LO STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA ANALIZZA LA PROBLEMATICA DEI 1.400 DOCENTI CAMPANI IN ATTESA DA NOVE ANNI…
Lo Studio Legale Esposito Santonicola è stato recentemente interpellato da docenti campani vincitori/idonei del concorso ordinario 2016 per la scuola dell’infanzia e primaria docenti campani vincitori/idonei del concorso ordinario 2016 per la scuola dell’infanzia e primaria, professionisti che, a distanza di nove anni dal superamento di una procedura concorsuale pubblica, si trovano ancora in attesa di immissione in ruolo.
La vicenda assume particolare rilievo alla luce della recente pubblicazione dei bandi del concorso PNRR3 (Decreto Direttoriale Generale n. 2938 del 9 ottobre 2025 relativo alla scuola dell’infanzia e primaria e Decreto Direttoriale Generale n. 2939 del 9 ottobre 2025 relativo alla scuola secondaria di primo e secondo grado), che autorizzano procedure concorsuali per 58.135 posti per docenti su tutto il territorio nazionale (27.376 posti per infanzia e primaria), senza tuttavia contemplare meccanismi di priorità o salvaguardia per i vincitori delle graduatorie concorsuali precedenti, tuttora vigenti e non esaurite.
L’analisi giuridica della questione, con profili di interesse costituzionale, merita con ogni probabilità di essere portata all’attenzione dell’opinione pubblica.
Nel 2016 migliaia di docenti parteciparono ai concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia e primaria, banditi con DDG n. 105/2016, superando le prove e risultando inseriti nelle relative graduatorie di merito regionali. Successivamente, con il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e il Decreto Ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020, fu data loro la possibilità, su richiesta, di essere inseriti in una fascia aggiuntiva alle graduatorie di merito regionali del concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria bandito con DDG n. 1546/2018.
Ebbene, dalla conclusione del concorso ordinario 2016 per la scuola dell’infanzia e primaria, lo scorrimento delle graduatorie di merito procede con notevole lentezza. In Campania, le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025 sono state limitate rispetto al numero complessivo di idonei ancora presenti nelle graduatorie.
Numerosi candidati del concorso 2016, inseriti su richiesta nelle fasce aggiuntive istituite dal Decreto Ministeriale n. 40 del 27 giugno 2020, risultano, dunque, in attesa di assunzione a tempo indeterminato. Nel frattempo, tali insegnanti hanno continuato a prestare servizio nella scuola pubblica con contratti a tempo determinato cumulando anni di esperienza, pur restando confinati in una condizione di precariato che si protrae ormai da quasi un decennio.
Il nuovo concorso PNRR3: un’occasione mancata di tutela?
La pubblicazione dei bandi del concorso PNRR3, che prevedono l’assunzione di 58.135 docenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non contiene alcuna disposizione (clausole che attribuiscano automaticamente posti o priorità) volta a tutelare i vincitori o idonei delle graduatorie concorsuali precedenti, ancora in attesa di assunzione.
Questa scelta normativa solleva interrogativi di particolare rilievo.
È costituzionalmente legittimo bandire oltre 58.000 nuovi posti senza aver previamente esaurito le graduatorie di coloro che hanno già superato un concorso pubblico nove anni fa?
La risposta a questa domanda chiama in causa alcuni dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.
Secondo il parere dei legali Esposito Santonicola, il più rilevante profilo di criticità attiene alla possibile violazione del principio del legittimo affidamento, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come affidamento in contesti di erogazione pubblica nei rapporti con la P.A..
Sulla questione, i docenti del concorso 2016 avrebbero maturato, in virtù del superamento di una procedura concorsuale pubblica e del conseguente inserimento in graduatoria di merito, un’aspettativa qualificata all’assunzione che non potrebbe essere disattesa dall’amministrazione senza adeguata motivazione e senza che siano rispettati i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
L’art. 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Il mancato rispetto dell’ordine cronologico delle graduatorie e la gestione “a contagocce” dello scorrimento determinerebbero una situazione di irragionevolezza amministrativa in contrasto con questi principi costituzionali.
