Chiarimenti alla luce della recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di rapporto di lavoro subordinato di fatto.

Numerosi lavoratori del comparto scuola che, prima della stabilizzazione disposta dalla Legge n. 205/2017, hanno prestato servizio presso istituzioni scolastiche statali pur essendo formalmente inquadrati alle dipendenze di cooperative, si interrogano oggi sulla possibilità di ottenere il riconoscimento di quel servizio ai fini della ricostruzione di carriera e dell’adeguamento retributivo.

La questione assume particolare rilievo a seguito di una recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro, che – secondo quanto emerge dalle prime analisi della decisione – avrebbe accolto le ragioni di un lavoratore ex LSU, affermando il diritto al pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo. Il fulcro della problematica non attiene soltanto a profili di natura economica, ma investe la stessa qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra il lavoratore e l’Amministrazione scolastica durante il periodo di formale inquadramento presso la cooperativa: un rapporto che, nella sostanza, presentava tutti i tratti della subordinazione.

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA

Gentili Avvocati,

sono un collaboratore scolastico in servizio a tempo indeterminato. Sono stato stabilizzato ai sensi della Legge n. 205/2017, dopo aver lavorato per circa otto anni presso diverse scuole statali della mia città, formalmente inquadrato come socio lavoratore di una cooperativa che aveva in appalto i servizi ausiliari.

Durante tutti quegli anni ho svolto le medesime mansioni dei colleghi collaboratori scolastici di ruolo: apertura e chiusura dei locali, vigilanza sugli alunni, pulizia degli ambienti, supporto ai docenti e alla segreteria. Ricevevo ordini direttamente dal dirigente scolastico e dal DSGA, timbravo il cartellino come tutti gli altri dipendenti, chiedevo permessi alla scuola. La cooperativa, in pratica, si limitava a pagarmi lo stipendio.

Quando sono stato stabilizzato, ho presentato domanda di ricostruzione della carriera, ma il decreto emesso dalla scuola non ha tenuto conto di quegli otto anni di servizio. Ho chiesto spiegazioni e mi è stato risposto che il servizio prestato per la cooperativa non può essere computato perché non ero formalmente dipendente del Ministero.

Ho saputo che la Corte d’Appello di Palermo ha recentemente dato ragione a un collega nella mia stessa situazione. Vorrei capire se anch’io possa agire per ottenere il riconoscimento di quegli anni e, in caso positivo, quali sarebbero le conseguenze economiche.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile ATA, la risposta al suo quesito, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza e delle più recenti evoluzioni interpretative, è positiva: vi sono validi argomenti per sostenere che il servizio da Lei prestato durante il periodo di formale inquadramento presso la cooperativa debba essere integralmente riconosciuto ai fini della carriera e della retribuzione.

Partiamo dal dato normativo di riferimento. L’art. 2126 del Codice Civile stabilisce che la prestazione di lavoro con violazione di norme poste a tutela del lavoratore dia comunque diritto alla retribuzione. È il principio cardine che l’ordinamento pone a presidio del cosiddetto «lavoro di fatto»: anche in assenza di un valido contratto, chi abbia effettivamente lavorato vanta il diritto a vedersi riconosciuta la propria prestazione. Ma la questione, nel Suo caso, si spinge oltre il mero profilo retributivo.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che, per qualificare correttamente la natura di un rapporto di lavoro, occorre guardare oltre il nomen iuris – ossia la denominazione formale del contratto – per analizzare le concrete modalità di svolgimento della prestazione. E gli elementi che Lei descrive sono esattamente quelli che i giudici possono considerare rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con l’Amministrazione scolastica: l’assoggettamento al potere direttivo e organizzativo del dirigente scolastico, il controllo delle presenze mediante timbratura del cartellino, la gestione di ferie e permessi secondo le modalità proprie del pubblico impiego, lo svolgimento di mansioni identiche a quelle dei colleghi formalmente assunti dallo Stato. La cooperativa, come Lei stesso evidenzia, fungeva da mero schermo formale, mentre il vero datore di lavoro era, nella sostanza, il Ministero dell’Istruzione.

Su questa premessa fattuale si innesta la questione giuridica più delicata: se il servizio così prestato possa essere riconosciuto non soltanto ai fini retributivi, ma anche ai fini della progressione di carriera.

