Personale ATA – Il Tribunale di Nocera Inferiore annulla una sanzione disciplinare ingiustificata: confermato che l’Amministrazione deve provare in modo concreto le accuse rivolte al dipendente scolastico
A cura degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Aldo Rizzo, con sentenza dell’11 dicembre 2025, ha accolto il ricorso avviato da un collaboratore scolastico a tempo indeterminato, annullando la sanzione disciplinare del rimprovero scritto che gli era stata inflitta dal Dirigente di un Liceo Statale.
La decisione ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio, adottato in assenza di un adeguato corredo probatorio e senza una reale considerazione delle concrete condizioni di lavoro del dipendente.
Il procedimento disciplinare traeva origine da un sopralluogo effettuato dalla Dirigente Scolastica nelle prime ore del mattino, all’esito del quale venivano rilevati “residui di polvere e altre imperfezioni” nei locali affidati al collaboratore scolastico. Tali rilievi, tuttavia, non erano stati supportati da documentazione oggettiva (relazioni, fotografie, testimonianze), risultando fondati unicamente sulla percezione soggettiva del dirigente, come indirettamente confermato nel successivo riscontro all’istanza di accesso agli atti.
Il lavoratore, difeso dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, ha contestato in giudizio sia i fatti posti a base della contestazione, sia la legittimità della sanzione, evidenziando:
- la genericità dell’addebito disciplinare;
- l’assenza di prove concrete circa una reale negligenza;
- le oggettive difficoltà operative connesse alla carenza cronica di personale ATA, alla presenza di aule-laboratorio intensamente utilizzate, ai tempi ristretti per le pulizie mattutine e pomeridiane;
- lo stato di usura dei pavimenti e dei locali, che rendeva di fatto impossibile raggiungere standard “perfetti” nonostante l’impegno profuso.
A ciò si è aggiunta la censura sulla carenza di specificità della contestazione, ritenuta non conforme ai principi sanciti dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché la criticità di un’istruttoria priva di riscontri oggettivi.
Le valutazioni del Giudice
La sentenza del Dott. Aldo Rizzo ha valorizzato il seguente principio: ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/1966, l’onere della prova “grava sul datore di lavoro”, il quale è tenuto a dimostrare, in modo puntuale e documentato, la condotta addebitata al dipendente e la proporzionalità della sanzione irrogata.
In assenza di prova circa la sussistenza effettiva della negligenza contestata, la sentenza ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, disponendone l’annullamento e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite. Tale esito risulta coerente con i motivi di diritto dedotti nel ricorso, che avevano evidenziato, tra l’altro, la mancanza di adeguata motivazione, la carenza di istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità e correttezza nell’esercizio del potere disciplinare.
Per ogni informazione relativa alla presente decisione o ad altre controversie di simile tenore – vale a dire procedimenti disciplinari che riguardino il personale scolastico, anche nella fase di sola contestazione dell’addebito, con particolare attenzione ai profili di legittimità dell’istruttoria, della motivazione e della proporzionalità della sanzione – è possibile contattare, tramite messaggio WhatsApp, gli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola al numero 366 1828489, ricevendo risposta diretta da parte dei legali.