In particolare, sarebbe difficilmente giustificabile, sotto il profilo del buon andamento, una scelta che privilegia l’indizione di nuovi concorsi rispetto all’utilizzo di graduatorie già esistenti, formate da candidati che hanno già dimostrato la propria idoneità attraverso procedure selettive pubbliche. Tale scelta, oltre a determinare un aggravio di costi e di tempi per l’amministrazione, appare irrazionale rispetto all’obiettivo di garantire la continuità didattica e la stabilizzazione del personale docente.
Le disposizioni potenzialmente illegittime da sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale
L’analisi condotta dallo Studio Legale Esposito Santonicola ha individuato le seguenti disposizioni normative che potrebbero essere censurate per illegittimità costituzionale:
a) Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 59, comma 10, nella parte in cui prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente, senza subordinare tale indizione all’esaurimento delle graduatorie dei concorsi precedenti ancora vigenti e non esaurite e senza prevedere meccanismi di priorità o salvaguardia per i vincitori di tali graduatorie.
Il testo dell’art. 59, comma 10, del D.L. 73/2021 stabilisce: “Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 […]”. La norma, tuttavia, non prevede alcun obbligo di esaurire le graduatorie precedenti prima di bandire nuovi concorsi.
b) Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, art. 12, comma 4, nella parte in cui stabilisce che “Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo”, senza garantire che tutti i vincitori delle graduatorie precedenti siano stati assunti prima dell’indizione del nuovo concorso.
c) Decreti Direttoriali Generali n. 2938 e n. 2939 del 9 ottobre 2025 (Bandi del concorso PNRR3), nella parte in cui prevedono l’assunzione di 58.135 docenti (27.376 per infanzia e primaria, 30.759 per la secondaria) senza contemplare alcuna forma di priorità, riserva o salvaguardia per i vincitori delle graduatorie concorsuali precedenti.
Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dal contesto europeo. Come noto, la Commissione Europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione per violazione della Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. Esso assume particolare rilievo, avendo la Corte Costituzionale più volte affermato che il diritto europeo costituisce un parametro interposto di costituzionalità e che le norme nazionali in contrasto con il diritto europeo possono essere censurate per violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.
Impugnazione del bando PNRR3 dinanzi al Giudice Amministrativo
Una possibile soluzione consiste nell’impugnare i bandi del concorso PNRR3 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, deducendo l’illegittimità degli stessi nella parte in cui non prevedono meccanismi di priorità o salvaguardia per i vincitori/idonei delle graduatorie concorsuali precedenti. L’impugnazione potrebbe essere accompagnata da una richiesta di adozione di misure cautelari volte a sospendere l’efficacia dei bandi fino alla definizione del giudizio nel merito.
Una valutazione di opportunità suggerirebbe di richiedere, al Giudice Amministrativo, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che hanno consentito l’indizione del concorso PNRR3 senza prevedere meccanismi di tutela prioritaria per i vincitori delle graduatorie precedenti.
La questione di legittimità costituzionale potrebbe essere sollevata con riferimento al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, art. 59, comma 10 (al Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, art. 12, comma 4 e ai bandi del concorso PNRR3), per ritenuta violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione e del principio del legittimo affidamento.
Questa soluzione presenta il vantaggio di affrontare la questione alla radice, provando a richiedere alla Corte Costituzionale, per il tramite del Giudice Amministrativo, di pronunciarsi in modo definitivo sul bilanciamento tra il principio di discrezionalità amministrativa nella gestione del reclutamento e i diritti dei lavoratori all’assunzione in base al criterio cronologico.
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I docenti vincitori/idonei del concorso 2016 per la scuola dell’infanzia e primaria in Campania, o in altre regioni italiane, che si trovino in situazioni analoghe e che desiderino ricevere informazioni o offrire spunti di riflessione sui profili giuridici della vicenda e sulle possibili iniziative di tutela, possono contattare lo Studio Legale Esposito Santonicola, con messaggio whatsapp scritto o vocale, al 3661828489.

