Chiarimenti sull’utilizzo di somme accreditate giudizialmente per le annualità 2019/20 – 2024/25 alla luce delle possibili modifiche normative introdotte “dall’A.S. 2025/2026”.

Taluni docenti che hanno ottenuto, a seguito di pronuncia giurisdizionale favorevole, il riconoscimento e l’accredito delle somme relative alla Carta del Docente per annualità pregresse – in particolare, nel caso che affrontiamo, quelle comprese tra l’A.S. 2019/20 e l’A.S. 2024/25, non fruite a suo tempo per effetto dell’illegittima esclusione dal beneficio – si interrogano oggi sulla corretta modalità di utilizzo di tali fondi, alla luce delle modifiche normative più recenti.

Il fulcro della questione non attiene soltanto a profili di mera opportunità nell’impiego delle risorse, ma ruota attorno alla qualificazione giuridica dei fondi riconosciuti dalla sentenza e alla loro soggezione – o meno – al nuovo regime restrittivo che limiterebbe l’acquisto di dispositivi hardware e software ad una sola volta ogni quattro anni. In particolare, viene in rilievo la tesi secondo cui, poiché le somme accreditate si riferiscono ad annualità anteriori all’entrata in vigore delle nuove limitazioni, esse dovrebbero essere disciplinate dalla normativa pro-tempore vigente, che non contemplava alcun vincolo temporale per l’acquisto di strumenti informatici destinati a finalità didattiche e formative.

IL QUESITO

Gentili Avvocati,

a seguito di sentenza favorevole, mi sono state riconosciute e accreditate somme relative alla Carta del Docente per le annualità dal 2019/20 al 2024/25, non fruite a suo tempo (€ 3.000,00). Tali somme risultano attualmente disponibili sulla piattaforma “Carta del Docente” come crediti riferiti ad annualità pregresse, antecedenti all’entrata in vigore delle possibili modifiche normative – applicabili a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 – che introdurrebbero limitazioni temporali all’acquisto di dispositivi hardware e software.

Rappresento inoltre che, utilizzando esclusivamente le somme riferite alle predette annualità, ho già effettuato acquisti di un tablet e di un notebook, coerenti con le finalità formative previste dalla normativa vigente all’epoca di riferimento; mi resta da procedere all’acquisto di un PC fisso, anch’esso destinato ad uso didattico e professionale, sempre mediante l’utilizzo delle medesime somme riconosciute da sentenza. L’erogazione del bonus ordinario relativo all’anno scolastico 2025/2026 non è ancora avvenuta.

Ho inviato una PEC al Ministero chiedendo chiarimenti ufficiali, ma non ho ricevuto alcun riscontro. In concreto, chiedo:

  1. se l’acquisto di più dispositivi hardware, effettuato esclusivamente con fondi riconosciuti da sentenza per le annualità dal 2019/20 al 2024/25, sia da ritenersi conforme alla normativa vigente;
  2. se tali acquisti, riferiti ad annualità antecedenti, incidano o meno sull’applicazione delle limitazioni eventualmente previste dalla normativa a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026;
  3. se sia possibile procedere all’acquisto del PC fisso sopra indicato, utilizzando i fondi residui relativi alle annualità pregresse.

LA RISPOSTA DEGLI AVVOCATI ALDO ESPOSITO E CIRO SANTONICOLA

Gentile docente, il Suo quesito intercetta una questione interpretativa che investe principi del diritto intertemporale e della tutela dell’affidamento legittimo. Perché nel diritto amministrativo il principio tempus regit actum non è una formula di stile: è una regola cardine che l’ordinamento utilizza per garantire la certezza delle situazioni giuridiche e la prevedibilità degli effetti normativi. Proprio per questo, pretendere di applicare retroattivamente vincoli temporali a crediti sorti e maturati sotto una disciplina antecedente e più favorevole significherebbe, con ogni probabilità, alterare il contenuto di diritti già definitivamente acquisiti per effetto di una pronuncia giurisdizionale. È un approccio che meriterebbe, nel caso della Carta del Docente riconosciuta da sentenza, una confutazione rigorosa.

Partiamo dall’evoluzione degli eventi: sembra emergere che, a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, la Carta possa essere utilizzata per l’acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che avrebbero percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/26 potrebbero utilizzarla per l’acquisto di hardware e software nell’anno scolastico 2025/26 e, successivamente, con cadenza quadriennale.

Tale vincolo quadriennale rappresenterebbe una delle modifiche più discusse della riforma e mirerebbe, nelle intenzioni dichiarate, a razionalizzare la spesa pubblica spostando il baricentro della Carta verso la formazione e l’aggiornamento professionale in senso stretto.

È qui, tuttavia, che occorre operare una distinzione fondamentale tra:

  • fondi relativi al nuovo regime (A.S. 2025/26 e successivi): soggetti alle eventuali limitazioni quadriennali;
  • fondi relativi ad annualità pregresse riconosciute da sentenza: riferiti a periodi in cui la normativa vigente non prevedeva alcuna limitazione temporale per l’acquisto di hardware e software.

