Analisi dettagliata della sentenza a cura degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola

Con una sentenza della metà di ottobre 2025, la Giudice del Lavoro di Napoli, Dott.ssa Maria Rosaria Elmino, ha accolto pienamente le ragioni di un docente di strumento musicale, assistito dagli avvocati Ciro Santonicola e Aldo Esposito, stabilendo il suo diritto al reinserimento nelle graduatorie di merito concorsuali. La decisione offre una disamina approfondita del valore abilitante del diploma di conservatorio, conseguito secondo il vecchio ordinamento, ai fini della partecipazione ai concorsi.

Il punto di partenza della controversia è la partecipazione di un docente al concorso riservato per il reclutamento a tempo indeterminato (D.D.G. MIUR n. 85/2018). L’insegnante, in possesso di un titolo giudizialmente riconosciuto come abilitante tramite un provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.), aveva superato la prova orale per la classe di concorso AI56 (Strumento musicale – Percussioni). Ciononostante, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con un successivo decreto del 28 agosto 2018, lo ha escluso dalla graduatoria finale di merito. La motivazione addotta consisteva nel ritenere il suo diploma AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) del vecchio ordinamento un titolo non valido per la partecipazione al concorso, ma unicamente per l’inserimento nelle graduatorie degli abilitati ai fini delle supplenze.

Un elemento decisivo, valorizzato dalla Giudice Elmino, è l’esistenza di una precedente ordinanza cautelare (ex art. 700 c.p.c.) emessa dallo stesso Tribunale di Napoli nel 2017. Già in quella sede, era stato riconosciuto che il diploma di conservatorio del ricorrente, congiunto al diploma di scuola superiore, costituisse titolo con valore abilitante. Tale ordinanza, che aveva condannato l’amministrazione a inserire il docente nelle graduatorie degli abilitati di seconda fascia, non è mai stata impugnata dal Ministero.

La sentenza attuale sottolinea come quel provvedimento, sebbene cautelare, abbia acquisito un’efficacia “preclusiva” sulla questione, vincolando l’amministrazione a riconoscere il diritto del docente non solo all’inserimento in seconda fascia, ma anche alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Entrando nel merito della questione, il Giudice ha evidenziato, in piena sintonia con le argomentazioni dello studio legale Esposito Santonicola, come la legge (in particolare la L. 228/2012) abbia equiparato i diplomi accademici di secondo livello ai diplomi del previgente ordinamento.

Il provvedimento cautelare del 2017, si legge nella sentenza, aveva correttamente interpretato la normativa, affermando che la stessa legge stabilisce un principio di parificazione tra diplomi rilasciati secondo l’ordinamento previgente, congiunti ad un diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi accademici di secondo livello. Di conseguenza, il diploma posseduto dal ricorrente è stato ritenuto “titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento“, che “consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti”. Pertanto, l’esclusione del docente dal concorso del 2018 è stata giudicata priva di fondamento giuridico.

Il Dispositivo della Sentenza

Alla luce di questa analisi, la Giudice del Lavoro di Napoli ha emesso un dispositivo chiaro e inequivocabile:

1. Accoglimento del Ricorso.

2. Disapplicazione del Decreto Ministeriale: Il decreto MIUR del 28 agosto 2018, che aveva disposto l’esclusione, è stato disapplicato in quanto illegittimo.

3. Dichiarazione del Diritto al Reinserimento: È stato dichiarato il diritto del ricorrente a essere reinserito, a ogni fine giuridico, nelle graduatorie regionali di merito per la classe di concorso AI56, con il pieno riconoscimento del punteggio ottenuto nelle prove d’esame.

La sentenza, pur compensando le spese legali data la complessità e il contrasto giurisprudenziale in materia, costituisce un precedente che riafferma la dignità e il valore dei percorsi formativi del vecchio ordinamento AFAM. Essa censura l’operato del Ministero e restituisce giustizia al docente, illegittimamente estromesso dal percorso valutativo semplificato per l’immissione in ruolo.

I docenti AFAM che hanno ottenuto sentenze di analogo tenore potrebbero, a questo punto, rivendicare il diritto alla retrodatazione giuridica della nomina in ruolo (ad esempio, al 1° settembre 2019), in virtù del tardivo reinserimento nella graduatoria di merito dalla quale erano stati ingiustamente esclusi. Per maggiori dettagli, si rimanda al video esplicativo disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=Tx2GK0ETvgI.

Gli interessati possono contattare lo studio legale Esposito Santonicola tramite messaggio WhatsApp, scritto o vocale, al numero 3661828489.

Panoramica privacy

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella privacy policy.