Profili di una possibile illegittimità delle operazioni concorsuali, tutela dei candidati e dies a quo per l’impugnazione: un’analisi alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di par condicio, anonimato e buon andamento delle procedure selettive pubbliche.
Le prove scritte del concorso pubblico per la selezione di 145 Dirigenti Tecnici con funzioni ispettive, svoltesi presso la Nuova Fiera di Roma nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2026, hanno fatto registrare, secondo quanto riferito da diversi candidati, una serie di criticità che meritano attenta considerazione giuridica. Le circostanze segnalate – la cui effettiva sussistenza dovrà essere verificata attraverso l’accesso ai verbali e alla documentazione ufficiale della procedura – potrebbero, ove confermate, configurare violazioni di principi fondamentali che presiedono a ogni procedura selettiva pubblica: la par condicio tra i concorrenti, l’anonimato nella correzione degli elaborati, il diritto all’integrale fruizione del tempo d’esame previsto dal bando.
Si tratta di un concorso volto a selezionare le figure ispettive del sistema scolastico nazionale: professionisti chiamati, per definizione istituzionale, a garantire la legittimità dell’azione amministrativa nelle scuole. Che proprio la procedura per la loro selezione possa presentare i profili di criticità segnalati dai candidati costituirebbe, evidentemente, un paradosso non tollerabile dall’ordinamento.
In queste settimane, lo Studio Legale Esposito Santonicola – già impegnato nella tutela di candidati esclusi dalla fase preselettiva dello stesso concorso, con l’ottenimento di decreti cautelari monocratici di ammissione con riserva alle prove scritte – ha raccolto testimonianze e prime evidenze documentali che delineano un quadro meritevole di approfondimento. Riteniamo pertanto utile offrire ai lettori della rubrica un’analisi dei profili giuridici in gioco, delle possibili forme di tutela e, soprattutto, del momento a partire dal quale sarebbe concretamente esperibile l’azione giurisdizionale.
QUESITO / CONSULENZA INFORMATIVA
Gentili Avvocati,
sono una docente di ruolo e ho partecipato al concorso per 145 Dirigenti Tecnici, sostenendo entrambe le prove scritte a Roma il 19 e 20 gennaio scorsi. Scrivo perché ciò che ho vissuto in quelle due giornate mi ha profondamente amareggiata e mi ha fatto sorgere seri dubbi sulla regolarità della procedura.
Durante la prima prova, che doveva durare 180 minuti, il tablet che mi era stato assegnato ha iniziato a scaricarsi ben prima della scadenza del tempo. I dispositivi erano stati accesi circa tre ore prima dell’inizio effettivo della prova e non erano collegati alla rete elettrica. A circa trenta minuti dalla fine, il mio tablet segnava un livello di batteria critico e un addetto mi ha detto di consegnare subito, per non rischiare di perdere tutto quanto scritto. Ho consegnato, ma ho fatto verbalizzare l’accaduto. Molti colleghi hanno vissuto la stessa situazione: ad alcuni è stato fornito un power bank, ad altri no; ad alcuni, il cui dispositivo si era completamente spento, è stato consentito di riprendere dopo la ricarica; ad altri è stato semplicemente detto di consegnare. Un membro della Commissione ha persino comunicato al microfono che conveniva consegnare, poiché le batterie si stavano scaricando.
Un altro aspetto che mi ha colpita riguarda l’anonimato. Il primo giorno, a ciascuno di noi è stato offerto un foglio con nome, cognome, codice fiscale e un codice alfanumerico associato al tablet. Questo foglio è rimasto sul nostro banco per tutta la durata della prova ed è stato poi ritirato dalla Commissione senza alcuna procedura di imbustamento anonimo. I telefoni cellulari, quel giorno, non sono stati neppure ritirati: ci hanno consegnato buste trasparenti, ma nessuno controllava che venissero effettivamente chiuse. Ho visto colleghi che le hanno lasciate aperte accanto a sé. Un candidato è stato addirittura espulso perché sorpreso a copiare dal telefono.
Infine, a me e ad altri colleghi che avevamo portato un noto codice di legislazione scolastica in tre volumi – di cui solo il primo, contenente le fonti primarie, era consentito – la Commissione ha imposto di strappare sia l’indice analitico sia l’indice sistematico, lasciandoci con il solo indice cronologico, peraltro privo dell’indicazione delle pagine. Ad altri candidati, muniti di codici di diverso editore, non è stato chiesto di strappare nulla. Cercare una norma in un volume di oltre novecento pagine senza un indice fruibile ha rappresentato una grave mancanza.