Il principio tempus regit actum, consolidato nella giurisprudenza amministrativa e costituzionale, prevede che la valutazione della legittimità delle fattispecie sia compiuta in relazione alla normativa pro-tempore vigente e applicabile nel periodo di riferimento. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che l’applicazione retroattiva di norme restrittive a situazioni già perfezionatesi sotto una disciplina più favorevole può porsi in tensione con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di tutela dell’affidamento legittimo, che costituisce un corollario del principio di certezza del diritto. Nel caso di specie, i fondi accreditati a seguito di sentenza si riferiscono specificamente alle annualità dal 2019/20 al 2024/25: periodi nei quali la disciplina della Carta del Docente consentiva liberamente l’acquisto di «hardware e software» tra le categorie di beni e servizi ammessi, senza alcun vincolo temporale né limitazione quantitativa.

A rafforzare tale lettura concorre un ulteriore elemento di carattere sistematico: la sentenza che ha riconosciuto il Suo diritto all’accredito delle somme per le annualità pregresse ha accertato, con efficacia di giudicato, che Lei aveva titolo a percepire quei fondi secondo la disciplina allora vigente. Il giudicato copre non soltanto l’an del diritto (l’esistenza del diritto all’accredito), ma anche il quomodo (le modalità di utilizzo), che non possono essere successivamente compressi da una normativa sopravvenuta senza incorrere in una lesione del giudicato stesso. In altri termini, pretendere di applicare le limitazioni quadriennali a fondi riconosciuti per annualità in cui tali limitazioni non esistevano equivarrebbe, secondo la nostra tesi, a modificare retroattivamente il contenuto del diritto già accertato in sede giurisdizionale.

Da qui discende l’argomento che potrebbe emergere in sede di eventuale controllo amministrativo: poiché i fondi sono stati accreditati nel 2025 (o comunque dopo l’entrata in vigore delle possibili limitazioni), essi sarebbero soggetti al nuovo regime. È esattamente la tesi che contestiamo: il momento dell’accredito materiale non può retroagire sulla qualificazione giuridica di crediti che si riferiscono, per espressa indicazione della piattaforma e della sentenza, ad annualità specifiche e pregresse. Se davvero il momento dell’accredito determinasse la disciplina applicabile, si giungerebbe al paradosso per cui l’Amministrazione, ritardando colpevolmente l’esecuzione di una sentenza, potrebbe unilateralmente modificare in peius il regime giuridico dei fondi dovuti. Si tratterebbe di un esito palesemente incompatibile con i principi di buona fede e correttezza che devono informare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost.

Ne discende, in termini operativi, la seguente risposta ai Suoi quesiti specifici:

1. Acquisto di più dispositivi hardware con fondi da sentenza: l’acquisto di più dispositivi hardware (tablet, notebook, PC fisso), effettuato esclusivamente con i fondi riconosciuti da sentenza per le annualità dal 2019/20 al 2024/25, è ritenuto conforme alla normativa vigente all’epoca di riferimento. Si tratta di crediti formati sotto una disciplina che non contemplava limitazioni quantitative o temporali per l’acquisto di hardware destinato a finalità didattiche e formative.

2. Incidenza sugli eventuali vincoli dell’a.s. 2025/2026: gli acquisti riferiti ad annualità antecedenti, effettuati con fondi riconosciuti da sentenza, non dovrebbero incidere sull’applicazione delle limitazioni eventualmente previste per l’anno scolastico 2025/2026 e seguenti. Il nuovo regime normativo dovrebbe attuarsi «a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026» e disciplinerebbe l’utilizzo della Carta per le nuove erogazioni. I fondi pregressi costituiscono crediti autonomi, sorti e disciplinati secondo la normativa previgente, e devono essere considerati separatamente ai fini del computo del vincolo quadriennale.

3. Possibilità di acquisto del PC fisso: l’acquisto del PC fisso sopra indicato, utilizzando i fondi residui relativi alle annualità pregresse, appare legittimo. Tali fondi restano vincolati alla disciplina normativa dell’epoca del loro riconoscimento, che ammetteva espressamente l’acquisto di «computer, […] notebook» e, più in generale, di hardware destinato a finalità didattiche tra gli strumenti utili alla formazione del docente.

Ciò posto, la questione presenta margini interpretativi non ancora definitivamente chiariti dal Ministero, come del resto emerge dall’assenza di riscontro alla Sua PEC. Tale silenzio, lungi dal costituire un ostacolo, può essere valorizzato in chiave difensiva: in assenza di un diniego espresso o di indicazioni contrarie, l’utilizzo dei fondi secondo la disciplina dell’epoca di riferimento non può essere considerato illegittimo. In ogni caso, le consigliamo di conservare tutta la documentazione relativa alla sentenza, agli accrediti e agli acquisti effettuati, avendo cura di evidenziare la riferibilità di ciascun acquisto alle specifiche annualità pregresse (2019/20 – 2024/25) e non all’eventuale erogazione ordinaria dell’a.s. 2025/2026.

Qualora, in sede di controllo, l’Amministrazione dovesse assumere posizioni restrittive, sarebbe possibile contestare tale interpretazione sia in via amministrativa (mediante istanza di autotutela) sia in via giurisdizionale, facendo valere i principi sopra esposti e, in particolare, l’intangibilità del giudicato formatosi sulla spettanza dei fondi secondo la disciplina previgente.

La presente rubrica assume finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Ogni valutazione deve essere condotta sul caso concreto e sulla documentazione disponibile, anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Per interloquire direttamente con i legali Esposito e Santonicola, è possibile inviare messaggi, sia scritti sia audio, tramite WhatsApp al numero 366 18 28 489.

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