Un primo orientamento, di impostazione più tradizionale, ha sostenuto che l’art. 2126 c.c. offra una tutela di carattere esclusivamente economico, senza poter fondare alcun diritto alla ricostruzione della carriera. Tale lettura si ancora al principio secondo cui un rapporto nullo non può produrre effetti giuridici per il futuro – quod nullum est nullum producit effectum. Un diverso e più evoluto orientamento, invece, ha propugnato il pieno riconoscimento del servizio prestato, facendo leva sulla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato: se il rapporto consiste, nella sostanza, in un lavoro subordinato a termine, esso deve essere integralmente computato ai fini dell’anzianità di servizio.

La pronuncia della Corte d’Appello di Palermo cui Lei fa riferimento – una sentenza della Sezione Lavoro depositata nel gennaio 2026 – pare innestarsi con decisione in questo secondo orientamento, introducendo peraltro un argomento che riteniamo particolarmente significativo. Secondo quanto emerge dalle prime analisi della decisione, i giudici avrebbero valorizzato un passaggio della stessa Legge di stabilizzazione n. 205/2017, laddove il legislatore qualifica i destinatari della procedura come «titolari di contratti di lavoro» per lo svolgimento di «funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici». Tale formulazione, a nostro avviso, non costituisce un mero dettaglio lessicale: è un vero e proprio riconoscimento legislativo della natura sostanzialmente statale del servizio reso. E se è lo stesso legislatore ad aver implicitamente qualificato quel rapporto come servizio per lo Stato, il Ministero non potrebbe oggi legittimamente discostarsi da tale qualificazione.

Ne discende, peraltro, un ulteriore profilo di possibile illegittimità: la disparità di trattamento rispetto ai colleghi ex LSU che, pur trovandosi in una situazione del tutto analoga, erano stati assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anziché tramite cooperative. A questi ultimi il servizio pre-ruolo è stato riconosciuto; ai primi, come nel Suo caso, è stato negato. Una discriminazione che appare priva di ragionevole giustificazione e che potrebbe porsi in tensione con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

Quanto alle conseguenze economiche, esse possono diventare significative. Il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo comporterebbe: la rettifica del decreto di ricostruzione della carriera, con il computo degli otto anni da Lei prestati presso la cooperativa; la collocazione nella fascia stipendiale corrispondente all’effettiva anzianità maturata; il pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito ad oggi e quanto Le sarebbe spettato con il corretto inquadramento (nei limiti della prescrizione). In termini concreti, parliamo di arretrati che possono ammontare a diverse migliaia di euro, variabili in funzione degli scatti stipendiali non riconosciuti.

Naturalmente, la pronuncia della Corte d’Appello di Palermo – pur costituendo un precedente di grande rilievo – resta in attesa di un eventuale vaglio da parte della Corte di Cassazione. Ciò nondimeno, l’impianto argomentativo che ne emerge offre solidi appigli per sostenere le ragioni dei lavoratori che si trovano nella Sua medesima condizione. Lo Studio Legale Esposito Santonicola, che segue con particolare attenzione l’evoluzione di questo contenzioso nell’ambito della propria consolidata attività nel settore scolastico, è a disposizione per una valutazione personalizzata della Sua posizione e per l’eventuale assistenza in giudizio.

L’INIZIATIVA LEGALE

Lo Studio Legale Esposito Santonicola ha attivato un ricorso individuale al Giudice del Lavoro per il riconoscimento del servizio pre-ruolo in favore del personale ATA ex LSU proveniente da cooperative. Tutte le informazioni sull’iniziativa, le istruzioni operative e la modulistica per l’adesione sono disponibili alla pagina dedicata: https://scuolalex.it/ricorso-per-il-riconoscimento-del-servizio-pre-ruolo-per-il-personale-ata-ex-lsu-proveniente-da-cooperative/

La presente rubrica assume finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Ogni valutazione deve essere condotta sul caso concreto e sulla documentazione disponibile, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Per interloquire direttamente con i legali Esposito e Santonicola, è possibile inviare messaggi, sia scritti sia audio, tramite WhatsApp al numero 366 18 28 489.

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