Vorrei capire se quanto accaduto possa fondare un ricorso e, soprattutto, a partire da quale momento sia possibile agire.
LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA
Gentile Dottoressa, le circostanze da Lei riferite, ove riscontrate dalla documentazione ufficiale – verbali della Commissione, attestazioni, registrazioni – presenterebbero profili di illegittimità di assoluta gravità, che investono i principi cardine di ogni procedura selettiva pubblica. Le offriamo un inquadramento dei profili giuridici in gioco, delle possibili strategie di tutela e del momento a partire dal quale sarebbe possibile proporre ricorso.
Partiamo dalla questione che L’ha colpita più direttamente: la lamentata compressione del tempo d’esame. Il bando prevedeva 180 minuti per la prima prova scritta. Questo tempo non è un’indicazione di massima, ma un diritto di ciascun candidato, presidiato dal principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e declinato, nella materia concorsuale, attraverso il principio della par condicio tra i partecipanti. Se un candidato dispone dell’intero tempo previsto e un altro è costretto a consegnare con trenta minuti di anticipo per causa imputabile esclusivamente all’Amministrazione – quale l’inadeguata gestione dei dispositivi informatici – la parità di trattamento risulta irrimediabilmente compromessa.
La gravità della situazione, secondo quanto riferito, sarebbe accentuata dalla disomogeneità dei rimedi adottati dalla Commissione: ad alcuni candidati sarebbe stato fornito un power bank, ad altri no; taluni avrebbero potuto proseguire dopo la ricarica del tablet, altri sarebbero stati invitati a consegnare. Una tale gestione frammentaria delle conseguenze di un problema organizzativo – un problema del tutto prevedibile e prevenibile – configurerebbe una disparità di trattamento in re ipsa. Non si tratterebbe, cioè, di una circostanza soggettiva del candidato, bensì di un deficit strutturale imputabile all’Amministrazione. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le condizioni di svolgimento delle prove scritte debbano essere uniformi per tutti i candidati, essendo la simultaneità e l’omogeneità delle condizioni d’esame corollari necessari della par condicio (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. IV, 2 luglio 2024, n. 5840).
Il secondo profilo – la lamentata mancata garanzia dell’anonimato – è, se possibile, ancora più delicato. L’anonimato nella correzione delle prove scritte concorsuali non rappresenta un adempimento burocratico fra i tanti: è, come ha statuito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 26 del 20 novembre 2013, il «diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione».
Orbene, le circostanze da Lei riferite – il foglio nominativo che sarebbe rimasto visibile sul banco per l’intera durata della prova, l’asserita assenza di una procedura di imbustamento anonimo, il mancato sequestro dei telefoni cellulari nella prima giornata – ove accertate attraverso i verbali e la documentazione ufficiale, potrebbero integrare quel tipo di violazione strutturale dell’anonimato che la giurisprudenza sanziona con l’annullamento. Il TAR Campania, Sezione III, con sentenza 27 luglio 2022, n. 5009, ha annullato un’intera procedura concorsuale proprio per violazione «generalizzata e strutturale» dell’anonimato; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7684/2024, ha a sua volta confermato che la violazione del principio dell’anonimato è ex se rilevante e idonea a inficiare l’intera procedura selettiva.
Il terzo profilo – la denunciata gestione disomogenea dei codici normativi – è anch’esso riconducibile alla violazione della par condicio. L’indice di un codice non è un commento: rappresenta la mera elencazione delle fonti normative con la relativa titolazione ufficiale. Il bando vietava l’uso di testi «commentati», non l’uso di indici. Se ad alcuni candidati fosse stato imposto di strappare l’indice e ad altri, muniti di codici di diverso editore, tale imposizione non fosse stata formulata, ne deriverebbe una disparità di mezzi che si tradurrebbe, inevitabilmente, in una disparità di risultati. Un candidato costretto a cercare una norma in un volume di novecento pagine senza un indice analitico si troverebbe in una condizione oggettivamente deteriore rispetto a chi possa orientarsi agevolmente. Si tratterebbe di un’asimmetria del tutto estranea alla preparazione del candidato e interamente riconducibile a una gestione approssimativa delle regole da parte della Commissione.
