SCORRIMENTO INTEGRALE DELLE GRADUATORIE “GM 2016 E GAE – REGIONE CAMPANIA” – PER LA COPERTURA DI TUTTI I POSTI VACANTI E DISPONIBILI, PRIMA DI POTER EFFETTUARE QUALSIASI ASSUNZIONE.

FACCIAMO CHIAREZZA…

QUESITO/CONSULENZA INFORMATIVA: Sono un docente vincitore del concorso ordinario 2016 in Campania e, dopo quasi un decennio di attesa, mi vedo scavalcato dal nuovo concorso PNRR3. Come posso tutelare il mio diritto all’assunzione? Lo stesso discorso vale per i miei colleghi delle G.A.E. Napoli.

Studio Legale Esposito Santonicola

Gentile docente,

la Sua domanda evidenzia, probabilmente, una contraddizione del sistema scolastico: la coesistenza tra le croniche carenze di organico e la presenza di graduatorie (GM 2016 e GAE) con professionisti già selezionati, lasciati, in qualche modo, in un limbo giuridico.

Può l’Amministrazione, nel presente contesto, scegliere di avviare una nuova procedura di reclutamento, sacrificando diritti quesiti e il principio stesso di buon andamento della Pubblica Amministrazione?

Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 14 del 28 luglio 2011, ha operato una vera e propria inversione di prospettiva: lo scorrimento di una graduatoria valida ed efficace non diventa mera possibilità, nel senso che l’indizione di un nuovo concorso richiederebbe una motivazione rafforzata, dando conto delle preminenti esigenze di interesse pubblico per giustificare il sacrificio imposto ai concorrenti già risultati idonei o vincitori. Motivazione che, nei bandi PNRR3, appare del tutto assente.

L’OBIETTIVO DELLA NOSTRA AZIONE LEGALE: SCORRIMENTO E REVISIONE DEGLI ORGANICI, MA IN CHE MODO?

Chiederemo al TAR del Lazio di sollevare una questione di legittimità costituzionale sul mancato scorrimento integrale delle graduatorie GM 2016 e GAE per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili. Sosterremo che il Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79), nella parte in cui consente l’indizione di una nuova procedura concorsuale senza imporre il previo e integrale scorrimento delle graduatorie preesistenti, si rivela potenzialmente lesivo degli articoli 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione.

In termini generali, l’Amministrazione, da un lato, dichiara una carenza di organico, autorizzando con Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 l’assunzione di 48.504 docenti “sui posti vacanti e disponibili” per l’anno scolastico 2025/2026.

Dall’altro, bandisce un nuovo concorso (PNRR3) per 58.135 posti, rifiutandosi di coprire quegli stessi posti (o parte di essi) attingendo da graduatorie già esistenti, valide ed efficaci – i 1.415 idonei del concorso 2016 ancora in attesa nella sola regione Campania e gli iscritti nelle GAE – che hanno già superato una selezione pubblica e sono titolari di un un’aspettativa qualificatissima.

Non risulta, a questo punto, violato l’articolo 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione), nella sua declinazione specifica del “paradosso degli organici“? Un paradosso fondato su dati ufficiali: i numeri dei posti vacanti (DPR 8 agosto 2025), i numeri dei posti a concorso (DDG PNRR3) e i numeri dei precari storici in attesa. Come può l’Amministrazione dichiarare una carenza di organico per giustificare un nuovo concorso, senza prima assumere le migliaia di docenti già selezionati, vincitori di un precedente concorso, pronti a prendere servizio e a coprire quegli stessi posti vacanti?

Per qualsiasi chiarimento – al fine di tutelare i docenti vincitori concorso 2016 e/o inseriti in G.A.E., precari storici ancora in attesa dello scorrimento di graduatoria – Vi invitiamo a contattarci tramite messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 3661828489.

Avv. Aldo Esposito & Avv. Ciro Santonicola

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