte a esigenze che, di fatto, hanno carattere permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. In tale prospettiva, la reiterazione delle supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale, presso il medesimo istituto e per la medesima classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto, per inadeguatezza dell’organico previsionale.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Vicenza conferma un orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto al risarcimento del danno comunitario in favore dei docenti precari che abbiano subito la reiterazione abusiva dei contratti a termine. L’accoglimento giudiziario ottenuto rappresenta la fisiologica espressione dello Stato di Diritto, volta a garantire che l’azione pubblica si svolga nel rigoroso rispetto della gerarchia delle fonti, dei principi eurounitari e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Sotto il profilo processuale, lo Studio Legale Esposito Santonicola mantiene ferma l’iniziativa a tutela dei docenti e del personale ATA precario della scuola. Per qualunque approfondimento individuale della propria posizione giuridica — in particolare per coloro che abbiano maturato oltre 36 mesi di servizio con contratti a termine su organico di fatto o di diritto, supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche — lo Studio rimane a disposizione tramite messaggio scritto o vocale su WhatsApp al numero 366 18 28 489.
Si rammenta che ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti per avviare un’azione risarcitoria per abuso dei contratti a termine nel settore scolastico sarà formulata esclusivamente all’esito dell’esame della documentazione individuale (contratti di lavoro, estratti matricolari, certificati di servizio), nel rigoroso rispetto del principio di veridicità e correttezza dell’informazione professionale.