Veniamo ora alla domanda principale: a partire da quale momento è possibile proporre ricorso?
Il dies a quo – il giorno a partire dal quale decorre il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso al TAR – coincide, di regola, con la pubblicazione o comunicazione degli esiti delle prove scritte.
Fino a quel momento, il candidato può e deve raccogliere e conservare ogni elemento utile – verbalizzazioni sottoscritte, fotografie, attestazioni, dichiarazioni di testimoni – ma il ricorso giurisdizionale diverrà proponibile soltanto con la formalizzazione degli esiti.
Il nostro consiglio, dunque, si articola su due piani. Nell’immediato: presentare un’istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990, per acquisire i verbali della Commissione, le registrazioni delle comunicazioni effettuate al microfono, la documentazione relativa alla gestione dei dispositivi informatici e le istruzioni impartite in merito ai codici normativi. Solo l’esame di tale documentazione consentirà di verificare se le circostanze segnalate dai candidati trovino riscontro negli atti ufficiali e, quindi, se sussistano i presupposti per agire in giudizio.
All’esito della comunicazione dei risultati delle prove scritte, in caso di esclusione, sarebbe possibile valutare la proposizione del ricorso al TAR competente, nel termine perentorio di sessanta giorni, impugnando congiuntamente il provvedimento lesivo (mancato superamento della prova o punteggio insufficiente) e gli atti presupposti ritenuti viziati (verbali relativi allo svolgimento delle prove, deliberazioni della Commissione sulla gestione dei codici, atti organizzativi relativi alla dotazione informatica). In caso di particolare urgenza, il ricorso potrà essere corredato da istanza cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, per domandare l’ammissione con riserva alle fasi successive della procedura.
È doveroso precisare, infine, che quanto sin qui esposto non esaurisce i profili di una possibile illegittimità della procedura. Come noto ai lettori della rubrica, lo Studio Legale Esposito Santonicola ha già ottenuto decreti cautelari monocratici di ammissione con riserva alle prove scritte, in favore di candidati esclusi dalla fase preselettiva per la ritenuta erroneità di alcuni quesiti a risposta multipla. Quei motivi di ricorso – quesiti ambigui, assenza di univocità nelle risposte, difformità dalla lex specialis – restano pienamente validi e potrebbero cumularsi con i vizi eventualmente emersi durante le prove scritte, configurando un quadro complessivo di illegittimità che il giudice amministrativo sarebbe chiamato a valutare nella sua interezza.
La giurisprudenza amministrativa consolidata ci ricorda che il concorso pubblico manifesta l’attuazione concreta dell’art. 97 della Costituzione: la selezione dei «più capaci e meritevoli», in condizioni di trasparenza e imparzialità che la Repubblica impone a sé stessa.
Quando quelle condizioni vengono meno — per incuria organizzativa, per superficialità gestionale, per difetto di programmazione — l’ordinamento appresta gli strumenti per ripristinarle. Spetta ai candidati, con il supporto di una difesa tecnica, avvalersene tempestivamente.
L’INIZIATIVA LEGALE
Lo Studio Legale Esposito Santonicola ha attivato un servizio di assistenza specificamente rivolto ai candidati del concorso per 145 Dirigenti Tecnici che ritengano di essere stati pregiudicati dalle irregolarità segnalate in relazione alle prove scritte del 19 e 20 gennaio 2026.
Lo Studio — che già patrocina i ricorsi avverso l’esclusione dalla fase preselettiva — è a disposizione per una valutazione personalizzata della posizione di ciascun candidato, anche in vista della proposizione di ricorsi al TAR Lazio, non appena saranno formalizzati gli esiti delle prove scritte. Nelle more, è essenziale raccogliere e conservare ogni elemento probatorio utile: verbalizzazioni sottoscritte, fotografie dei dispositivi, comunicazioni ricevute dalla Commissione, attestati di partecipazione e ogni altro documento rilevante.
Per interloquire direttamente con i legali Esposito e Santonicola, è possibile inviare messaggi, sia scritti sia audio, tramite WhatsApp al numero 366 18 28 489.
La presente rubrica assume finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale. I profili giuridici esposti sono subordinati alla verifica documentale delle circostanze riferite dai candidati, da effettuarsi mediante accesso agli atti della procedura. Ogni valutazione deve essere condotta sul caso concreto e sulla documentazione effettivamente disponibile, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.
